Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19099 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per COGNOME NOME e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto per il COGNOME; lette le conclusioni del difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese come da nota depositata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella di primo grado con la quale il Tribunale di Palermo aveva affermato la responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 392 cod. pen. i
particolare, perché, al fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere al giudice, si erano fatti giustizia da sé in più occasioni, rimuovend passerella per disabili collocata all’ingresso dello stabile sito in Palermo INDIRIZZO, depositandola in un magazzino e poi rendendola inutilizzabile.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1.1. Violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio agli imputati. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che gli imputati avessero avuto conoscenza della citazione in giudizio e che la mera irregolarità della notificazione integrava una nullità sanata ex art. 184 cod. proc. pen., in quanto gli imputati non avevano eletto domicilio presso il difensore, ma presso la loro residenza in INDIRIZZO.
1.2. Violazione degli artt. 157 e 160 cod, proc. pen.
Secondo l’imputazione il reato sarebbe stato commesso il 7 aprile e il 30 aprile 2016, sicché il reato era già prescritto alla data della sentenza di primo grado, emessa il 30 settembre 2022.
1.3. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e travisamento delle prove.
La Corte di appello non avrebbe valutato correttamente le prove, in quanto le dichiarazioni della persona offesa contrastano con la deposizione di NOME COGNOME, il quale negava che la madre avesse autorizzato l’installazione della pedana; affermava che l’area antistante il parcheggio era di proprietà esclusiva della madre e non del COGNOME; nei giudizi civili diretti ad ottenere i riconoscimento del diritto a installare la pedana è risultata soccombente la RAGIONE_SOCIALE, di cui il Novara è legale rappresentante, come risulta dai documenti prodotti dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado, di cui si chiede la trasmissione a questa Corte.
1.4. Violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per avere la Corte di appello escluso la tenuità del fatto pur sussistendone i presupposti.
1.5. Violazione degli artt. 392 cod. peri. e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essersi la Corte limitata a seguire la valutazione del primo giudice, trascurando che il delitto non è configurabile quando l’agente mira ad esercitare un diritto in presenza di una attività illecita, come verificatosi nel cas di specie, quando la COGNOME, proprietaria dell’area ove era stai:a illegittimamente posizionata la passerella, aveva incaricato una ditta specializzata di rimuoverla. Conseguentemente, nessun addebito può muoversi al COGNOME e nessun danneggiamento della passarella si è verificato, essendo stata solo spostata.
1.6. Violazione dell’art. 589 cod. pen. La provvisionale non può essere riconosciuta se non nei limiti della prova del danno subito dalla persona offesa, che nel caso di specie non aveva fornito alcuna prova.
1.7. Violazione dell’art. 74 cod. proc. perì. E’ pacifico che il Novara agiva nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE di cui é socio COGNOME NOME, ma dall’atto di costituzione di parte civile risulta che il Novara si costituis personalmente e non nella qualità di legale rappresentante della società unica legittimata.
1.8. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto di non disporre la rinnovazione istruttoria, ritenendo non indispensabile l’esame dell’imputato, confondendo l’esame con le spontanee dichiarazioni rese.
1.9. Violazione dell’art. 157 cod. pen.
Alla luce dell’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio già il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato.
Il difensore della parte civile AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte nelle quali contesta le conclusioni del P.G., evidenziando la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputata COGNOME, che aveva eletto domicilio presso la propria abitazione e nominato difensore il figlio COGNOME NOME, il quale aveva eletto domicilio presso il suo studio sit nella stessa via; reputa, inoltre, corretta l’esclusione della causa di non punibilità e conclude per il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese, come da nota depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi e oppositivi nonché proposti in maniera confusa, alternando motivi di merito a eccezioni processuali, che, invece, vanno esaminate in via preliminare.
L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale delle eccezioni, ne dimostra l’assoluta infondatezza.
2. Del tutto infondato è il primo motivo.
Dagli atti risulta che entrambi gli imputati avevano eletto domicilio presso la loro abitazione, ove esiste anche lo studio dell’AVV_NOTAIO – e che il decreto di citazione a giudizio, emesso il 22 marzo 2019 per l’udienza del 7 febbraio 2020 risulta notificato alla COGNOME per sé e per il figlio in data 2 lugl 2019. Risulta, pertanto, corretta la notificazione agli imputati e certa la conoscenza effettiva dell’atto.
COGNOME Inammissibile COGNOME per COGNOME genericità, COGNOME perché COGNOME aspecifico, COGNOME nonché manifestamente infondato è il motivo con il quale si eccepisce la prescrizione ../
del reato sin dalla sentenza di primo grado.
Dal capo di imputazione risulta che il primo episodio si verificò il 7 aprile 2016 e, stante l’emissione del decreto di citazione a giudizio in data 22 marzo 2019, di tale atto interruttivo deve tenersi conto, verificando agevolmente che alla data di emissione della sentenza di primo grado del 30 settembre 2022 non era maturato il termine massimo di prescrizione, che veniva a scadere il 7 ottobre 2023, cui devono aggiungersi 94 giorni di sospensione per l’astensione dei difensori dal 28 giugno al 30 settembre 2022.
Ne deriva che il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, tenuto conto della sospensione prima indicata, veniva a scadere il 9 gennaio 2024 (in data 1 febbraio 2024 per il secondo episodio) e non era maturato neppure alla data di emissione della sentenza di appello.
L’inammissibilità dei ricorsi preclude, peraltro, la possibilità di dichiarare la prescrizione in questa sede.
Manifestamente infondata è anche l’eccepita inammissibilità della costituzione di parte civile.
Rilevato che anche nel ricorso si riconosce che il Novara è legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE e che in tale veste non necessita di autorizzazione o di apposita delibera, dall’esame degli atti risulta che la costituzione di parte civile fu effettuata alla prima udienza dibattimentale del 7 febbraio 2020 e nessuna obiezione fu formulata avverso l’ammissione.
Va sul punto richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione in limine, come nel caso di specie, e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla legitimatio ad processum, che non siano state dedotte nei termini, rendendo, conseguentemente, stabile il rapporto civilistico instauratosi tra le parti (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264; Sez. 5, n. 2911 del 22/12/1998, dep. 1999, Rv. 212617).
Si osserva, peraltro, che anche laddove poste le questioni concernenti l’eventuale esclusione della parte civile o l’ammissibilità della citazione del responsabile civile, e che già siano state risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio (Sez. 4, n. 39028 del 28/04/2016, P.C. in proc. Squillaci, Rv. 267776; Sez. 4, n. 7291 del 21/11/2002, dep. 2003, Canfarelli, Rv. 225727).
Inammissibile per genericità è anche il motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria a fronte della ritenuta superfluità dell’esame dell’imputato, già sentito in primo grado, né il ricorrente ne spiega la decisività.
Parimenti inammissibili sono il terzo e il quinto motivo, che denunciano vizi non deducibili in questa sede, in quanto propongono una lettura alternativa delle prove e ripropongono la tesi del mancato rilascio di autorizzazione da parte COGNOME della COGNOME COGNOME COGNOME all’installazione COGNOME della COGNOME pedana COGNOME amovibile COGNOME e dell’inconsapevolezza dell’attività di formazione professionale svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’installazione della pedana risultasse necessaria proprio per l’accesso di eventuali corsisti disabili e fosse stata oggetto di accordi con i legali della persona offesa, come ampiamen1:e argomentato in sentenza (pag. 10-11). I motivi si risolvono, pertanto, nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare incongruenze o illogicità manifeste del percorso argomentativo dei giudici di merito, pervenuti in entrambi i gradi di giudizio, ad analoga conclusione, ravvisando nella condotta degli imputati l’arbitraria sostituzione della soluzione privata a quella pubblica per tutelare il proprio diritto di proprietà.
Sul punto è pacifico che ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario con violenza sulle cose, non è rilevante che il dirit1:o che si sia inteso tutelare sussista in concreto, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico, sicché, ove la contestazione con il soggetto passivo sia insorta proprio in merito al diritto di questi al mantenimento del bene su cui è operata la violenza, nessun rilievo ha la titolarità di quel bene da parte del soggetto attivo (Sez. 5, n. 22248 del 19/01/2022, Palermo, Rv. 283372).
Analoga inammissibilità si rileva per il motivo relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, in quanto meramente oppositivo, atteso che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa con motivazione congrua, con riguardo sia al profilo oggetto sia soggettivo all’esito di una complessiva valutazione del fatto e tenendo conto delle conseguenze della condotta, che avrebbe inibito alla persona offesa di ottenere il nulla osta dall’Ispettorato per esercitare l’attività di formazione professionale.
Stessa sorte spetta al motivo relativo alla provvisionale, atteso che la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile
(Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882, che in motivazione ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria prova dell’ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sin all’ammontare della somma liquidata). Peraltro, nel caso di specie la sentenz di primo grado determinava la provvisionale in 5 mila euro, affermando che «per tale importo il danno è stato provate»).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso, 15 febbraio 2024
Il consigliere essore
SEZIONE VI PENALE
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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