Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27511 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27511 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di Appello di Catania audita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 06 giugno 2024 con la quale la Corte di Appello di Catania, ha confermato la sentenza emessa, in data 14 ottobre 2022, con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, li ha condannati alla pena di anni 3, mesi 2, giorni 10 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione ai reati di tentata estorsione e porto d’arma.
Sent. n. sez. 807/2025
UP – 14/05/2025
R.G.N. 7160/2025
I giudici di merito avrebbero rigettato la richiesta di riqualificazione giuridica affermando che il diritto diritto di NOME COGNOME di ottenere un indennizzo per l’illecito utilizzo dei dati della sua patente non avrebbe dovuto esplicarsi nei confronti del COGNOME ma nei confronti dell’effettiva autrice dell’illecito condotta attuata in danno del ricorrente (NOME COGNOME, senza tenere conto che l’estraneità del COGNOME a tale indebito utilizzo sarebbe del tutto priva di fondamento logico-probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve trattarsi, pertanto, di interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante, nØ un conto interesse può risolversi, come nel caso di specie, in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioŁ di incidenza pratica sull’economia del procedimento.
Il secondo ed il terzo motivo sono fondati per le ragioni che seguono.
Il Collegio, inoltre, non ritiene condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui il Cantone avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta esclusivamente nei confronti della COGNOME e non del COGNOME per ottenere il risarcimento per i danni subiti a seguito dell’illecito utilizzo della patente da lui consegnata al COGNOME (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado); tale assunto, formulato in termini assertivi e apodittici, difetta di ogni adeguata indicazione degli elementi logico-probatori idonei ad escludere che il Cantone abbia agito con la ragionevole convinzione che il COGNOME fosse venuto meno al suo dovere di custodire adeguatamente la patente consegnatagli e, di conseguenza, di essere portatore di una pretesa giuridicamente tutelabile ad ottenere un ristoro del danno economico subito a seguito dell’indebito utilizzo di tale documento. Ne consegue che non Ł stato compiuto alcun effettivo accertamento sull’eventuale sussistenza, in capo all’agente, del convincemento (seppure putativo) della legittimità della propria pretesa.
Giova rammentare, in proposito, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 392 cod. pen., richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sØ pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincemento della sua legittimità. Nella stessa struttura dell’arte. 392 cod. pen., infatti, Ł insita la “pretesa di esercitare un diritto”, con l’effetto che la sussistenza di un racconto finalità, accompagnata dalla convinzione dell’agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elemento essenziale del reato: Ł evidente, invero, che, ove l’agente avesse la coscienza dell’ingiustizia della sua pretesa (cioŁ fosse in mala fede quanto a quest’ultima), non agirebbe per fare ragione a sØ medesimo, bensì per rendere torto ad altri, il che integrerebbe il diverso e piø grave reato di estorsione. La buona fede costituisce, pertanto, un presupposto necessario
del solo reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con conseguente necessità per il giudice di merito di accertare se la condotta minatoria dell’agente sia basata o meno sulla coscienza dell’ingiustizia della sua pretesa.
Tutto ciò premesso, appare doveroso rimarcare che il criterio di attribuzione della responsabilità in ordine al reato di estorsione cui ha fatto ricorso il giudice d’appello, in adesione pedissequa all’impostazione seguita dal giudice di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.
Le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d’appello si basano, invero, su un argomentare che mette apoditticamente in linea le ambigue circostanze di fatto sopra indicano per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dei ricorrenti in ordine al reato di cui all’art. 629 cod. pen. piuttosto che al reato di cui all’art. 392 cod. pen.
In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprietà afferma circa la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di estorsione piuttosto che al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientata.
Ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania, che si pronuncerà sulle critiche esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
4. Il quinto motivo di impugnazione Ł assorbito dell’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania
Così Ł deciso, 14/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME