Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46097 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46097 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
sentiti i difensori AVV_NOTAIO per AVV_NOTAIO che insiste nel ricorso e, comunque, chiede l’applicazione della esimente speciale del fatto di lieve entità introdotta dalla costituzionale in tema di art. 629 cod.pen.; AVV_NOTAIO che insiste in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11 novembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il medesimo tribunale del 14-7-2021 riduceva ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 3334,00 di multa ciascuno le pene inflitte a COGNOME NOME e COGNOME in ordine al delitto di concorso in estorsione aggravata agli stessi contestato imputati erano stati incaricati dalla proprietaria di un appartamento, COGNOME NOME sfrattare i conduttori NOME che ivi abitavano; le azioni erano state portate a termin minaccia e violenza nei confronti delle vittime costrette a lasciare libero l’immobile per u giorno dopo il quale avevano fatto rientro nella stessa abitazione che detenevano in forza
regolare contratto di locazione.
2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’AVV_NOTAIO, deduceva con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att cod.proc.pen. violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione giur dei fatti contestati nei termini dell’estorsione piuttosto che in quelli corretti dell arbitrario ed erronea applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite sul pu lamentava in particolare che il giudice di appello aveva dato peso ad un elemento, quello del presunta retribuzione di C 5.000 dell’azione dei due imputati, che era rimasto circostanza d tutto labile ed immaginaria, non sussistendo alcun elemento concreto per ritenere che la proprietaria del bene la RAGIONE_SOCIALE volesse cedere lo stesso a terzi.
3 L’AVV_NOTAIO deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione dei termini dell’estorsione ed alla ritenuta sussistenza di un possibile profitto in capo al ric configurante quell’interesse ultroneo che avrebbe determinato la più grave qualificazion giuridica; il COGNOME aveva aderito alla richiesta dei proprietari di liberare l’immobi prospettiva del guadagno che non veniva però percepito quale corrispettivo dell’illecita atti bensì quale possibile frutto dell’attività di mediazione per la vendita dello stesso appartame proprio tale causale doveva fare escludere il dolo di estorsione ed il significato della s doveva desumersi dal contenuto di alcuni messaggi scambiati tra il ricorrente e la proprietar che venivano in parte riportati;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del da patrimoniale subito dalle persone offese non potendosi tale diminuzione ravvisarsi nel condizioni patite dalle stesse per una sola notte che non aveva determinato alcuna spendita di somme ed essendo ripresa l’occupazione dell’immobile locato; conseguentemente doveva ritenersi assente uno degli elementi costitutivi il delitto di estorsione.
Infine il ricorrente concludeva ritenendo rilevante la questione già rimessa alla Co costituzionale ed oggi già decisa in senso favorevole circa l’attenuante speciale del fatt speciale tenuità nel delitto di estorsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e devono pertanto essere accolti.
Ed invero come correttamente richiamato sia dalla sentenza impugnata che da entrambe le impugnazioni, secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite il reato di esercizio arbitr delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenz tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie re probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02); in particolare in motivazion si precisa che: “Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie r con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità n esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento
psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione n meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitar un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profit nella piena consapevolezza della sua ingiustizia”. La suddetta pronuncia precisa quindi che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l’agente abbia posto in essere la condotta per realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto; Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario ch l’agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudizi altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all’art. 629 cod.pen.. Principio affermato da quell’inciso secondo cui:” Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo dir in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in ast apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)”.
Tanto premesso in ordine al contenuto della pretesa va poi aggiunto che, quanto al concorso dei terzi nei fatti, la stessa pronuncia precisa che il concorso del terzo nel rea esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditor perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 03).
Chiamata a chiarire in motivazione il suddetto concetto si è affermato come:” La giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato d esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso i condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che i abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo ef titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fi profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente – seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile art. 110 cod. pen. nella previsione dell’art. 393 stesso codice – inizi ad agire in autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 d 05/02/1991, COGNOME, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, COGNOME, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, COGNOME, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, COGNOME, Rv. 255651). 13.2. Questo orientamento va condiviso e ribadito. Due sono i punti di partenza d
questa ulteriore disamina, necessariamente costituiti dai principi in precedenza affermati: reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusiv reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e qu di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico. Di conseguenza, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorr creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire ri decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorre adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsi in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e solta l’interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizia tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragion E’ pertanto l’interesse proprio del terzo che vale quale elemento distintivo decisivo ai fini qualificazione ex art. 393 o 629 cod.pen..
Così ricostruito il parametro della qualificazione della condotta del terzo che concor nella condotta del creditore o del titolare di un diritto che si rivolga al soggetto obblig precisato cosa debba essere inteso per interesse proprio del terzo idoneo a determinare la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 629 cod.pen. piuttosto che dell’a cod.pen., rimanendo tale nozione non esplicitata dalla pronuncia delle Sezioni Unite cui intende certamente sempre aderire ed apparendo il tema rilevante per la definizione del caso di specie.
Per la soluzione di tale questione occorre precisare che nella ricostruzione della cit pronuncia del massimo consesso di legittimità l’interesse proprio del terzo è quell’elemento che vale proprio a modificare la qualificazione giuridica da esercizio arbitrario ad estorsione e pertanto, essendo tale, va individuato alla luce degli elementi costitutivi del delitto di cui 629 cod.pen.; posto infatti che detto elemento diviene essenziale per il mutamento in un tito più grave di reato per identificarne il contenuto non può che farsi riferimento agli elem differenziali, costitutivi il delitto più grave e cioè l’estorsione rispetto alla ipotesi d 393 cod.pen.. Si deve, pertanto, affermare che, necessariamente, avuto proprio riguardo agli elementi costitutivi delle diverse fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod.pen., l’i proprio del terzo consiste sempre in un ingiusto profitto con altrui danno con la precisazi che tale danno deve essere procurato mediante l’azione alla persona offesa o ad altri soggett alla stessa legati.
Quindi l’interesse proprio, idoneo a determinare la qualificazione giuridica più grave de essere collegato alla realizzazione del reato in danno della vittima e deve costituire un ingi profitto che il terzo può avere chiesto alla stessa p.o. od anche a soggetti alla stessa lega chiaro cioè che, ogni qual volta che il terzo sia stato incaricato dal creditore di recupera credito di un determinato importo, abbia poi agito richiedendo alla p.o. un importo superiore quanto dovuto, trattandosi di importo estraneo al diritto originariamente agito, aven
arrecato un ingiusto profitto con altrui danno, sarà- chiamato a rispondere sempre di estorsion in concorso con l’esercizio arbitrario, proprio perché ha realizzato oltre il diritto or anche un interesse proprio.
Tuttavia, nel caso in cui il terzo abbia richiesto alla persona offesa, esattamente lo ste oggetto del diritto agito, l’eventuale motivo che possa averlo mosso ad agire, mai oggetto diretta richiesta alla vittima, la quale -si ripete- viene costretta a versare l esattamente dovuto, può non determinare la differente e più grave qualificazione giuridica Invero, può avvenire che il creditore abbia promesso una ricompensa al terzo o altro profitt ovvero che il terzo abbia agito nella prospettiva della realizzazione di un proprio fu guadagno indiretto, che, in quanto estraneo all’azione delittuosa commessa nei confronti della vittima, non vale a determinare la più grave qualificazione e ciò perché il dolo del te rimane sempre quello di agire esattamente e precisamente per la realizzazione del solo diritt sotteso all’azione e non anche per arrecare danni altrui, con corrispondente ingiusto profit così che l’eventuale guadagno sotteso può costituire il prezzo del reato di cui all’art cod.pen. o il movente del reato, ma non costituisce un interesse proprio diretto, tale determinare la più grave qualificazione giuridica non arrecando alcun danno altrui. In al termini, ove il terzo abbia avuto quale motivo dell’azione un interesse proprio mai oggetto richiesta nei confronti della vittima, dipendente da circostanze del tutto estranee all’a criminosa, continua a rispondere di esercizio arbitrario pure se possa avere immaginato d ricavare un qualche guadagno dall’azione criminosa.
Con plurime pronunce questa Corte di cassazione ha ripetutamente escluso la rilevanza del movente ai fini della sussistenza del reato; si è in particolare affermato come il movente è causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agir esso va distinto dal dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera rappresentazione e volizione dell’evento (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993 (dep. 19/01/1994 ) Rv. 196106 – 01). Il tema è stato anche affrontato con particolare riguardo al delitto di all’art. 610 cod.pen. che si differenzia dall’estorsione soltanto per l’elemento del d patrimoniale e dell’ingiusto profitto; si è difatti affermato come ai fini della configurab delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la vol costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza ch sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l’antecedente psichico d condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale (Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022 (dep. 19/01/2023 ) Rv. 284115 – 01). E la irrilevanza del movente ai fini della sussistenza del reato è stata anche affermata in tema di reati contro il patri essendosi stabilito che in tema di danneggiamento, il reato (art.635 cod. pen.) sussiste – c riferimento all’elemento materiale – qualora sia stata cagionata la distruzione di un b ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all’esistenza del dolo n occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di distrugg
deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilev movente o finalità (Sez. 5, Sentenza n. 5134 del 05/04/2000 Rv. 216063 – 01). Il tema dell’oggetto del dolo nel delitto di estorsione viene affrontato analogamente anche in dottr secondo autorevole parere:” è controversa in dottrina la qualificazione giuridica del do necessario per l’integrazione del reato. L’opinione tradizionale considera l’estorsione deli dolo specifico sul presupposto che la fattispecie incriminatrice richiede la coscienza e la vol di coartare un terzo a fare od omettere qualcosa (dolo generico) e lo scopo di conseguire u profitto ingiusto con danno altrui (dolo specifico). A ben vedere, si tratta di tesi inf perché il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno non sta fuori dal fatto reato, ma ne costituisce -come si è visto- addirittura l’evento, che deve essere vol dall’agente”. Ora indipendentemente dalla qualificazione del delitto, se a titolo di dolo gener o specifico, rimane però chiaro che la volizione dell’agente deve avere ad oggetto coartazione del soggetto passivo per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, senz che alcun rilievo assuma invece il motivo dell’azione criminosa e cioè la spinta a delinquere c ha mosso il reo a porre in essere la condotta delittuosa.
Tali essendo i principi in tema di movente, deve certamente essere escluso che l’interesse proprio del terzo concorrente nel fatto di cui all’art. 393 cod.pen. che vale a trasfo l’azione nella più grave condotta di estorsione possa essere individuato nel solo movente del condotta; viceversa deve affermarsi che l’interesse del terzo deve corrispondere ad un ingiust profitto con altrui danno e cioè agli elementi costitutivi del delitto di estorsione a mancanti nella fattispecie di esercizio arbitrario.
Applicando il principio sopra esposto al caso in esame, deve sottolinearsi come l circostanza cui la corte di appello ha attribuito valore decisivo ai fini della qualif giuridica più grave ai sensi dell’art. 629 cod.pen., non può avere l’effetto attribuitole dal di merito, proprio perché, al più, costituente il movente dell’azione; invero, la somma di 5 C cui viene fatto riferimento nella stessa prospettazione della corte di appello, non f oggetto di richiesta nei confronti dei conduttori dell’immobile, vittime della azione ill viene anzi raffigurata dalla stessa corte di merito come “il provento di un eventuale manda loro conferito dalla proprietaria dell’immobile al fine di agevolarne la vendita”; così che, esattamente e puntualmente rilevato nei ricorsi, la stessa rappresentava una possibile ma assolutamente remota e futura possibilità di guadagno, e non anche l’oggetto di una precisa pattuizione tra proprietari ed esecutori materiali dell’illegittimo sfratto, che comunq poteva valere a determinare la più grave qualificazione giuridica.
Difatti, è bene precisare che tale essendo la ricostruzione dei fatti, di tale import 5000,00 non vi è traccia neppure quale oggetto di un preciso accordo tra proprietari esecutori materiali ed alla stessa, peraltro, alcun cenno viene fatto nell’imputazione così come rilevato dai difensori dei ricorrenti, la ricostruzione del giudice di appello att valore decisivo ad un elemento di fatto mai oggetto di rituale contestazione.
Sul punto, pertanto, l’impugnata pronuncia deve-essere annullata, avendo attribuito valore rilievo decisivo ad un possibile guadagno per effetto dell’azione illecita, che, oltre a non e mai stata contestato, non può valere da solo a qualificare il fatto ex art. 629 cod.pen. se non risulta accertato che l’interesse proprio ed ulteriore oggetto dell’azione del terzo sia raffigurato al debitore ed abbia costituito un ingiusto profitto e non, invece, il po movente dell’azione dei due ricorrenti, terzi esecutori rispetto ai proprietari nel cui int agivano.
4. Tali conclusioni impongono poi ulteriori considerazioni circa l’ambito esplorativo d futuro giudizio di rinvio. Ed invero, può essere affermato che le Sezioni Unite Filardo, n citata sentenza, hanno stabilito che ove il terzo abbia agito per la realizzazione di un inter legittimo del creditore risponde del delitto di esercizio arbitrario, viceversa il fatto va qu come estorsione; tuttavia, differente è il caso in cui il creditore abbia raffigurato al tutelabilità di un proprio diritto ed il terzo abbia agito nella esatta convinzione di tutel posizione giuridica in realtà non esistente. Tale particolare condizione non risulta essere s presa in considerazione dalle Sezioni Unite che hanno sempre presupposto, nella ricostruzione completa della fattispecie, l’esatta coincidenza della rappresentazione della realtà sottesa creditore ed al terzo incaricato dell’azione materiale. A fronte di tale situazione certamente costituisce la regola, può invece avvenire che la pretesa giuridica del titolare sia fondata e, tuttavia, la stessa sia stata rappresentata come tale al terzo esecut materiale. In detti casi non può escludersi la possibile qualificazione giuridica dei fatti al terzo quale esercizio arbitrario proprio perché lo stesso ha agito nella convinzi dell’esercizio di un diritto in capo al titolare-mandante e cioè con il dolo tipico dell’ cod.pen..
Del resto è la stessa disciplina positiva a prendere in considerazione il caso del del attuato a seguito di una falsa rappresentazione della realtà; ed invero gli art. 47 e 48 cod. stabiliscono la disciplina da applicare nel caso in cui l’agente ponga in essere la condotta s base di una falsa rappresentazione del reale; invero, l’errore sul fatto che costituisce r esclude la punibilità ai sensi dell’art. 47 primo comma cod.pen. e, tuttavia, non esclude punibilità per un fatto diverso (comma 2 art. 47 cod.pen.). Ai sensi del successivo art. cod.pen. ove l’errore sul fatto è determinato dall’altrui inganno, del fatto più grave rispo soggetto istigatore.
A tale proposito la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che non ricorre l fattispecie del così detto ‘concorso anomalo’ di cui all’art. 116 cod. pen., bensì quella pre all’art. 48 cod. pen. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origi accordo criminoso comune – inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimu all’altro; nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità a titolo di concorso ai sensi 116 cod. pen. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto ch avendo offerto la propria collaborazione per l’importazione in Italia di merci in violazio diu
V
disposizioni doganali, quali diamanti e – pelli di rettile, avev-a invece trasportato – cocaina per errore determinato dall’inganno dell’altro concorrente (Sez. 6, n. 15481 del 20/01/2004, R 229240 – 01). In motivazione si precisa che:” non ricorre la fattispecie di cui all’art. 116 c.p. dove si accerti…. per un verso, che i due concorrenti non abbiano avuto ab origine un “accor criminoso comune”, inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso, di modo che il programma dell’uno sin dall’inizio fu diverso da quello dell’altro e ciò, si pone come del tutto eccezionale che incide sull’elemento soggettivo della fattispecie concorsuale e riv in concreto, la mancanza di un nesso psichico, come richiesto dalla sentenza n. 42 del 1965 della Corte costituzionale. E, per altro verso, si escluda, altrimenti si configurerebb elementi costitutivi del concorso ex art. 110 c.p., l’accettazione del rischio di comme anche un reato diverso da quello voluto. Nel caso in cui non vi sia stato un comune accordo e il delitto non sia s commesso da un concorrente in difformità ed oltre i limiti del programma criminoso concertato, bensì realizzato in conformità della sua reale intenzione dissimulata all’a concorrente, per quest’ultimo è integrata la fattispecie di cui all’art. 48 c.p. dell determinato dall’altrui inganno”. Tale fattispecie, di carattere generale anch’essa, esclud punibilità del soggetto per la commissione di un fatto diverso da quello in realtà volu commesso, lasciando permanere la responsabilità soltanto allorché la condotta realizzata integri un delitto colposo.
In virtù del disposto dell’art. 48 c.p., più propriamente applicabile al caso in esame, l’ dell’inganno che volle e ha, poi, commesso il delitto, risponde del fatto-reato secondo il t per il quale sarebbe stato chiamato a risponderne l’altro concorrente, autore materiale d fatto, e, cioè, non in base ad una forma di concorso nel reato, ma ad una forma di rei mediata, che alla punibilità dell’autore materiale, esclusa per difetto dell’elemento psicolo e che, per tal motivo, rende inconcepibile un “comune accordo criminoso” – si sostituisce quel di colui che ha posto in essere la condotta in concreto voluta e realizzata.
L’errore determinato dall’altrui inganno è tale da escludere in concreto la sussistenza di rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso da compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto”.
In tali casi, quindi, ove l’agente abbia posto in essere l’azione incriminata sulla base falsa rappresentazione della realtà determinata da altrui inganno, del reato più grave rispon l’istigatore autore dell’inganno e del fatto meno grave risponde l’esecutore materiale ai s del citato secondo comma dell’art. 47 cod.pen.. Appare pertanto evidente che ove al terzo esecutore materiale dell’azione violenta o minacciosa sia stato rappresentato un dirit tutelabile in capo al creditore-istigatore dell’azione, lo stesso può rispondere del più delitto di cui all’art. 393 cod.pen. ed il creditore, invece, risponderà di estorsione l’esecutore materiale in detti casi agisce con il dolo tipico dell’art. 393 cod.pen. in ritiene di agire per l’esecuzione del diritto del creditore mentre questi, sapendo che l’a
non è esercitabile, che-alcuna tutela giudiziale gli compete, ha il dolo dell’estortore; si-v cioè che la partecipazione al fatto di reato di due soggetti, determina, per effetto dell’ing di uno nei confronti dell’altro, la differente qualificazione giuridica del fatto, come previs disciplina del codice penale in tema di errore.
E così nel caso in cui il proprietario locatore abbia incaricato un terzo di sfrattar violenza e minaccia il conduttore, rappresentando al terzo medesimo l’inesistenza o comunque l’invalidità del titolo per il possesso dell’immobile, l’esecutore materiale dell’azione, che nella convinzione di esercitare il diritto del proprietario, potrà rispondere ex art. 47 se comma cod.pen. del delitto di cui all’art. 393 cod.pen., mentre, il proprietario, ove attu dell’inganno, risponderà viceversa ex art. 48 cod.pen. del più grave delitto di estorsi avendo il dolo tipico dell’art. 629 cod.pen., perché consapevole del danno altrui e del prop ingiusto profitto.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, impone perciò verificare un tema che risultava già proposto con i motivi di appello, mai approfondito adeguatamente dalla cort di merito, e cioè quello di ricostruire compiutamente i fatti per accertare se COGNOME COGNOME COGNOME agirono nei confronti dei conduttori persone offese, sulla base della falsa rappresentazio della realtà loro raffigurata dai proprietari dell’immobile, dell’abusiva occupazione dello stes
Escluso il rilievo decisivo del movente che può avere mosso COGNOME e COGNOME ad agire, secondo le osservazioni già svolte al punto 3 della presente motivazione, si riespande quale elemento decisivo l’analisi della situazione soggettiva sottesa all’azione degli stessi, e ci essi appaiono avere agito nella errata rappresentazione dell’inesistenza di qualsiasi titolo d persone offese ad occupare quell’appartamento ovvero se avessero anch’essi, al momento dell’azione criminosa, la consapevolezza dell’esistenza del titolo locatizio che legittimav permanenza all’interno dell’immobile. Nel primo caso, invero, gli odierni ricorrenti potrebb essere chiamati a rispondere soltanto del delitto di esercizio arbitrario mentre, nel secon concorrerebbero nel fatto estorsivo del proprietario.
Va precisato infine che la possibilità di una differente qualificazione giuridic concorrenti nel medesimo fatto, frutto del presente giudizio di annullamento, non dev sorprendere essendo fattispecie già oggetto di approfondita analisi da parte dell giurisprudenza e, soprattutto, della dottrina.
In relazione agli interventi giurisprudenziali si segnalano innanzi tutto i casi del conco autoriciclaggio, del concorso nel delitto di evasione, di più autori delle diverse fatt previste dall’art. 73 DPR 309/90; in relazione al primo dei suddetti casi si è affermato da p di questo giudice di legittimità come in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non av concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica d autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato – presuppo delle condotte indicate dall’art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272652 – 01); nell’affermare detto principio la predet
pronuncia sottolineava come “la nuova incriminazione è -stata concepita, in – ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull’Italia, essenzialmente, se non unicamente, fine di colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte di c.d. ” riciclaggio”, poste in essere dal soggetto autore di (o concorrente in) determinati r presupposto, che il legislatore ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi (ar ter.1, comma 1, c.p.), come previsto anche in tema di riciclaggio…”; pertanto:” nel rispetto della ratio che ha ispirato l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-ter.1 c.p., ri collegio che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazio da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p., continui a risponde reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di q contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1.c.p. Nel predetto soltanto l’intraneus risponderà del delitto di autoriciclaggio”. Proprio prendendo in considerazione il tema in analisi si aggiungeva che:” La diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti non deve meravigliare, non costituendo una novità per il sistema penale vigente, che ricorre a questa soluzione in alcuni casi di realizzazi plurisoggettiva di fattispecie definite dalla dottrina “a soggettività ristretta”.
In tema di concorso in evasione e procurata evasione una risalente pronuncia ha affermato come l’art 386 del codice penale, punendo al primo comma colui che procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta, prevede un delitto che può concretarsi in due distinte forme di attività, la prima diretta allo svolgimento di un determinante e di primo piano nella preparazione immediata o nell’esecuzione dell’evasione e la seconda intesa invece a favorire la fuga, predisponendo i mezzi opportuni o assicurando gli aiuti necessari allo scopo.
Poichè in entrambe le forme l’attività delittuosa deve essere finalizzata all’evasione de persona arrestata o detenuta, il delitto in questione consiste in un fatto di compartecipazione reato di evasione, di cui all’alt 385 cod. pen., che la legge ha incriminato autonomamente, co la previsione di una specifica figura di reato, allo scopo di punirlo più gravemente, almeno norma, di quanto non avverrebbe con l’applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato (Sez. 1, n. 886 del 05/07/1979 (dep. 22/01/1980 ) Rv. 144052 – 01). Ne deriva affermare che il soggetto che concorre nel fatto di evasione altrui non risponde di concorso e art. 110 del codice penale nel reato di cui all’art. 385 cod.pen. bensì dell’autonomo e più grave reato di cui al successivo art. 386 cod.pen..
Analogamente si è affermato in tema di concorso di più soggetti nelle attività di cessione spaccio di sostanze stupefacenti; secondo un indirizzo di questa Corte di cassazione invero in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico pu essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. qualora il contesto
complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun -corre (Sez. 3, n. 16598 del 20/02/2020, Rv. 278945 – 01); in motivazione la suddetta pronuncia approfondisce il tema della differenziazione delle qualificazioni giuridiche specificando ch tale ricostruzione trova conferma nel tenore dell’art. 117 cod. pen. – disposizione diretta omogeneizzare, nel senso di un potenziale aggravamento, la posizione dei concorrenti nel reato – che non fissa una generale equiparazione fra le posizioni dei concorrenti in caso mutamento del titolo del reato per taluno di loro, ma limita l’equiparazione al caso in c mutamento del reato sia determinato dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, dai rapporti fra il colpevole e l’offeso. Al di fuori di tali casi, dunque, deve riten l’equiparazione in questione non operi e che i concorrenti nello stesso fatto possan risponderne a diverso titolo. Analoga funzione aggravatrice è svolta dall’art. 116 cod. pen., non a caso, in relazione al reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, prevedendo per tutti lo stesso trattamento, stabilisce una diminuzione di pena per chi abbi voluto il reato meno grave. Dunque, le due disposizioni appena citate risultano escludere, i linea generale, che l’istituto del concorso di persone nel reato possa dare luogo ad un “mitigazione” della responsabilità penale, e rendono ragionevole, in caso di loro inapplicabili correlare il titolo della stessa, per ciascun agente, al fatto al medesimo rife oggettivamente e soggettivamente”.
In dottrina il tema viene ampiamente sviluppato ed approfondito sotto il profilo d principio costituzionale della responsabilità personale che troverebbe deroghe non consentite nelle affermazioni del concorso nel medesimo reato da parte di tutti i soggetti concorren indipendentemente dalle posizioni soggettive di ciascuno di essi; ad essere fortemente criticat è l’assioma dell’equivalenza causale del contributo di tutti i concorrenti ritenuta espress “letteralmente antitetica ai principi di tipicità e di responsabilità personale, atteso ch anziché attribuire rilievo alle loro peculiarità tipiche, tende appunto a livellare i cont tutti i correi, senza darsi pena di ritagliare in capo a ciascuno un rimprovero autenticame appropriato e personale…..”; e sempre in termini critici lo stesso autore ha aggiunto che l’adesione alla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale e dell’equivalenza degli ap causali di più soggetti determina:” la conseguenza di ritenere integrato il contributo punibile in presenza di qualsiasi apporto, anche se diretto a sostenere non già l’intero fatto illecito soltanto qualche suo aspetto, sebbene assolutamente specifico e marginale”.
Altri autori hanno così espressamente affermato:” che si concorre nel fatto e non nel reato e alla fine, come si vede, il dogma dell’unità del reato concorsuale si riduce al princip medesimezza del fatto, inteso nella sua dimensione lesiva ovvero come accadimento materiale penalmente significativo. Non solo: tale identità del fatto non implica necessariament l’identità del reato di cui sono chiamati a rispondere i concorrenti, dovendosi ammettere pluralità dei titoli di reato in correlazione all’elemento psicologico di ciascun partecipe”.
Infine, altri esponenti della dottrina, in una prospettiva de iure condendo di commento ai progetti di modifica del codice penale hanno affermato che:” in una dogmatica corretta, nel
concorso di persone dobbiamo riconoscere pluralità di reati.. .poiché .non sembra giusto collegare il significato sociale e umano di un fatto alla sua sola dimensione materiale…, ritenersi possibile che in un concorso di persone di più soggetti che pongono la stess realizzazione comune siano chiamati a rispondere per titoli diversi …. a maggior ragione possibilità di chiamare i compartecipi rispondere per titoli diversi dovrà essere ammess quando taluno dei soggetti non ha voluto il fatto realizzato dagli altri”.
L’analisi della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ha quindi permesso evidenziare una molteplicità di argomenti che appaiono prospettare l’ipotesi ricostruita presente procedimento di diversità di titoli di reato in un caso di concorso nel medesimo fatto ciò, in particolare, in virtù dell’applicazione della disciplina positiva dettata dal cod.pen.; la possibile differente qualificazione giuridica per effetto della condotta del istigatore o mandante nei confronti dell’esecutore materiale dell’azione estorsiva, terzo rispe al rapporto obbligatorio, rimane pertanto prospettiva possibile ed il cui ambito applicat andrà valutato nel giudizio di rinvio, verificandosi la dimensione soggettiva degli odi ricorrenti all’atto della condotta minacciosa e violenta di sfratto.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il giudice del rinvio dovrà procedere analizzare tale profilo soggettivo delle diverse condotte poste in essere dai proprie mandanti dell’azione e dagli odierni ricorrenti quali esecutori materiali.
Vanno pertanto formulati i seguenti principi di diritto;
-in caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ra l’interesse proprio del terzo che vale a determinare la più grave qualificazione giurid ai sensi dell’art. 629 cod.pen. deve essere individuato in un ingiusto profitto con dan altrui senza che rilievo assuma il movente dell’azione criminosa;
-ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 cod.pen. ove il terzo esecu materiale TARGA_VEICOLO abbia posto in essere l’azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall’inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l’estorsione, risponde l’istigatore dell’inganno (ex art. 48 cod.pen.) e del fatto meno grave, l’esercizio arbitrario, rispo l’esecutore materiale ai sensi del secondo comma dell’art. 47 cod.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Roma, 25 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE COGNOMENOME COGNOME