Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i limiti del ricorso
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni rappresenta una fattispecie di reato che si realizza quando un soggetto, convinto di esercitare un proprio diritto, ricorre alla violenza sulle cose anziché rivolgersi al giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini della difesa in sede di legittimità, confermando la condanna per un imputato che aveva agito al di fuori dei canali legali previsti.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’articolo 393 del codice penale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione basandosi su tre punti principali: la violazione di legge, il vizio di motivazione nella valutazione delle prove e l’asserita mancanza della querela, necessaria per procedere penalmente. La difesa ha cercato di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo l’insussistenza dell’evento dannoso e la carenza delle condizioni di procedibilità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero una mera riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito in cui rivalutare le prove, ma quello di verificare la tenuta logica e giuridica della sentenza impugnata. Inoltre, la questione relativa alla mancanza di querela è stata giudicata inammissibile in quanto sollevata per la prima volta solo nel ricorso per cassazione, violando i tempi processuali stabiliti.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione si poggiano sul principio di specificità e novità dei motivi di ricorso. La Corte ha chiarito che non è consentito sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto se la motivazione del giudice di merito è priva di vizi logici manifesti. In merito all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte ha sottolineato che le eccezioni sulle condizioni di procedibilità devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito. L’introduzione di motivi nuovi in sede di legittimità è preclusa, poiché la Cassazione deve limitarsi a controllare la correttezza della decisione sulla base di quanto già emerso e discusso nelle fasi precedenti del processo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza di una strategia difensiva completa sin dalle prime fasi del procedimento penale. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sanare omissioni difensive precedenti o per tentare una rilettura dei fatti già accertati. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per l’infondatezza del ricorso.
Si può contestare la mancanza di querela per la prima volta in Cassazione?
No, le eccezioni relative alle condizioni di procedibilità non sollevate nei gradi di merito sono considerate tardive e rendono il ricorso inammissibile.
Cosa succede se il ricorso ripropone le stesse critiche dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti ma deve solo verificare la legittimità della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, solitamente tra mille e tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43924 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43924 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME in relazione al reato di cui all’art. 393 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, alla insussistenza dell’evento e alla mancanza della querela;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; il secondo motivo, riguardante l’asserita assenza di una condizione di procedibilità, è stato posto per la prima volta solo con il ricorso;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023