Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33690 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 17614/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generala PASQUALE AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni e la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito nei motivi presentati; Si Ł proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 gennaio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 628 comma 2 cod. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore di NOME, eccependo:
1.1.errata declaratoria di inammissibilità dell’appello presentato dall’AVV_NOTAIO per tardività dello stesso: non era stato considerato che a COGNOME era stata notificata la sentenza il 12 aprile 2024, e quindi il termine per l’impugnazione scadeva il 12 maggio 2024; poichØ il 12 maggio 2024 era domenica, il termine scadeva quindi il 13 maggio 2024, data in cui l’appello era stato presentato; la Corte di appello aveva comunque risposto ai motivi presentati, per cui la questione atteneva soltanto all’annullamento della dichiarazione di inammissibilità dell’appello; diverso era invece il discorso relativo al motivo n.3 dell’appello, ovvero sulla richiesta di applicazionedi sanzione sostitutiva, motivo che non era stato valutato in nessun modo dalla Corte di appello;
1.2 omessa ed apparente motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte di appello aveva affermato che l’oggetto preso dall’imputato (un computer portatile) non corrispondeva alla pretesa azionabile (la stipula di un contratto di locazione, per il quale l’imputato aveva corrisposto 250 euro) e che il valore del computer portatile era superiore alla pretesa, senza però indicare da quale dato fosse stato dedotto il valore del computered avendo travisato il fatto,
in quanto aveva indicato che il contratto tra l’imputato e l’agenzia immobiliare presso la quale era stato sottratto il computer era di due settimane prima, quando invece il contratto era di due mesi e mezzo prima, elemento che sembrava aver pesato nella valutazione della Corte di appello relativamente all’inadempimento dell’agenzia immobiliare;
1.3 illogicità della motivazione per omessa e apparente motivazione in relazione alla esclusione della attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.: non era stato indicato alcun nessun parametro di riferimento per indicare il valore del bene sottratto ed era stato precisato che la violenza era stata di entità obiettivamente modesta, ma che aveva inciso sulla libertà fisica e morale della dipendente COGNOME;
1.4malgrado fosse stata rivenuta subvalente la contestata recidiva, vi era interesse alla valutazione del motivo sulla insussistenza della stessa in quanto il riconoscimento aveva comunque effetti giuridici; la Corte di appello non aveva trattato il motivo proposto;
1.5 omessa motivazione della determinazione della riduzione di pena per le attenuanti generiche;
pertanto, il difensore chiede di annullare la sentenza di appello sul punto in cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello e rimettere la decisione della Corte di appello sulle sanzioni sostitutive; annullare la sentenza impugnata con rinvio sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, esclusione della recidiva e determinazione sulla applicazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, erroneamente Ł stata ritenuta la tardività dell’appello proposto dall’AVV_NOTAIO: infatti, la sentenza della Corte di appello era stata emessa il 27 gennaio 2025 in camera di consiglio; pertanto, ai sensi degli artt. 585 e 544 comma 2 cod. proc. pen. il termine per il deposito dell’atto di appello era di 30 giorni, che decorreva dalla notifica effettuata all’imputato in data 12 aprile 2024, ma scadeva non il 12 maggio successivo, domenica, ma il giorno successivo non festivo, il 13 maggio 2024, e in tale data Ł stato depositato l’appello; ciò premesso, vengono analizzati i singoli motivi di ricorso, avendo la Corte di appello risposto a tutti i motivi proposti con l’appello dell’AVV_NOTAIO, tranne l’ultimo sulla applicazione di sanzioni sostitutive.
1.2 Il motivo relativo alla errata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art.393 cod. pen. Ł manifestamente infondato.
Si deve infatti rilevare che dalla stessa prospettazione dei fatti emerga che non sussisteva alcun diritto che l’imputato potesse azionare in giudizio una pretesa relativa al computer sottratto, posto che semmai l’azione giudiziale avrebbe potuto riguardare la restituzione della somma; l’imputato era perfettamente consapevole del fatto che il computer non gli competeva, ma se ne era impossessato in modo violento ‘al fine di ottenere una utilità anche solo morale, o comunque di ritrarre dalla sua azione la soddisfazione di avere creato un danno all’agenzia che si era disinteressata del suo problema’, in relazione alla mancata restituzione dei 250 euro, così diversificando l’oggetto della pretesa e per conseguire un ingiusto profitto; in altri termini, sottraendo non la somma di denaro,ma un bene diverso, non ottenibile attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria, ha agito allo scopo non già di conseguire quanto dovuto ma di procurarsi un ingiusto profitto. Così argomentando, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui la differenza tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di rapina risiede nell’elemento soggettivo, che, per il primo reato, consiste nella
ragionevole opinione dell’agente di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli compete giuridicamente mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare a sØ o ad altri un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non Ł giuridicamente azionabile
1.3 La motivazione della Corte di appello sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. e sulla recidiva Ł contenuta alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, con motivazione coerente con le risultanze processuali, e quindi esente da censure.
1.4 Quanto infine alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive, si deve rilevare che la richiesta contenuta nell’atto di appello era inammissibile in quanto il difensore non era munito di procura speciale per presentarla; pertanto, nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME