Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni o Rapina? La Cassazione Chiarisce il Confine
Capita spesso che nel linguaggio comune si tenda a confondere situazioni giuridiche complesse. Una delle distinzioni più sottili, ma fondamentali, nel diritto penale è quella tra il reato di rapina e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7884/2025) ci offre l’occasione per approfondire questo tema, sottolineando come l’intenzione dell’agente sia l’elemento cruciale per distinguere le due fattispecie.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per tentata rapina. La difesa sosteneva che il comportamento dell’imputato dovesse essere riqualificato nel reato più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 393 del codice penale. Secondo la tesi difensiva, l’imputato non agiva per ottenere un profitto ingiusto, ma per far valere una pretesa che riteneva legittima. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa interpretazione, evidenziando come l’imputato fosse pienamente consapevole dell’illegittimità della sua richiesta.
La Distinzione Fondamentale: l’Elemento Soggettivo
Il cuore della questione giuridica, come ribadito dalla Cassazione, risiede nell’elemento soggettivo del reato, ovvero nella condizione psicologica e nell’intenzione di chi agisce. La differenza tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni non sta tanto nella condotta materiale, che può essere simile (uso della violenza o della minaccia), quanto nello scopo perseguito dall’agente.
– Nella rapina, l’autore agisce con lo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. Egli è consapevole che ciò che pretende non gli è dovuto e che la sua pretesa non potrebbe mai trovare tutela davanti a un giudice.
– Nell’esercizio arbitrario, invece, l’autore agisce nella convinzione, seppur magari erronea ma ragionevole, di esercitare un proprio diritto. Ha la coscienza che l’oggetto della sua pretesa gli spetta e potrebbe essere azionata legalmente. Il suo errore non è sulla spettanza del diritto, ma sul modo di farlo valere: sceglie l’autotutela violenta invece della via giudiziaria.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente e adeguatamente motivato la sua decisione, applicando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Citando una precedente sentenza (Cass. n. 11484/2017), la Corte ha ribadito che il discrimen è l’elemento soggettivo. Nel caso di specie, era emerso chiaramente dalle risultanze processuali che l’imputato era consapevole dell’illiceità della propria richiesta, il che faceva venire meno la possibilità di configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La sua azione era quindi finalizzata a un profitto ingiusto, integrando così gli estremi della tentata rapina.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte conferma un principio giuridico di fondamentale importanza: non è sufficiente credere di avere un diritto per giustificare l’uso della violenza. Se la pretesa è oggettivamente ingiusta e l’agente ne è consapevole, la condotta violenta finalizzata a realizzarla integra il più grave reato di rapina. Questa ordinanza serve come monito: l’ordinamento giuridico fornisce gli strumenti per la tutela dei diritti e l’autotutela privata, soprattutto se violenta, è consentita solo in casi eccezionali e rigorosamente definiti. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa dell’evidente infondatezza del suo ricorso.
Qual è l’elemento distintivo tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
L’elemento distintivo risiede nell’elemento soggettivo (l’intenzione dell’agente). Nella rapina, l’autore agisce per un profitto che sa essere ingiusto, mentre nell’esercizio arbitrario agisce nella ragionevole opinione di esercitare un proprio diritto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione esaustiva e corretta sulla sussistenza del reato di tentata rapina, basata sulla consapevolezza dell’imputato circa l’illiceità della sua richiesta.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7884 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 20/02/1987
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Vittorio;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del reato di tentata rapina impropria nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di rapina tentata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata ove si sottolinea la consapevolezza da parte del ricorrente della illiceità della propria richiesta);
considerato che il giudice di appello ha adeguatamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, in relazione al discrimen tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario della proprie ragioni, afferma che «l’elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell’elemento soggettivo, perché nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa» (Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269685 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.