Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LECCE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIBUNALE di LECCE
letto il ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 96 del 23/02/2024 che, a seguito di istanza di riesame dell’indagato COGNOME NOME e, riqualificata la condotta di tentata estorsione aggravata in concorso (oggetto di addebito al capo A della rubrica) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, ha annullato l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Brindisi aveva disposto nei confronti del predetto indagato – e dei correi NOME e NOME – la misura cautelare della custodia in carcere, disponendone l’immediata rimessione in libertà ove non detenuto per altra causa.
Con il primo motivo denuncia l’omessa motivazione in ordine alla caducazione del titolo cautelare per l’ulteriore delitto di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo (artt. 2, 4, 7 I. n. 897/1967, 61 n. 2 cod. pen.), contestato al capo 2) della rubrica e in relazione al quale era stata applicata dal Gip la misura cautelare.
Al riguardo, si evidenzia che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna determinazione in ordine a tale capo di imputazione, pur avendo espressamente ritenuto attendibile il narrato della persona offesa con riguardo all’episodio in cui il ricorrente e gli altri correi l’avrebbero minacciata con armi, al fine di esercitar il preteso diritto. Tale lacuna rendeva contraddittoria la motivazione resa, soprattutto alla luce anche del dispositivo adottato dal Tribunale del riesame che aveva disposto «la rimessione in libertà dell’indagato ove non detenuto per altro titolo».
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla riqualificazione della fattispecie di tentata estorsione aggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona.
Il Tribunale non aveva indicato gli elementi in forza dei quali dovrebbe ritenersi che il NOME, unitamente al ricorrente e al NOME, abbia ricevuto dall’unico, reale ed effettivo titolare del diritto – ossia COGNOME NOME, quale proprietaria dell’immobile e unica parte del rapporto contrattuale intercorso con la p.o. per lo svolgimento dei lavori in questione – l’incarico di attivarsi affinché costoro, con un falso pretesto, adescassero la p.o. in modo da indurla a recarsi in una strada di campagna per costringerla, previa minaccia con uso di armi, a compiere i lavori. Né vi erano elementi per affermare che la COGNOME fosse stata la mandante dell’agguato” ai danni dell’appaltatore, non risultando che la stessa abbia fornito alcun apporto, né morale, né materiale, all’esecuzione del reato, contraddistinto da modalità particolarmente insidiose che lasciavano ragionevolmente presupporre il riconoscimento di “un elemento sintomatico del
dolo di estorsione” (la finta richiesta telefonica di manodopera per indurre la persona offesa a raggiungere un posto isolato dove, ad attenderlo, c’erano vari soggetti, tra i quali i tre indagati).
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria del 14/06/2024, ritenendo fondati i motivi di ricorso, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo, per come allegato dal Pubblico ministero ricorrente risulta:
che il Gip del Tribunale di Brindisi emetteva in data 5 febbraio 2024 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai delitti di concorso in tentata estorsione aggravata da più persone riunite e con l’uso di armi (capo A della rubrica) e di concorso in porto e detenzione illegale di armi (capo B della rubrica);
che il Tribunale, in accoglimento dell’istanza di riesame degli indagati, «riqualificata la condotta oggetto di addebito provvisorio in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona», ha annullato «l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME, disponendone l’immediata rimessione in libertà dell’indagato ove non detenuto ad altro titolo».
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta, altresì, che il Tribunale ha ritenuto attendibile il narrato della persona offesa con riguardo alla detenzione delle pistole cui si sarebbero serviti gli indagati per rivolgergli la minaccia di morte, condotta che poi il Tribunale, differentemente dall’editto accusatorio, ha ricondotto alla differente fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Tuttavia, per come sottolineato dal pubblico ministero ricorrente, il provvedimento impugNOME non contiene alcun riferimento alla contestata violazione della legge armi, né nella motivazione, che riporta esclusivamente le considerazioni in merito alla riqualificazione della condotta di tentata estorsione aggravata nel delitto di esercizio arbitrario delle ragioni con violenza e minaccia alle persone (i cui limiti edittali precludono l’applicazione di misure cautelari), né nel dispositivo, in cui è riportato che «il Tribunale, letto l’art. 309 c.p.p., in accoglimento dell’istanza di riesame, riqualificata la condotta oggetto di addebito provvisorio in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, annulla l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 5 febbraio 2024 con cui è stata disposta la custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME e dispone
l’immediata rimessione in libertà dell’indagato ove non detenuto ad altro titolo».
Per tali ragioni, l’ordinanza è viziata dalla totale mancanza di motivazione in ordine all’annullamento del titolo cautelare relativo alle fattispecie contestate al secondo capo di imputazione, concernenti i reati di concorso detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi da sparo. Il Tribunale del riesame, infatti, dopo avere proceduto alla riqualificazione del fatto, doveva precisare se ed in quale misura la persistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo B) della rubrica – che consente quoad poenam la custodia cautelare in carcere – incida sulle esigenze cautelari complessivamente ritenute dall’ordinanza genetica (v. pag. 6 del provvedimento del Gip del Tribunale di Brindisi).
Quanto al secondo motivo, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha ricondotto la condotta intimidatoria alla fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona sul rilievo «dell’accertata esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e la contestazione dell’operato dell’appaltatore, evidenziata dal carteggio prodotto dalla difesa di NOME COGNOME».
Si tratta, tuttavia, di una motivazione generica che, anzitutto, non si confronta con il dichiarato della persona offesa – riportato sul punto dalla stessa ordinanza impugnata a pag. 4 – nella parte in cui ha precisato come le minacce subite, lungi dal ricondursi all’esecuzione dei lavori che erano stati commissionati e di cui ai contratti di appalto stipulati con la proprietaria dell’immobile COGNOME NOME (relativi all’esecuzione di opere di riqualificazione energetica e lavoro di ristrutturazione dell’edificio), riguardavano l’esecuzione di altri e differen interventi (di pavimentazione esterna ed altro), con conseguente esclusione di una “copertura” contrattuale alla pretesa minacciosa alla cui realizzazione il ricorrente avrebbe concorso con gli altri correi con modalità che mal si conciliano con l’esistenza di un dolo di ragion fattasi.
Inoltre, il Tribunale omette di considerare che, sempre dal narrato della persona offesa, risulta che le minacce di morte vennero rivolte anche contro la famiglia di questa. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un’iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l’iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiest estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l’estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (ex multis, v. Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017 – 01).
E tanto, dunque, a prescindere dall’ulteriore rilievo – mosso dal pubblico
ministero ricorrente – che il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi in forza dei quali dovrebbe ritenersi che il NOME, unitamente al ricorrente e al COGNOME, abbia ricevuto dall’unico, reale ed effettivo titolare del diritto – ossia COGNOME NOME, quale proprietaria dell’immobile e parte contrattuale – l’incarico di attivarsi affinché costoro, con un falso pretesto, adescassero la p.o. in modo da indurla a recarsi in una strada di campagna per costringerla, previa minaccia con uso di armi, a compiere i lavori, ricorrendo a modalità particolarmente insidiose che mal si conciliano con il dolo di ragion fattasi.
In conclusione, risultando fondati entrambi i motivi di ricorso, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte