Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26338 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PATTI il 10/05/1991 COGNOME COGNOME nato a PATTI il 02/02/1985 NOME nato a CASABLANCA (MAROCCO) il 01/01/1991 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricors n .,; preso preliminarmente atto che viene depositata in udienza atto di nomina da parte di tutti e tre i ricorrenti del secondo difensore, Avvocato NOME COGNOME del Foro di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che si è riportato alla memoria ed ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori, Avvocati NOME COGNOME del Foro di Messina, e NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOMECOGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 24 Marzo 2022 con cui NOME COGNOME, NOME Santi COGNOME e NOME COGNOME ritenuti colpevoli del reato di rapina aggravata, e del reato di lesioni, venivano
condannati alla pena di tre anni e due mesi di reclusione (oltre alla pecuniaria).
I tre imputati hanno presentato ricorso per Cassazione con atto unita nel quale sono stati esposti i seguenti motivi, qui sintetizzati ne strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. proc. pen..
2.1 II primo motivo è incentrato sulla violazione di legge (art. 606, comma lett. b e c, cod. proc. pen.) ed in particolare degli articoli 525, comma 2, comma 2, cod. proc. pen..
Si lamenta l’inosservanza delle suindicate disposizioni processuali relazione alla diversa composizione del collegio giudicante, mutato nel corso procedimento di primo grado, e della mancata rinnovazione dell’attivi istruttoria già svolta.
Si evidenzia che, nonostante la mancata opposizione della difesa degl imputati all’utilizzazione delle deposizioni testimoniali così acquisite, es sono comunque utilizzabili, in caso di mancata rinnovazione espressa.
In tal senso depone non solo il tenore letterale dell’art. 179 cod. proc. implicito nell’uso della parola ‘rilevate’ piuttosto che ‘rilevabili’ (ri questioni che possano generare la nullità ivi indicata), ma soprattutto il fat il precedente (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754 – 02) cita nella sentenza di appello per rigettare il corrispettivo motivo di appel riferisca alla fase della richiesta delle prove ad opera delle part concettualmente successiva a quella, assolutamente imprescindibile, del riapertura del dibattimento.
2.2 Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 606, comma lett. b) c) d) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, cod. p 628, primo e terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, cod. pen., nonché 521 e 522 cod. proc. pen..
Si lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione del complesso normativ indicato nonché la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento d prova in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, al conco tutti e tre gli imputati nonché all’uso della violenza.
In particolare, la Corte ha valutato superficialmente la credibilità persona offesa, non considerando il suo interesse specifico (essendo accusa della sottrazione di un dispositivo elettronico) ed indebitamente utilizz come riscontro il certificato relativo alle lesioni, anche se non contestate strumentali all’impossessamento dei beni sottratti al COGNOME.
Ancor più grave, la Corte non si è confrontata con le censure dell’att appello ed in particolarecon:
il travisamento della deposizione del COGNOME ed il contrasto con la versio del COGNOME sulla presenza dell’imputato NOME COGNOME COGNOME all’ester del garage al momento del suo arrivo (e non all’interno, come sostenuto dal persona offesa);
il contrasto tra i due testi d’accusa sul ruolo di NOME COGNOME con la vitt che ha affermato, ed il COGNOME che ha escluso, la partecipazione di cos all’aggressione.
La sentenza è poi incorsa in violazione delle disposizioni degli artt. 5 522 cod. proc. pen., per aver riconosciuto il concorso nella rapina, in assenz contestazione nell’imputazione e per averne riconosciuto la base violenta dispetto della contestazione, che parla esclusivamente di minacce.
2.3 II terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen., 628, terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, cod. pen..
Si deduce, in particolare, inosservanza ed erronea applicazione delle cit disposizioni e manifesta illogicità motivazionale in ordine alla sussistenza d elementi costitutivi dei reati contestati, anche a prescindere dal giudi attendibilità sulla persona offesa.
Si sostiene che, anche a ritener credibile il COGNOME, non vi è prova elementi costitutivi della rapina:
v’è il ragionevole dubbio sulla altruità di quanto sottratto al Fer essendovi nel garage attrezzatura del NOME COGNOME;
non v’è la prova (né motivazione sul punto) in ordine alla consapevolezza da parte dei NOME COGNOME, della altruità della attrezzatura sottratt conseguente insussistenza dell’elemento soggettivo;
manca il nesso causale tra minaccia e impossessamento, perché la prima era diretta al recupero del tablet che i NOME COGNOME ritenevano sott loro dal COGNOME;
secondo il testimone COGNOME non vi fu minaccia, ma mero rimprovero per l’ingratitudine dimostrata dal COGNOME.
2.4 II quarto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 628, primo e terzo comma, n 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, nonché 393 cod. pen..
In questo caso le violazioni di legge ed il vizio motivazionale vengo dedotti in ordine al rigetto della richiesta dichiarazione di non doversi proc nei confronti di tutti gli imputati, per i reati loro ascritti, previa riqual del delitto di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( cod. pen.), per intervenuta remissione di querela.
I NOME COGNOME furono indotti alla propria azione dall’intendimento recuperare un tablet e dell’attrezzatura che il COGNOME aveva loro sottratto
alla prestazione di attività lavorativa alle loro dipendenze. Essi erano per convinti di avere una legittima pretesa al recupero di quanto sottratto.
2.5 Il quinto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62, primo comma, n. 2, cod. per la mancata concessione della attenuante della provocazione.
L’azione posta in essere dagli imputati è la conseguenza del fatto ingiu commesso dal COGNOME, sottraendo tablet ed attrezzatura da chi gli aveva forn lavoro e stipendio nei mesi pregressi.
2.6 Il sesto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 628, primo e terzo comma, n. 2 cod. pen., per l’applicazione dell’aggravante delle più persone riunite.
Le prove dimostrano che la lite intercorse solamente tra COGNOME e NOME COGNOME mentre gli altri due imputati sono intervenuti s successivamente e separatamente.
2.7 II settimo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 c con richiesta di applicazione del minimo della pena, anche in relazione a continuazione, della prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguent riconoscimento dei doppi benefici e revoca della sanzione accessoria.
In relazione al trattamento sanzionatorio, la motivazione è ‘unitaria’ pe tratta nella stessa maniera i tre imputati, ed insufficiente, poiché non con adeguatamente l’incensuratezza, l’ottimo standing sociale degli imputati nonché il risarcimento effettuato.
La difesa degli imputati ha inviato memoria con cui si insiste l’accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, poiché i motivi addotti son manifestamente infondati ovvero generici, ovvero, ancora, non consentiti.
Il primo motivo, di carattere procedurale, richiede l’esame degli atti parte di questo Collegio, attività consentita attesa la natura in procedendo dell’eccezione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, R 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Ebbene, dall’analisi suddetta, emerge inequivocabilmente che all’udienza de 3 dicembre 2020, a fronte del mutamento del collegio giudicante, vi fu l’iner
da parte della difesa degli imputati in relazione alla richiesta di emissione di prove o alla rinnovazione delle prove dichiarative già assunte.
Alla luce di ciò, non può prospettarsi alcuna ragione di accogliment dell’eccezione formulata col primo motivo di ricorso che risulta sostanzialmen ripetitiva dell’analoga eccezione prospettata con l’atto di appello, cui la d’appello ha fornito adeguata risposta.
A fronte del nuovo profilo di prospettazione della questione (che incentra critica, con il ricorso per cassazione, sulla mancata rinnovazione provvedimento di apertura del dibattimento piuttosto che sul subprocedimento di richiesta ed ammissione delle prove) la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 41736 de 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754 – 02), citata tanto dalla difesa che nell’ impugnato, è tranchant laddove afferma (para 5.4, pg. 14, in particolare), all’epilogo di una ampia esposizione casistica e delle disposizioni delle prel che i provvedimenti pronunciati dal precedente collegio, se non revocat mantengono efficacia: “5.4. La disposizione di cui all’art. 525, comma 2, pri parte, cod. proc. pen. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nu assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi d giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribu alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legitt non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento del composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto precede, smentisce pertanto, in maniera radicale, l’assunto di u automatico diritto della difesa ‘a riavvolgere la bobina del processo’, p assenza di immediata contestazione, come avvenuto nel caso concreto, come se l’intera sequenza procedimentale dovesse essere riprodotta meccanicamente e pedissequamente per la tutela di un fine superiore il cui significato ed il cui in definitiva, sfugge e che, anzi rischia di confliggere, come evidenziato n sentenza citata, con altri principi processuali, in primo luogo quello dell’econ processuale.
Passando agli ulteriori motivi, se ne coglie immediatamente la manifest infondatezza e, ancora prima, la ripetitività e, quindi, la aspecificità.
Occorre innanzitutto sottolineare che la sentenza di appello costitui una c.d. “doppia conforme” della decisione di primo grado in relazione tanto al affermazione di responsabilità, quanto in relazione agli aspetti circostanzi sanzionatori, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stat rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a q del Tribunale sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entram decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
A fronte delle modalità di redazione dei motivi, che evocano non consentite censure di fatto rischiando così di confondere il piano della valutazione merito con il giudizio di legittimità, è bene riaffermare quali siano i limiti quali quest’ultimo è consentito innanzi alla Cassazione, nei termini strettame necessari ai fini della presente decisione.
La rilevabilità delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione soggiace verifica del rispetto delle seguenti regole:
violazioni (di legge) e vizi (di motivazione) devono essere dedotti in mo specifico in riferimento alla loro rispettiva natura, non essendo possibile de in forma alternativa o cumulativa, come avviene nel presente caso (dove s arriva -secondo motivo- ad indicare 4 delle 5 lettere elencate dall’art. 606 prec. pen.); infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legitti selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazio dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 16/07/2020, COGNOME, non massimata sul punto); la deduzione alternativa d violazioni e vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé indice di gene del motivo di ricorso e, in definitiva, ‘segno’ della natura di merito della dog che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01);
le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (moti 3), riguardanti in questo caso in particolare l’attendibilità del testimone d’a non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’ 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non essendo l’inosservanza di de norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri a specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. U, n. 29541 del 16/07/202 COGNOME, Rv. 280027 – 04);
– il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasiv l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità qu non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credi dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 138 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); la deduzione della semplice illogicità d ragionamento giudiziale o della motivazione in cui esso è riflesso, come avvien in relazione ad ogni motivo del presente ricorso, è del tutto insufficient indice della erronea prospettiva sotto cui viene esercitata la critica di legi nei confronti del provvedimento impugnato. L’unico standard in grado di elevare il giudizio sulla motivazione a questione di legittimità, è quello della mani illogicità, cioè quella discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, d relazione ‘causa-effetto’ o ‘premessa-conseguenza’, che sia di gravità tal essere immediatamente (ictu ocuk) ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
– infine, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di nor penali processuali (art. 192 cod. proc. pen., nel caso di specie) sotto il p della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione atti soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e,sotto tale u profilo, non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziame introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall’art. 606, comma 1 cod. proc. pen..
In conclusione, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di cont sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto po fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giu merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Cort nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculia funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempr uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spie l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Il sindac legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la ver della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservat
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzion fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può tr valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte n provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimen impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al qu spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del di all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/200 COGNOME, Rv. 241214).
5. Sulla base di questo inquadramento concettuale, che costituisc patrimonio ermeneutico condiviso della Corte, il Collegio rileva che, al cospetto una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, specificamente affronta (pg. 5) il tema dell’attendibilità del COGNOME, in lin le conclusioni cui era pervenuta la motivazione del Tribunale pattese (pg. 10 11), il secondo ed il terzo motivo di appello si segnalano per la loro genericit quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di second grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenz motivatamente disattese (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,COGNOME,Rv. 243838 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
Per il resto» motivi si risolvono nella formulazione di una ricostruzio alternativa e meramente ipotetica della vicenda, anche a mezzo della copios trascrizione di brani di deposizioni testimoniali, incorrendo nelle carenze so evidenziate. Si consideri, ad esempio, la formulazione di ipotesi, plausibili prospettiva difensiva, ma che sono solo una tra le spiegazioni possibili (co quando si giunge ad escludere la ricostruzione accusatoria perché “se NOME COGNOME fosse stato consapevole che il fratello NOME stava compiendo un’azion delittuosa, avrebbe certamente cercato di impedire … l’entrata nel garage COGNOME” – pg. 8 – ciò che costituisce una mera supposizione, o suggestione) quindi, per definizione, priva della necessaria cogenza logica.
Ed altrettanto deve concludersi in relazione alla presenza ed al ruo dell’imputato extracomunitario, l’COGNOME, ribadita dal COGNOME ma non dal COGNOME, quale, tuttavia, lungi dallo smentirla, si è limitato ad affermare di non rico nel momento del pestaggio. L’episodio, quindi, a fronte della vivi testimonianza del COGNOME, non può essere considerato tamquam non esset, non essendovi alcuna ragione di procedere ad una valutazione frazionata dell testimonianza, di cui mancano tutte le premesse.
D’altronde, in relazione alla credibilità della persona offesa, i rilievi for
a pg. 7 del ricorso, incentrati sul preteso interesse personale del COGNOME a fo una versione di comodo, perché pregiudicato per furti, e sulla insussistenza riscontri, per essere le lesioni non collegate alla rapina, basata piuttosto minacce, sono manifestamente illogici.
Innanzi tutto, il primo rilievo confligge con la considerazione che il COGNOME nonostante la ‘nomea’, avesse lavorato alle dipendenze (seppure come irregolare) dei NOME COGNOME, nella attività di manutenzione degli isti scolastici serviti dai due imprenditori ed addirittura montando un climatizzat nell’abitazione dello stesso. In secondo luogo, il fatto che l’aggressione f occasionata (secondo la prospettazione difensiva) dal sospetto di furto, avreb dovuto, se mai, indurre il COGNOME a non testimoniare (per non rivel circostanze che lo avrebbero potuto in definitiva accusare o per evitare u denuncia `ritorsiva’ da parte di NOME COGNOME) o a rendere un versione di favore.
Quanto al secondo profilo, è manifestamente illogico negare che le lesioni subite dal COGNOME costituiscano riscontro del racconto di costui sol perch lesioni non sono ‘incorporate’ quale elemento della rapina nell’imputazione, d momento che la premessa del riscontro è costituito dalla circostanza che i du reati siano avvenuti contestualmente, e non il loro eventuale collegament teleologico, che attiene all’aspetto funzionale, non a quello cronologico.
Al limite del comprensibile è poi l’ultimo rilievo del secondo motivo (lette B, pg.11), che denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. ( conseguente nullità), perché nella sentenza si parla di concorso, mentre riferimento al concorso manca nell’imputazione di rapina.
Per questa parte, il motivo in primo luogo non è consentito, poiché formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione (art. 606, comma cod. proc. pen.). Esso è, in ogni caso, manifestamente infondato, letto il t della imputazione, che fa riferimento, pur in assenza di espressa menzione all’a 110 cod. pen., ad una condotta compiuta da una pluralità di persone, tanto d giustificare la contestazione dell’aggravante speciale (art. 628, terzo comma, 1, cod. pen.). In ogni caso, la nullità dedotta è esclusa dalla stessa funzione disposizioni evocate: è necessario considerare, infatti, che l’intero comple normativo attinente alle modifiche alle imputazioni, che abbraccia norme collocate nel Capo VI del Titolo II del settimo libro del Codice d procedura, ha la funzione di garantire il contraddittorio sull’accusa n prospettiva della difesa dell’imputato e del soddisfacimento delle esigenze d giusto processo. Pertanto, la violazione di tali disposizioni di garanzia verificarsi laddove vi sia un perturbamento della loro specifica finalità, pregiudizio del diritto di difesa dell’imputato e non per una modificazio meramente formale o non sostanziale dell’accusa (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997,
ikv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, br. 214538; S.U. n. 36551/2010, it 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, i. 252822; Sez. 2 n. 34969 de 10/5/2013, kr. 257782), come nel presente caso.
6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Trattando essi della sussistenza degli elementi costitutivi della rapina e d relativa qualificazione giuridica, essi possono essere affrontati in questa unitariamente, per ragioni di economia e logica espositiva.
Quanto al primo profilo sollevato, attinente alla insussistenza della rapi per la buona fede degli imputati, convinti di portare via attrezzature di proprietà, la tesi è correttamente affrontata ed adeguatamente risolta a p della sentenza di appello (n. 2.1) che ha evidenziato la carenza di qualsivoglia prova effettiva dell’assunto difensivo, quanto meno in relazione al totalità degli attrezzi ‘razziati’ dal garage della persona offesa.
La tesi è, d’altro canto contraddittoria, per la mai risolta incertezza s che i NOME COGNOME fossero andati effettivamente a rivendicare dal COGNOME circostanza che, come la sentenza nota, non è mai stata integralmente chiarita
Nemmeno meritevole di accoglimento è la tesi, ampiamente enfatizzata in sede di discussione, che i fatti vadano riqualificati come minaccia seguita furto: la tesi costituisce una inaccettabile frammentazione della struttura fatto, poiché tende a parcellizzare una vicenda che va vista unitariament dall’ingresso di NOME COGNOME nel garage, al pestaggio del COGNOME parte del trio di aggressori, all’asporto degli attrezzi del COGNOME approfi dell’aiuto di NOME. L’unità dell’azione è assicurata dall’unitaria volizione, c caratterizzato l’azione quanto meno dal momento dell’esca/ation violenta, di recuperare, appunto con la violenza (o con la minaccia, come nel caso avvenuto), quanto si riteneva illegittimamente sottratto (l’IPad), e trasferitasi, di fronte all’ineseguibilità dell’intenzione originaria per dell’oggetto (l’Ipad), sugli attrezzi del COGNOME. Una sorta di transfert dell’oggetto ‘del desiderio’ che non muta la coscienza e volontà dell’ablazione.
E poiché il prelievo dell’attrezzatura del COGNOME (o, quanto meno, in la parte appartenente a costui) non poteva essere oggetto di alcuna pretesa leci da parte dei NOME COGNOME nei confronti del COGNOME, corretta è la soluzi adottata dalla sentenza impugnata (pg. 7 e 8) che, mutuando i crite ermeneutici forniti dalla sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv 280027 – 02, ha evidenziato “la mancanza di corrispondenza tra il vantato dirit alla restituzione del tablet … e la pretesa, attuata dagli impu impossessarsi, al fine di ottenere tale restituzione, di un bene diverso stesso tablet, cioè gli attrezzi del COGNOME“.
Gli ultimi tre motivi di ricorso attengono a diversi aspetti del trattam sanzionatorio, di tal che ne appare opportuna la trattazione congiunta.
7.1. Coretta è la decisione della Corte che ha negato l’applicazione del circostanza attenuante della provocazione, alla luce della giurisprudenza indica a pg. 8 della sentenza d’appello, incentrata sulla sproporzione tra fatto ingi asseritamente subito e reato commesso. A ciò si aggiunge, quale ulteriore ragione di esclusione della aggravante, lo iato temporale tra epoca del suppost furto e aggressione (tre mesi). L’attenuante presuppone la permanenza di uno stato d’ira in capo all’agente, per il fatto ingiusto, che spieghi, ed i giustifichi, l’esplosione di violenza o la reazione (Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2 Galati, Rv. 249558 – 01). È quindi necessaria un’azione se non contestuale quanto meno compiuta in un arco cronologico non così ampio da render difficilmente ipotizzabile il perdurare dello stato emotivo d’ira (salvo il caso configurabile in quello odierno – di provocazione nella forma cd. “per accumulo”, ove può esservi un ultimo episodio – non di per sé significativo, ma verificatosi un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, cfr. Sez. 1, n. 1915 del 16/02/2023, COGNOME, Rv. 284549 – 01).
7.2 II sesto motivo non è consentito, essendo stato formulato in questa sede per la prima volta, con conseguente violazione della catena devolutiva.
Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appell tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e gr giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grad d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perc non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631).
Non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio né di questione che no potesse essere rilevata avanti alla Corte d’appello, non è ammissibile in que sede per la prima volta la formulazione del motivo attinente alla circostanza del contemporanea presenza dei correi all’azione violenta.
7.3 Infine, intriso di genericità è altresì l’ultimo motivo, sul tratta sanzionatorio, alla luce della applicazione del minimo edittale per il reato grave, e del contenuto aumento per il reato satellite, ciò che dispensa il giud da particolari oneri motivazionali (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Del Papa Rv. 276288 – 01). D’altronde, il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, da determinazione della pena alla applicazione e comparazione delle circostanze, dal
riconoscimento della continuazione alla concessione dei benefici, rientra n perimetro della discrezionalità dei giudici di merito che è immune da critiche
legittimità laddove si esprima in una motivazione che, come nel caso di specie anche in relazione alla riconosciuta equivalenza tra attenuante ed aggravante, s
immune da manifeste illogicità, per vero nemmeno dedotte sul punto, o da contraddizioni.
8. Per le predette ragioni, i ricorsi sono inammissibili. All’inammissibil consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent
pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dell
cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente