Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6486 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6486 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenz della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale in con la quale sono stati ritenuti rispettivamente responsabili dei delitti di tentato arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e violazione di domicilio e mi e condannati alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso congiunto, che contesta la correttezza d motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità è manifestame infondato, attesa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, e tenuto c l’impugnazione svolge mere doglianze in punto di fatto, tali da implicare un giudiz merito, operazione vietata in sede di legittimità. I ricorrenti lamentano, inv sottovalutazione delle deduzioni defensionali che risultano genericamente formulate, riguardo l’attendibilità delle persone offese (ampiamente scrutinata a fol.2 della se impugnata), che in riferimento alla deposizione dei testi a discarico, non attribu medesimi ricorrenti rilevanza decisiva alle circostanze asseritamente ignorate ( d’animo e condizioni di salute degli imputati). Nei termini predetti, il motivo si risol pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso d Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 27771 Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.