Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa il 27 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame nell’interesse dell’indagato COGNOME COGNOME, ha confermato il provvedimento del Tribunale di Napoli del 10/5/2024 con cui è stata disposta la misura cautelare del avvicinamento alla persona offesa, NOME COGNOME, gestore di una tabaccheria controllo attraverso il braccialetto elettronico in relazione al reato di tenta contestato al COGNOME.
Si addebita all’indagato di avere cercato attraverso minacce di ottenere da parte del offesa, gestore della tabaccheria, il rimborso della somma di 50 C per la ricarica s valido per giocare a poker online, in quanto la ricevuta in suo possesso si era macch era più leggibile.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 393, 610 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione per la qual giuridica della condotta ascritta all’imputato nell’ambito del delitto estorsiv l’indagato ha agito nella convinzione della legittimità della sua pretesa e, nonos assunto un comportamento arrogante e plateale, riteneva di avere diritto al rimbor somma di 50 C da parte della persona offesa; lo stesso Tribunale ha definito le minac proferite come “vaneggiamenti”, a riprova della loro scarsa idoneità intimidatoria; la rimborso della somma versata per ottenere la ricarica non cagionava alcun danno patrim alla persona offesa, che avrebbe ottenuto il reso dalla RAGIONE_SOCIALE emittente, dovendos riqualificare il fatto, ai sensi dell’art. 393 cod.pen. o al più dell’art. 610 cod.pe
Il Tribunale contradditoriamente ammette che NOME era legittimato a richiedere alla emittente un titolo equivalente a quello deteriorato, ex art. 2005 cod.civ. ma nel contempo esclude che la persona offesa dovesse, in qualità di esercente il servizio RAGIONE_SOCIALE, a la richiesta dell’indagato.
2.2 Violazione dell’art. 274 cod.proc.pen. poiché l’unica esigenza cautelare ravvisat del pericolo di reiterazione del reato, ma l’ordinanza non ha preso in considerazione del pericolo.
Osserva il ricorrente che l’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza del commissione di un ulteriore reato, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è m la potenzialità criminale dell’indagato e la presenza di elementi indicativi recenti. profilo l’ordinanza non ha considerato che i precedenti del ricorrente sono risalenti agito sotto l’effetto di farmaci psicotropi non incide sulla attualità del peric emergono elementi concreti per sostenere che all’indagato potrebbe presentarsi una occasione per delinquere. Lamenta altresì la difesa che la misura applicata viola il proporzionalità considerato che la condotta è stata posta in essere senza alcuna viole e al fine di ottenere il rimborso di una somma irrisoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l’esame della seconda cens Il Tribunale, pur richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità in o differenze tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle prop minaccia alla persona, non ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in mat
E’ noto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o mi persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psic accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, come precisato da questa Corte nella autorevole composizione. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,Filardo, Rv. 280027 – 02).
Ed infatti nel primo l’agente persegue una pretesa che potrebbe formare oggetto di giudiziaria; nel secondo persegue un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizi
La pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere esattamente all’ogge tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsias ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tut con quello privato, operata dall’agente al fine di esercitare un diritto, con la c l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. (Sez. 6 – , Sentenza n. 04/10/2023 Ud. (dep. 28/11/2023 ) Rv. 285883 – 03
Ne consegue che anche una pretesa indebita, ma fondata sulla ragionevole, anche se er convinzione di agire nell’esercizio di un diritto va ricondotta nell’ambito del delit fattasi e non nella fattispecie estorsiva.
Il dolo specifico che differenzia i due reati potrà desumersi dalle modalità del compo complessivo tenuto nella vicenda criminosa e da alcuni indici sintomatici, tra cui condizione psicologica dell’agente, che possono palesare le sue intenzioni.
1.1 Nel caso in esame, anche se in questa fase cautelare rileva la gravità indi rende necessario verificare la corretta qualificazione giuridica della condotta as stregua di tutti quegli indici sintomatici che palesano le intenzioni dell’indagato.
Il Tribunale ha escluso, senza in realtà approfondire la vicenda, la sussistenza di un restituzione del valore della ricarica in favore del NOME, osservando che era “qua opinabile”, e ha riconosciuto il dolo estorsivo e cioè l’intenzione di perseguire ingiusto.
A sostegno di tale prospettazione ha valorizzato la ostinazione della richiesta avanzat reiterato e convulso anche in presenza dei carabinieri; la particolare veemenza e dell’intimidazione, veicolata attraverso “vaneggiamenti”, e il gesto plateale di strapp al COGNOME una banconota da 50 euro, corrispondente al valore della ricarica di cui pre il rimborso, da cui si dovrebbe desumere “la volontà sopraffattrice del gestore” che l’indagato.
Tale motivazione non può essere condivisa e presenta profili di illogicità intrinseca, detti elementi sembrano, piuttosto, idonei a palesare che NOME abbia agito nella ra convinzione di essere nel giusto.
L’avere chiamato i carabinieri dimostra la sua ferma convinzione di stare suben prepotenza; l’avere continuato a minacciare il gestore in presenza dei militari è espr scarso equilibrio, ma sembra poco compatibile con l’intenzione di eseguire un’esto l’avere fatto ritorno nella tabaccheria, dopo essersene allontanato, e avere nu sollecitato la consegna del denaro, formulando minacce che lo stesso Tribunale def
vaneggiamenti, unitamente alla considerazione della personalità dell’indagato e delle modalità plateali e veementi assunte, concorrono nel palesare la convinzione, ragionevole anche se erronea, del COGNOME di agire nell’esercizio di una giusta pretesa, formulata con modalità arrogant e esagitate.
Non va al riguardo trascurato che l’indagato ha sostenuto di essere tornato nella tabaccheria dopo essersene allontanato, in quanto il call center della RAGIONE_SOCIALE, da lui contattato, gli avrebbe riferito che il gestore della tabaccheria poteva accogliere la sua richiesta di rimbo e risalire all’operazione di ricarica tramite i controlli sul distributore automatico; la p verità di tale assunto non risulta in alcun modo valutata dal provvedimento impugnato.
Anche l’atteggiamento dell’imputato che, di fronte all’invito della persona offesa ad allontana dal locale strappava alla sua presenza una banconota da 50 euro, non può essere ritenuta, come sostiene il Tribunale con motivazione manifestamente illogica, espressione di volontà sopraffattrice, nonché mossa da un insopprimibile tensione al gioco d’azzardo, in quanto dimostra, al contrario, che l’imputato avrebbe avuto 4onibilità di un’altra banconota p giocare, il che ingenera, quantomeno, il dubbio che la sua condotta esagitata verso il tabaccaio potesse essere effettivamente provocata dalla convinzione di essere nel giusto.
1.2 La seconda censura in merito all’attualità del pericolo di recidiva risulta assor dall’accoglimento del primo motivo.
1.3 Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli che rivaluterà, alla stregua delle emergenze processuali rassegnate nell’ordinanza e di altr elementi, quali la personalità dell’indagato, se la condotta ascritta possa essere ricondot nell’alveo dell’art. 393 cod.pen. in quanto diretta ad esercitare quello che l’indagato riten essere una giusta pretesa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.