Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2108 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 13/11/2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Napoli il 11/03/1972 avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per la parte civile COGNOME che si riporta alle conclusioni depositate;
udito l’avvocato NOME COGNOME per l’imputata che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, avvocato, era stata imputata e condannata in primo grado per due episodi di tentata estorsione in danno di due diversi clienti assistiti in sede civile, avendoli minacciati di non consegnare loro gli assegni circolari ottenuti dalle controparti a seguito del contenzioso civile se non avessero prima pagato i suoi onorari che quantificava rispettivamente nel 35% e 50% degli importi riconosciuti, ovvero 14.000 e 27.000 euro. Tali importi erano ritenuti eccedenti la tariffa professionale e, comunque, sproporzionati.
La Corte di appello di Salerno il 17 settembre 2021 dichiarava estinti per prescrizione i reati di tentata estorsione confermando le statuizioni civili.
Questa Corte con sentenza del 21 novembre 2022, su ricorso della imputata fondata su due motivi con i quali deduceva l’errore dei giudici di appello nel non valutare la legittimità delle sue pretese economiche per prestazioni professionali nei confronti delle persone offese nonchØ l’errore nel qualificare i fatti come estorsione anzichØ esercizio arbitrario delle proprie ragioni rilevava:
l’interesse della imputata alla impugnazione della sentenza che dichiarava i reati estinti per prescrizione per una diversa qualificazione giuridica per gli effetti in tema di minor risarcimento del danno e piø favorevole valutazione in sede disciplinare;
l’errore della Corte di merito nel non ritenere di dover valutare ai fini della diversa qualificazione la fondatezza o meno della pretesa degli onorari, aspetto sul quale non vi era stata pronuncia.
Nel successivo giudizio di rinvio la Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, rilevava che nel corso del processo era chiaramente emerso come l’imputata agisse nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa e che, quindi, i fatti integrassero un’ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dichiarava pertanto i reati prescritti in quanto ‘ gli elementi istruttori emersi … non consentono di ritenere l’evidenza dell’insussistenza dei fatti contestati ovvero della non ascrivibilità degli stessi all’ odierna imputata ‘.
Ricorre per cassazione l’imputata deducendo:
primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 393 cod. pen.
Previa esposizione delle vicende relative al contenzioso svolto per i clienti in sede civile e ai rapporti successivi con gli stessi, ribadisce di avere già ottenuto in un caso il riconoscimento del suo diritto in sede giudiziale e deduce come la sentenza non indichi affatto quale sarebbe stata la sua condotta violenta o minacciosa della ricorrente. In particolare non spiega perchØ la sua pretesa di onorari fosse sproporzionata.
Rileva, invece, che la legittimità di tali pretese, oltre ad escludere qualsiasi profilo di minaccia o violenza nella sua condotta posta in essere dalla ricorrente, esclude assolutamente la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione avendo la Corte di appello erroneamente affermato che in atti vi sono le querele sporte dalle persone offese.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla tardività della querela proposta da NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il primo motivo Ł inammissibile. Il ricorso, difatti, deduce questioni superate dalla Corte di appello che ha confermato la legittimità delle pretese di onorari, confermando la correttezza giuridica della pretesa e contestando esclusivamente l’uso della minaccia per realizzarla, nonchŁ questioni non piø deducibili per la parte in cui si afferma non esservi stata condotta minacciosa, non essendo stato proposto per tale parte alcun motivo di appello avverso la sentenza di primo grado .
Sono fondati il secondo e il terzo motivo in ordine alla mancanza/tardività delle querele. Si premette che, pur sussistendo una causa di proscioglimento, peraltro già dichiarata, sussiste il diritto alla decisione sulla sussistenza di una causa di improcedibilità in quanto parimenti rilevabile con immediatezza ex articolo 129 cod. proc. pen.
A fronte della contestazione con l’appello della qualificazione del reato e della mancanza/tardività delle querele, la Corte di appello risponde in termini apodittici ” risultano, altresì, procedibili rinvenendosi in atti le querele sporte dalle persone offese ” non risultando, però, nŁ indicata, a fronte della eccezione dell’imputata, quale e in quale data sia la querela della COGNOME nØ chiarito, considerati i tempi delle vicende in questione quali descritte nelle sentenze di merito, la tempestività della querela proposta da COGNOME.
Essendo necessario non solo constatare la presenza delle querele degli atti nel fascicolo ma anche effettuare valutazioni di merito sui tempi di conoscenza del reato da parte dei querelanti, che non possono essere fatte da questo giudice di legittimità, va disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Presidente NOME COGNOME NOME