Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 09/10/2023 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 – duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
i
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 09/10/2023, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 393 cod. pen., così riqualificato l’originario fatto contestat tentata estorsione, perché estinto per remissione di querela. Il giudice ha argomentato tale scelta interpretativa affermando come, nella fattispecie, l’imputato, dopo aver stipulato un contratto per l’acquisto di un’autovettura, avesse realizzato la condotta minatoria al fine di ottenere l’adempimento della prestazione ad opera della controparte, dunque, per tutelare un diritto azionabile giudiziariamente.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione per contestare l’esito della pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria asserendo come apparisse chiaro che il COGNOME avesse proferito espressioni minatorie nei confronti della persona offesa NOME COGNOME non già per conseguire il risultato di una pretesa astrattamente suscettibile di tutela giudiziale, ma, di contro, per ottenere un profitto illecito. In tal senso, depone il precedente tentativo di truffa realizz dall’imputato mediante la consegna alla concessionaria di due assegni privi di copertura, quale pagamento del prezzo dell’autovettura prescelta.
Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza emessa dal locale Tribunale che, previa riqualificazione del delitto di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario del proprie ragioni, dichiarava estinto per remissione tacita di querela la fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.
3.1. Secondo il giudice di merito, l’imputato avrebbe preteso la soddisfazione di un obbligo contrattuale conseguente alla stipula del contratto di compravendita e, anziché cercare tutela presso l’Autorità giudiziaria, avrebbe invece agito da sé, con condotta minacciosa ed arbitraria.
3.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione elevando, quale unico motivo, il vizio motivazionale in relazione all’illogicità della ricostruzione fattuale e alla diversa qualificazio
giuridica del fatto, perché il reato doveva essere rubricato come tentata estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3.3. Il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel giudizio di legittimità.
Ne deriva, conseguentemente, che gli atti devono essere trasmessi alla competente Corte di appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell’attuale ricorso in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Invero, il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazion della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum”, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834).
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello Reggio Calabria per il giudizio.
Così deciso in Roma il 12/03/2024.