Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è un reato che sanziona chi, pur avendo un diritto, sceglie di farselo valere con la violenza o la minaccia anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso in questa materia, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché il ricorso di un imputato è stato respinto senza neanche un esame nel merito.
I Fatti di Causa
Il caso origina da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato previsto dall’art. 393 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver minacciato un suo debitore al fine di ottenere il pagamento di un credito. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1.  Inutilizzabilità della registrazione: Il primo motivo contestava l’utilizzabilità di una registrazione della conversazione avvenuta tra l’imputato e la persona offesa (il debitore). Secondo la difesa, tale prova non avrebbe dovuto essere ammessa nel processo.
2.  Insussistenza del reato: Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione riguardo all’esistenza stessa degli elementi oggettivi del reato, ovvero la violenza e la minaccia. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente provato la sussistenza di tali condotte.
L’Analisi della Corte sull’Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha dichiarati entrambi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale, rilevando una carenza fondamentale negli argomenti difensivi: la genericità e la mancanza di specificità. Questo approccio evidenzia un principio cardine del processo in Cassazione: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di lamentele, ma deve confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità analizzando separatamente ciascun motivo di ricorso.
Sul primo punto, relativo alla registrazione, i Giudici hanno osservato che il ricorso era generico. Non veniva spiegato perché la prova fosse decisiva per il processo né perché dovesse considerarsi oggettivamente inutilizzabile. Al contrario, la Corte d’Appello aveva chiarito che la registrazione era stata effettuata dalla stessa persona offesa, su propria iniziativa e con apparecchiature fornite dalla polizia giudiziaria. Di fronte a questa solida motivazione, il ricorso si è limitato a una contestazione vaga, senza argomentare specificamente contro le ragioni dei giudici di merito.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità. Il ricorrente denunciava l’assenza di minacce, ma, secondo la Cassazione, non si confrontava con le argomentazioni “corrette e non illogiche” della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti dato atto delle “ripetute minacce” finalizzate al recupero del credito, talmente gravi da indurre la persona offesa a sporgere denuncia presso i carabinieri. Il ricorso, quindi, non smontava il ragionamento del giudice di merito, ma si limitava a negare l’evidenza processuale emersa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere redatto con estrema precisione. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma è necessario individuare i vizi specifici della motivazione e argomentare in modo puntuale perché essa sia errata. In questo caso, la genericità ha portato a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. La decisione ribadisce che il “farsi giustizia da sé” è una condotta sanzionata e che le prove raccolte dalla vittima, specialmente se con il supporto delle forze dell’ordine, possono assumere un peso determinante nel processo penale.
 
Può essere utilizzata in un processo una registrazione audio fatta dalla persona offesa?
Sì, secondo quanto emerge dall’ordinanza, una registrazione effettuata su iniziativa della persona offesa, a maggior ragione se con apparecchiature fornite dalla polizia giudiziaria, può essere considerata una prova utilizzabile. Un motivo di ricorso che ne contesti l’uso deve specificare nel dettaglio le ragioni giuridiche della sua inutilizzabilità.
Perché il ricorso per esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi di specificità. La difesa non ha argomentato in modo puntuale contro le motivazioni della sentenza d’appello, né riguardo all’utilizzabilità della registrazione né riguardo alla sussistenza delle minacce.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con un’ammenda di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35339  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Balla
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 393 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine all’utilizzabilità della registrazione della conversazione tra l’impu e «il debitore», persona offesa, COGNOMECOGNOME risulta generico, dal momento ch nulla si dice circa la pretesa decisività della prova, né è specificato pe sarebbe oggettivamente inutilizzabile, a fronte della motivazione resa dai Giudici di appello che hanno rappresentato che la registrazione era avvenuta con apparecchiature fornite dalla polizia giudiziaria e su iniziativa del RAGIONE_SOCIALE (v. p. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo della violenza della minaccia di cui all’art. 393 cod. pen. risulta privo di specificità in q non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito là dove si dà atto delle ripetute minacce volte al recupero del propr f credito, nei confronti della persona offesa tanto da indurlo a sporger denuncia presso i carabinieri (v. p. 6 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025