Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a PENNE il 22/05/1955
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6 dicembre 2022 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del 16 luglio 2019 del Tribunale di Pescara in composizione monocratica con la quale la ricorrente era stata condannata alla pena di giustizia, oltre statuizioni civili, per il reato di cui all’art.392 cod. diversamente qualificata la originaria imputazione di cui all’art. 610 cod. pen., per avere impedito l’accesso ad una stradina di passaggio alle persone offese, attraverso la infissione di paletti metallici collegati da una catena chiusa da un lucchetto.
2.Avverso la decisione della Corte di appello l’imputata ha proposto ricorso attraverso il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova.
In particolare, la persona offesa COGNOME contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, non ha mai affermato di essere stata, unitamente all’operaio che l’accompagnava, impedita nell’accesso al fondo e colloca nel maggio 2015 unicamente l’apposizione di un cartello che stabiliva il divieto di accesso. La testimonianza è riscontrata dalia deposizione del teste COGNOME l’operaio, le cui dichiarazioni non sono state in alcun modo valutate.
Né la De Febis ha mai collocato temporalmente il negato accesso nel maggio 2015.
2.2.Con il secondo e il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della causa di giustificazione putativa dell’adempimento di un dovere, nonché mancata assunzione di una prova decisiva.
Con l’atto di appello la difesa aveva invocato la sussistenza della causa di giustificazione putativa di cui agli artt. 51 e 59 comma quarto cod. pen.: nell’apporre il cartello secondo il quale era consentito solo il transito pedonale, l’imputata aveva agito convinta di eseguire la decisione del giudice civile confortata dal parere del suo legale che le aveva inviato una e-mail nella quale indicava le parole da apporre sul cartello; la stessa era,, dunque, animata dalla volontà di tutelare la integrità del fondo, pur essendo la decisione civile intercorsa tra la imputata e altre parti processuali, diverse dalla persona offesa COGNOME.
La sentenza si è limitata a respingere il motivo lamentando la omessa produzione della e-mail inviata dal legale e relativa alle risultanze della causa civile, laddove il documento era stato formalmente prodotto in primo grado in data 13 settembre 2016, determinando in tal modo il travisamento per omissione di una prova decisiva.
È la stessa Corte che, nell’argomentare sul punto, considera decisiva la prova documentale della quale sarebbe stata omessa la produzione.
2.3. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La sentenza si presenta contraddittoria e manifestamente illogica allorquando esclude la applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. in ragione della abitualità de comportamento per poi affermare che la condotta penalrnente rilevante è consistita in un unico episodio, verificatosi il 15 maggio 2015 allorquando la
persona offesa non ha potuto avere accesso alla strada unitamente all’operaio che guidava un furgone.
Senza considerare, prosegue la difesa, che secondo questa Corte il giudizio ai sensi dell’art.131 bis cod. pen. non è automaticamente precluso a fronte di una reiterazione di condotte, ma si fonda su una pluralità di elementi relativi alla personalità dell’imputata, alla entità delle disposizioni di legge violate, alle final della condotta che la sentenza impugnata non ha considerato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso risulta fondato nei limiti e per le ragioni di seguito meglio esposte.
Conseguentemente il reato contestato risulta estinto per la intervenuta prescrizione in data 17 dicembre 2022, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
La data in cui risulta decorso l’indicato termine prescrizionale risulta così determinata:
-il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 17 giugno 2015.
il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di sospensioni, alla data del 17 dicembre 2022.
In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione.
La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sede non presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili d’incidere sulla valid instaurazione del rapporto di impugnazione, essendo esso fondato per come si dirà in seguito.
Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precluda la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione sopraggiunto nelle more del procedimento di legittimità (S.U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ove al contrario, come nel presente caso, non ricorrano le condizioni per ritenere che il ricorso sia inammissibile, non risultando manifestamente infondati i motivi di ricorso, il Giudice di legittimità sarà tenuto a pronunciare sentenza di estinzione del reato per prescrizione, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non
potendosi far luogo all’annullamento con rinvio davanti al giudice penale per i rilevati vizi di motivazione della sentenza, dal momento che tale rinvio, da un lato, determinerebbe la necessità, per il predetto giudice, di dichiarare comunque la prescrizione e, dall’altro, sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal richiamato art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Occorre anche rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d’appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell’art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell’azione civile e verificare, senza alcun limite, l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermar o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, (2013), Rv. 255331).
2.Venendo al caso in esame, nonostante la intervenuta estinzione del reato per decorso dei temini prescrizionali, essendo stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, deve essere ripercorso il ragionamento della Corte d’appello alla luce delle doglianze difensive meritevoli di apprezzamento in questa sede.
2.1. Fondati risultano il secondo e il terzo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata ha sottolineato, ai fini della verifica della sussistenza dell’elemento psicologico e della invocata scriminante putativa, la necessità di acquisizione della e-mail che il legale aveva inviato all’imputata specificando che: ” considerata la controversia esistente tra le parti proprio in merito alle modalità di esercizio della servitù di passaggio sarebbe stato necessario (..) accertare l’esatto tenore della comunicazione inviata dal legale”.
In realtà l’affermazione del mancato deposito dell’e-mail dell’8 maggio 2015 risulta erronea, emergendo dagli atti che il testo del messaggio fu depositato e acquisito nel corso dell’udienza dibattimentale del 13 settembre 2016, come del resto espressamente richiamato e prodotto in sede di ricorso.
La Corte territoriale avrebbe, pertanto, dovuto apprezzare la rilevanza di tale documento rispetto alla consapevolezza di impedire l’altrui esercizio di un diritto dominicale messaggio era del seguente tenore: “Ti invio la frase da scrivere sul cartello per la servitù. “Strada con divieto esercizio della servitù con mezzi meccanici in quanto priva di brecciatura- Possibilità di esercizio della servitù esclusivamente pedonale”).
2.2. Il primo motivo risulta manifestamente infondato offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitando una rivalutazione o una diretta interpretazione degli stessi, anziché il controllo sulle modalità con le quali
tali elementi sono stati raccolti e la coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez.5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774).
2.3. Il quarto motivo di ricorso relativo all’applicabilità dell’art.131 bis cod pen. risulta privo di rilevanza a seguito della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La sentenza va dunque annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen.
Con riferimento al giudice del rinvio e alla disciplina applicabile, va al riguardo richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. (S.U., n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036) e, quindi, non nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la stessa sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
/ L Presidente
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore