Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 23/2/2024, resa nel proc. a carico di NOME COGNOME n. a Manduria il DATA_NASCITA
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento co rinvio;
dato atto che nessuno è comparso per la difesa, nonostante la richiesta e disposta trattazione orale
4)-
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, riqualificato ai sensi dell’art. 393 cod.pen. il delitto di tentata estorsione aggravata provvisoriamente ascritto al capo 1), annullava l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi in data 5/2/2024 che aveva applicato nei confront dell’indagato la misura della custodia in carcere, disponendone l’immediata liberazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale ha dedotto:
2.1 l’omessa motivazione in ordine al titolo cautelare concernente il delitto ex artt. 2 L. 897/67, 61 n. 2 cod.pen. provvisoriamente ascritto all’indagato, in quanto, pur avendo i collegio cautelare ritenuto attendibili le dichiarazioni del denunciante con riferimento detenzione delle pistole e alle minacce di morte, ha trascurato di motivare in ordine al permanenza o caducazione di detto autonomo titolo, disponendo la remissione in libertà dell’indagato;
2.2 la violazione di legge con riguardo alla riqualificazione del delitto di tentata estor in quello di ragion fattasi. Il P.M. ricorrente, premesso che il rapporto contrattuale controv intercorreva tra la p.o. COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, lamenta che il collegio cautelar non ha fatto corretta applicazione dei criteri distintivi tra i delitti di estorsione e ragi enucleati da Sezioni Unite NOME, trascurando che non esistono elementi per ritenere che la titolare del diritto abbia incaricato il compagno NOME, ma anche i concorrenti COGNOME NOME, di minacciare la p.o. con armi dopo averlo attirato in aperta campagna per indurl a compiere i lavori asseritamente commissionati. Né il Tribunale ha correttamente scrutinato il profilo dell’elemento soggetivo sebbene le modalità esecutive dell’agguato ai danni dell’NOME risultino sintomatiche del dolo estorsivo. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, attesa la sussistenza di esigenze cautelari sia con riguardo al rischi di inquinamento probatorio che al pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle i contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Dall’ordinanza genetica e dal provvedimento impugnato (pag. 2) consta che il Gip emittente aveva ravvisato la gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari sia in relazione al delitto di tentata estor aggravata in danno di COGNOME NOME che con riguardo all’illecita detenzione e al porto abusiv in luogo pubblico di una pistola utilizzata per l’intimidazione della vittima.
Il collegio ha omesso di valutare, in esito alla riqualificazione del delitto sub 1) in di ragion fattasi, la persistenza o meno dei presupposti cautelari in relazione all’addebito materia di armi che, in ragione della previsione edittale, astrattamente legittimante la misura imponeva autonomo ed esauriente vaglio, nella specie trascurato.
2. Anche l’operata riqualificazione del delitto di tentata estorsione presta il fian censura. La riconduzione dell’episodio delittuoso nell’alveo dell’art. 393 cod.pen. non pare infatti, sostenuta da una corretta interpretazione del discrimine tra le due fattispecie in esa Anche a voler ritenere che l’indagato, coniuge della COGNOME, contraente dei lavori edili commissionati all’COGNOME, avesse titolo a richiederne l’esecuzione, agendo in nome e per conto della coniuge, dimorante all’estero, alla luce della documentazione prodotta e richiamata dal Tribunale appaiono tutt’altro che chiari i contorni dell’impegno contrattuale assunto dall’Ebo il quale, a detta della difesa, si sarebbe vincolato, da un lato, all’esecuzione di lavo riqualificazione energetica coperti dal c.d. superbonus; dall’altro, all’effettuazione di lav ristrutturazione dell’edificio sito in INDIRIZZO di Villa Castelli. L’assenza di ele di dettaglio, pure astrattamente evincibili dai preventivi e dalle scritture di cantiere, ci natura, l’entità e la remunerazione dei lavori convenuti rende di fatto assertiva l’affermazio circa l’esistenza di una pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria in capo prevenuto a fronte delle dichiarazioni della p.o. richiamate a pag. 4, laddove la stessa h spiegato che i lavori compulsati con le minacce riguardavano interventi diversi da quelli contrattualmente pattuiti.
2.1 Devesi in proposito ribadire che non risulta sufficiente al fine della ravvisabilità fattispecie leviore la tesi dell’inadempimento contrattuale dell’imprenditore p.o., su cui rad l’asserito convincimento del prevenuto di aver agito a tutela di un proprio diritto allorché, almeno cinque complici, ordiva un agguato nei confronti del denunziante, minacciato a mano armata per indurlo a portare a compimento i lavori controversi. Infatti, la giurisprudenza legittimità ha autorevolmente precisato in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni c la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi mod più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tute pubblico con quello privato, operata dall’agente al fine di esercitare un diritto, con la coscien che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ( Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020,NOME e altri, Rv. 280027-01, in motivazione; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883-03; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Rv. 268362-01; n. 7483 del 22/01/1988, Rv. 178737-01).
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NOME-,
2.2 Inoltre il collegio cautelare non ha considerato che dalla denunzia della p.o. (allega al ricorso del P.m., pag. 2) consta che in occasione dell’incontro fraudolentemente organizzato il NOME e i coindagati minacciarono non solo la p.o. ma anche la di lui famiglia.
Al riguardo questa Corte ha in più occasioni rimarcato che è configurabile il delitto estorsione nei casi in cui l’agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344; 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017, orientamento confermato dalle già richiamate Sez. U. NOME), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all’Autorit giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente n valere il preteso diritto nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la fondatezza di entrambi i motiv di impugnazione, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2024
La Consigliera estensore
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Il Presid nte