Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24356 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in data 7.2.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 81, cpv., 610; 612, co. 2, c.p., allo stesso contestati nei capi n. 1) e n. 2) dell’imputazione.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dell’art. 494, c.p.p., in quanto il giudice di primo grado non ha consentito all’imputato di rendere spontanee dichiarazioni subito dopo l’escussione della persona offesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione COGNOME dell’istruttoria COGNOME dibattimentale, COGNOME volta COGNOME all’esame dell’imputato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di travisamento della prova, con particolare riferimento alla mancanza di un approfondito controllo di legittimità oggettiva e soggettiva in ordine alle dichiarazioni della persona offesa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata qualificazione della condotta contestata nel capo n. 1) dell’imputazione, nel reato di cui all’art. 392, c.p.; 6) violazione di legge, con riferimento alla ritenuta natura di reato permanente del reato di cui al capo n. 1) dell’imputazione, contestato come reato continuato commesso con condotta perdurante.
Con requisitoria scritta del 16.1.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga rigettato.
Con memoria e conclusioni del 5.2.2024, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese.
Con memoria di replica dell’8.2.2024, il difensore di fiducia dell’imputato, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso, eccependo, inoltre, l’estinzione per compiuto decorso del termine massimo di prescrizione, del reato di cui al capo n. 1) dell’imputazione.
Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi di impugnazione, in parte infondati, in parte inammissibili.
4.1. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, non può non rilevarsene l’infondatezza per le seguenti ragioni.
Come è noto l’art. 494, co. 1, c.p.p., riconosce espressamente all’imputato la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruttoria dibattimentale.
Le spontanee dichiarazioni costituiscono in linea di principio uno strumento di autodifesa dell’imputato, oggetto di una facoltà non assoluta, ma sottoposta ai limiti indicati dallo stesso art. 494, co. 1, c.p.p., ovvero dall’art. 523, co. 6, c.p.p.
A tale ultimo riguardo costante appare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la facoltà dell’imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché riferite all’oggetto dell’imputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell’art. 523, c.p.p., in base al quale l’interruzione della discussione può essere giustificata solo dall’assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell’imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà del predetto di rendere tali dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Rv. 281649; Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Rv. 269518).
Con riguardo al secondo limite individuato dall’art. 494, co. 1, c.p.p., non appare revocabile in dubbio che da esso sia ricavabile, per via interpretativa, il principio secondo cui spetta al giudice stabilire quale sia il nnomento più opportuno per l’esercizio della facoltà di cui si discute, qualora l’imputato ne abbia fatto richiesta.
D’altro canto, come è stato affernNOME in altro arresto, la decisione del giudice di primo grado di impedire all’imputato, in sede di giudizio abbreviato, di rendere dichiarazioni spontanee prinna dell’inizio della discussione, determina una nullità, sebbene di ordine di ordine relativo, derivante dalla violazione di un diritto espressamente riconosciuto all’innputato dall’art. 494, c.p.p., pur non riguardando tale violazione una disposizione concernente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 50430 del 25/09/2018, Rv. 274515).
Orbene, nel caso in esanne, nessuna violazione di legge è addebitabile al giudice di primo grado, che, conne si evince dalla lettura degli atti processuali, consentita in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, non ha affatto rigettato la richiesta dell’imputato di rendere spontanee dichiarazioni, ma ne ha semplicemente differito l’assunzione all’udienza del 4.7.2019, nella quale si sarebbe dovuto procedere all’esame dell’imputato, imnnediatamente successiva a quella del 2.5.2029 in cui la richiesta era stata formulata, una volta conclusa l’escussione della persona offesa.
Tuttavia, come rilevava la corte territoriale, “a seguito di due rinvii determinati dalla dichiarazione di astensione degli avvocati e mutata, nelle more, la persona fisica del giudicante, all’udienza del 10.1.2020 la difesa eccepiva la nullità del procedimento per violazione dell’art. 494, c.p.p., essendo stata preclusa all’innputato la facoltà di rendere dichiarazioni all’udienza precedente. Il primo giudice decideva, dunque, di rinviare il procedimento per consentire all’imputato di rendere dichiarazioni spontanee e per la discussione. All’udienza del 7.2.2020 il difensore reiterava l’eccezione di nullità e il giudice di prime cure con ordinanza respingeva tale eccezione affernnando che il COGNOME, pur
essendo stato nnesso nelle condizioni di avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni, non le aveva rese non presenziando alle udienze fissate a tale scopo”.
Orbene, prennesso che l’esercizio della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattinnento spetta esclusivamente ed in via personale all’innputato che sia fisicannente presente all’udienza (cfr. Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256575), la scelta del prevenuto di rinunziare a essere presente alle udienze fissate per consentirgli di rendere le suddette dichiarazioni, senza, peraltro, addurre alcun legittimo innpedimento che giustificasse tale assenza, non può che interpretarsi come rinuncia, da parte dell’imputato, ad avvalersi della facoltà di cui si discute, escludendo in radice la sussistenza della dedotta violazione di legge, in quanto il giudice procedente, !ungi dall’innpedire al COGNOME di rendere spontanee dichiarazioni, si è adoperato al fine di consentirgli l’esercizio di tale facoltà.
4.2. Inammissibile appare il secondo nnotivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato.
Prevalente, COGNOME invero, COGNOME appare COGNOME nella COGNOME giurisprudenza COGNOME di COGNOME legittimità l’orientannento, secondo cui nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei linniti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, connma 3, c.p.p., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., ex plurimis, da ultima, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Rv. 282585).
Più recentemente si è evidenziato come, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizioNOME, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dinnostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state
presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, Rv. 285745).
Lacune e manifeste illogicità nel caso in esame non configurabili, posto che la corte territoriale ha fondato la sua decisione su di un’approfondita disamina delle dichiarazioni della persona offesa, saggiandone l’intrinseca attendibilità ed escludendo la sussistenza di circostanze su cui fondare un giudizio negativo in ordine alla credibilità del COGNOME (cfr. pp. 8-10 della sentenza di appello).
Nel suo percorso motivazionale, la corte territoriale ha, dunque, fatto buon governo del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., ex plurimis, Sez. U., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214).
Il giudice di appello, inoltre, pur non essendovi tenuto, ha individuato puntuali elementi di riscontro alle dichiarazioni del COGNOME nel contenuto, da un lato, delle sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, testimoni oculari degli episodi in contestazione; dall’altro, delle annotazioni di servizio redatte dal personale di polizia giudiziaria della stazione dei CC. di Casamicciola Terme di Ischia.
Sicché l’affermazione del giudice di appello sulla completezza delle risultanze processuali ai fini dell’affermazione di responsabilità del COGNOME, tale da non giustificare, in quanto non assolutamente necessaria, la richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non può affatto
ritenersi tautologica ovvero apparente, essendo fondata sulla base di un articolato e coerente percorso motivazionale.
4.3. Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.
E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Non può non rilevarsi, inoltre, come il ricorso sia fondato su censure che si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un’inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, e, in particolare, alle dichiarazioni di COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di
motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l’onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).
4.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, si osserva che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che il giudizio sulla tenuità dell’offesa, pur dovendo essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, connma primo, c.p., tuttavia non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).
A Orbene la corte territoriale ha reso una motivazione assolutamente conforme a tali principi, evidenziando come la gravità del fatto, desunta, con logico argomentare, dalla circostanza che la persona offesa è stata
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oggetto di reiterati atteggiamenti prevaricatori e minacciosi, protrattisi per un lungo intervallo temporale, non consenta di ritenere i fatti per cui si procede di particolare tenuità (cfr. pp. 11-12).
A fronte di tale limpido argomentare le doglianze difensive, fondate sull’affermazione secondo cui il COGNOME è un soggetto incensurato e non un delinquente abituale, dovendosi considerare la sua condotta, in ragione dell’aspro contenzioso civile esistente con la famiglia della parte civile su questioni di proprietà, coinvolgenti l’anziana madre dell’imputato, di “scarsa offensività”, si appalesano come rilievi versati in fatto, non consentiti in questa sede.
4.5. Inammissibile, perché del tutto generico e manifestamente infondato appare il quinto motivo di ricorso.
Preliminarmente si osserva che il ricorrente chiede la riqualificazione della condotta contestatagli al capo n. 1) dell’imputazione, ai sensi dell’art. 392, c.p., “ossia come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose”.
Tuttavia, nel caso in esame, alla luce delle modalità delle condotte poste in essere dall’imputato in danno del COGNOME (consistite in reiterate minacce all’indirizzo della persona offesa, che veniva anche colpita da un getto d’acqua proveniente dal prevenuto), non contestate dal ricorrente, non è configurabile la violenza sulle cose, elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 392, co. 1 e 2, c.p., ma sarebbe piuttosto configurabile, nella prospettiva difensiva, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, previsto dall’art. 393, c.p., i cui elementi costitutivi sono la violenza o la minaccia alla persona e non la violenza sulle cose, che ove si aggiunga, determina un aggravamento della pena, ai sensi dell’art. 393, co. 2, c.p.
In ogni caso nella fattispecie che ci occupa non sono configurabili i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in nessuna delle due forme ora richiamate, per un duplice ordine di motivi.
Da un lato, infatti, difetta la dimostrazione che l’imputato sia stato animato dal fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, a prescindere dalla circostanza
che si tratti di pretesa fondata (cfr. Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Rv. 260584).
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, infatti, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi “quid pluris”, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Rv. 268362).
Dall’altro, premesso che reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo, perché siano configurabili è necessario dimostrare che ad agire sia stato il presunto titolare del diritto o un terzo su suo mandato (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).
Orbene nella fattispecie in esame gli indicati presupposti difettano, in quanto, come rilevato correttamente dalla corte territoriale, “il COGNOME NOME non è titolare del secondo piano dello stabile di INDIRIZZO in Lacco Ameno, né di altra porzione dell’edificio, trattandosi di proprietà intestata alla madre COGNOME NOME, la quale ha, peraltro, esercitato azione civile dinanzi al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nei confronti del fratello COGNOME NOME, padre del NOME NOME, al fine di far valere i propri diritti” (cfr. p. 12), né risulta che l’imputato abbia agito su mandato della madre.
Del resto tali circostanza non sono contestate, a ben vedere nemmeno dal ricorrente, il quale, pur riconoscendo l’esistenza del diritto di proprietà in capo alla madre dell’imputato, con assunto generico e versato in fatto, dopo avere affermato di essere stato chiamato in causa dallo stesso COGNOME NOME in un contenzioso civile pendente tra quest’ultimo e COGNOME NOME presso la sezione distaccata di Ischia, si limita
a ribadire che egli ha agito “allo scopo di stare vicino all’anziana madre”, destinataria di azioni civili da parte della persona offesa e dei suoi familiari, e in qualità di vero soggetto del contenzioso in essere con i NOME, in quanto erede di COGNOME NOME.
Non può, dunque, affermarsi, che il COGNOME, nella sua azione volta a costringere il COGNOME a limitare l’accesso secondario alla sua abitazione e l’utilizzo delle parti comuni dello stabile in precedenza indicato, abbia agito nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, da escludersi in ragione della sua estraneità rispetto alla posizione giuridica di esclusiva pertinenza della madre NOME, che, ovviamente, non poteva non essergli ignota.
4.6. Inammissibile appare anche il sesto motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, trattasi di motivo prospettato per la prima volta con il ricorso per cassazione, per cui, sul punto il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, co. 3, c.p.p., senza tacere che l’imputato non indica quale sia il suo interesse a dedurre la pretesa erronea qualificazione del reato di cui al capo n. 1) in termini dì reato permanente.
Del tutto generica, infine, è l’eccezione volta a far valere l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo n. 1), che non tiene conto, peraltro, dei 347 giorni di sospensione del decorso del suddetto termine, alla luce dei quali esso si sarebbe perento solo in un momento successivo alla pronuncia della presente decisione.
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
L’imputato va, altresì, condanNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 16.2.2024.