Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40704 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso presentato da
NOME NOME, nato a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della Corte di appello de L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello de L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado del 5 marzo 2020 con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 392 cod. pen., per avere, in Teramo, il 31 ottobre 2017, al fine di esercitare il preteso diritto ad
impedire l’accesso in un’area asseritannente di privata pertinenza, potendo ricorrere al giudice si faceva arbitrariamente giustizia da sé medesimo, con violenza sulla cosa e mutuando lo stato dei luoghi, installando un cancelletto metallico con chiavistello e lucchetto, aveva ostacolato l’accesso in quell’area da parte di altri condomini.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento di una prova, per avere la Corte di appello erroneamente valutato le prove a disposizione, idonee a dimostrare che il cancelletto di chiusura, menzionato nel capo d’imputazione, era stato apposto in un’area di esclusiva proprietà dello stesso ricorrente e non anche in una zona condominiale.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, senza indicare la sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato (e cioè la esistenza di un preteso diritto, la possibilità di tutela tale diritto con azione giudiziarie e la pregressa sua contestazione, la possibilità in concreto di ricorrere al giudice).
2.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale deciso sull’appello senza rispettare il canone dell’affermazione di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
2.4. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di giustificare l’affermazione di condanna dell’imputato al risarcimento, in favore della parte civile, di danni dei quali non è stata provata l’esistenza.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso – strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente (per il terzo motivo nella parte in cui è stato prospettato un vizio di motivazione) – non superano il vaglio preliminare di ammissibilità per l’aspecificità del loro contenuto.
Rappresenta un pacifico orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a replicare pedissequamente le medesime ragioni e gli stessi argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che quelle ragioni e argomenti abbia disatteso, motivazione con la quale il ricorrente ometta del tutto dal confrontarsi (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, P.G. in proc. R., Rv. 247741; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
In applicazione di tale regula iuris bisogna constatare come, nella fattispecie, il ricorrente, con i primi tre punti del proprio atto di impugnazione, abbia riproposto gli stessi identici motivi che erano stati formulati con l’appello, trascrivendone esattamente il contenuto, senza in alcun modo considerare ovvero senza confrontarsi con le ragioni che la Corte di merito aveva esposto per ritenere quei motivi infondati.
Motivazione della sentenza gravata nella quale, sia pur in maniera sintetica, ma con argomentazione logicamente non censurabile, era stato evidenziato come la responsabilità dell’imputato fosse stata comprovata dal fatto di avere egli apposto il cancelletto metallico nel seminterrato, fissato su un pilastro portante dell’edificio, così impedendo, in ragione della preesistente situazione di fatto protrattasi nel tempo, il più agevole passaggio ai condomini (tra i quali l’odierna parte civile) tra diverse zone di proprietà comune, in tal modo costretti, per transitare da quelle zone, ad aprire ogni volta la basculante AVV_NOTAIO per l’accesso alla zona dei garage. Soluzione interpretativa che si pone in linea con il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, per l’impellente necessità di
ripristinare il possesso perduto, al fine di impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria (cos’, tra le tante, Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 278614-03).
Anche il terzo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata una violazione di legge, è inammissibile.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la violazione delle regole di giudizio fissate dagli artt. 192, 530, 533 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcuna delle sanzioni processuali previste dall’art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito; mentre in presenza di censure che riguardano la ricostruzione del fatto, le relative questioni refluiscono nell’esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME, Rv. 280027-04).
Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito, con motivazione implicita, avevano chiarito che la condotta illecita posta in essere dall’imputato aveva avuto una potenziale capacità lesiva, di cui non era stata possibile quantificare la portata ai fini del risarcimento dei danni, la cui determinazione era stata perciò rimessa al giudice civile.
Decisione, questa, che si pone in linea con l’indirizzo giurisprudenziale per cui, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (così, tra le tante, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281997-21).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile liquidate, in ragione dell’attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/09/2023