Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10102 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10102 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Messina
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Messina
avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d’appello di Messina
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; inammissibili;
udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Messina, in riforma della condanna emessa in primo grado per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), assolveva NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ai sensi dell’art 131-bis cod. pen., ravvisando la particolare tenuità del fatto.
Agli imputati era stato, in particolare, ascritto di aver sostituito un lucchetto apposto al cancello di accesso ad un garage di proprietà altrui nonché di aver tagliato tale lucchetto manomettendo la serratura posta a chiusura del garage stesso.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, hanno impugnato la sentenza, deducendo i seguenti quattro motivi.
2.1. Nullità assoluta della sentenza per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio degli imputati, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.), nonché del diritto di difesa (art. 24 Cost.), la notifica essendo stata eseguita presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio dichiarato nella nomina dello stesso, come anche desumibile dalla intestazione della sentenza. Anche a ritenere la nullità intermedia, il primo momento utile per rilevarla è il presente giudizio in Cassazione, essendosi l’udienza in Corte d’appello svolta in forma non partecipata.
2.2. Violazione dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 573 cod. proc. pen., e degli artt. 80 e 81 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.
Sin dalla fase delle questioni preliminari alla prima udienza presso il Tribunale, era stata denunciata la violazione della normativa in tema di costituzione di parte civile, come modificata dalla c.d. “riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che oggi prevede, a pena di inammissibilità, la chiara e specifica esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili, essendo stata la costituzione di parte civile nel processo penale assoggettata alle regole processuali civilistiche dell’atto di citazione e non potendosi, quindi, più ritenere sufficiente i mero riferimento alla commissione di un reato, come anche desumibile dalla relazione alla citata “riforma Cartabia” e da Sez. U n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036, che la richiamano.
Invece, nel caso di specie, la dichiarazione di costituzione di parte civile conteneva, come avveniva prima della riforma legislativa, soltanto un richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto.
In particolare, il querelante, costituito parte civile, non ha prodotto il titolo giuridico di proprietà del garage descritto nel capo di imputazione, pur avendo
dichiarato presso la Stazione dei Carabinieri, nella dichiarazione di costituzione di parte civile e infine nella comparsa conclusionale, che il garage era di sua proprietà, salvo ammettere il contrario in sede di testimonianza, con ciò riconoscendo di aver reiteratamente reso dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria.
Manca, in sintesi, una sufficiente motivazione della sentenza sul petitum e sulla causa petendi.
2.3 Violazione degli artt. 392 e 521 cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 533 comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
Non sono state valutate le prove a discolpa, i testi escussi avendo concordemente riferito che il garage era in realtà un manufatto abusivo e che non era di proprietà del querelante.
Di conseguenza, la sentenza si fonda su una motivazione apparente, risultando dimostrata l’inesistenza del titolo di proprietà del querelante, che costituisce la causa petendi della costituzione di parte civile.
Inoltre, affermando la sentenza impugnata che il reato in esame tutela non esclusivamente il diritto di proprietà, ma anche il possesso e la servitù di passaggio, si opera una surrettizia modificazione dell’accusa originaria, con violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e, conseguentemente, degli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU.
2.4. Violazione dell’art. 336 cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 392 cod. pen.
La Corte d’appello, avendo riconosciuto che il querelante non aveva la proprietà del garage in realtà manufatto abusivo -, avrebbe dovuto disconoscere la legittimazione a proporre querela nei confronti degli imputati ed emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 336 cod. proc. pen.
I ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato certificati di residenza storico-anagrafico attestanti la residenza in Messina, “dal 02/07/2019 ad oggi”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto al primo motivo, questa Corte (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539) aveva già chiarito che: a) la nullità assoluta prevista dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. comprende i soli casi in cui la notificazione della citazione sia stata omessa e non anche quelli in cui risulti soltanto viziata da una diversa nullità rientrante nella previsione dell’art. 184, comma, 1 cod. proc.
pen.; b) la notificazione della citazione effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto non integra necessariamente un’ipotesi di omissione, ma costituisce normalmente un’ipotesi di nullità che si risolve in una sostanziale omissione solo ove risulti inidonea a portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, essendo possibile che l’atto sia idoneo a produrre l’effetto della conoscenza e che in concreto la produca; c) se la notificazione della citazione è avvenuta in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, la conseguente nullità è sanata, a norma dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., quando la parte compare o rinuncia a comparire; d) la nullità della notifica viziata dall’adozione di un diverso modello di notificazione rispetto a quello che avrebbe dovuto essere adottato, in un domicilio diverso da quello eletto, è una nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che è da considerarsi a regime intermedio e, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
1.1. Di recente, tale insegnamento – relativo alla distinzione tra notifica “inesistente” e notifica “irregolare” – è stato ritenuto compatibile con il quadro normativo in tema di notificazioni introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 da questa Corte (Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787), la quale in una situazione assimilabile a quella in oggetto – ha precisato che la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen.
1.2. Nulla avendo specificamente dedotto (ed allegato) i ricorrenti riguardo all’inidoneità della notifica, effettuata al difensore di fiducia, a consentire l’effetti conoscenza dell’atto da parte loro, il motivo deve ritenersi infondato.
Del pari infondato è il secondo motivo.
2.1. È nel giusto il ricorrente quando rileva il mutamento normativo intervenuto, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022 cit., in tema di costituzione di parte civile, richiedendosi oggi, sin da subito, il rispetto delle condizioni atte a sostenere l’azione in ambito civilistico.
Come chiarito da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036, che ha, a sua volta, richiamato la Relazione illustrativa alla c.d. “Riforma Cartabia” sul punto, «se il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi
rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile . Ciò significa, allora, che , ai fini dell’ammissibilità costituzione, non sarà più sufficiente «fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa» In altre parole , sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ., con “l’esposizione in modo chiaro e specifico” delle stesse».
Dunque, continuando mutuare locuzioni dalla citata pronuncia, «non in un mero “aggiustamento cosmetico” si è risolta la specificazione inserita nell’art. 78 cit., bensì nella necessaria proiezione, sul piano della domanda di parte civile, della mutata regolamentazione della impugnazione della sentenza agli effetti civili».
2.2. Tutto ciò vero, nondimeno, la motivazione della Corte d’appello è esente da vizi là dove, nel rigettare la richiesta – anche in ragione della non particolare complessità della vicenda -, ha ritenuto che le ragioni della domanda fossero state esposte in modo chiaro» e ravvisato «una motivazione sufficiente del petitum e della causa petendi» nell’atto di costituzione di parte civile, che chiedeva il risarcimento di tutti i danni sotto ogni profilo morale e patrimoniale, aggiungendo che i fatti furono compiuti volontariamente dai prevenuti, essendo stato impedito agli imputati di accedere al garage di proprietà attraverso la sostituzione del lucchetto, addirittura saldando la porta di accesso al garage stesso, per ogni ulteriore considerazione in ordine alla causa petendi e alla dedotta insussistenza, nel caso di specie, del titolo di proprietà del garage potendosi rinviare a quanto sarà osservato immediatamente di seguito.
La circostanza che il garage fosse poco più che un manufatto abusivo e che il querelante non ne fosse il proprietario nulla toglie alla configurabilità del reato di cui all’art. 392 cod. pen., che, come noto, è un delitto contro l’Autorità Giudiziaria e mira, in particolare, ad evitare che le persone, a prescindere dalla fondatezza del diritto che ritengano di vantare, possano “farsi ragione” da sé medesime, usando la forza ed evitando di attivare gli appositi presidi giurisdizionali, con conseguente possibile caduta nell’anomia.
Né incide sulla validità della pretesa risarcitoria civile, che permane a prescindere dal titolo al quale il querelante faceva uso del bene ed anche in mancanza di esso.
3.1. Neppure è ipotizzabile – come pure dedotto nell’impugnazione – la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che, per le ragioni appena esposte, i suddetti elementi non incidono, sul fatto – rimasto nella sostanza immutato (v., a contrario, ex multis, Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790) – e in mancanza, tantomeno, di alcuna violazione del diritto di difesa.
3.2. Il terzo motivo di ricorso, reiterando censure cui la Corte d’appello aveva congruamente risposto, va dichiarato, pertanto, inammissibile.
Manifestamente infondato e come tale inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso, dovendosi escludere – sempre per quanto osservato sul bene giuridico e sulla ratio di tutela del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose – che titolare del diritto di querela sia il solo proprietario dell’immobile su cui è esercitata la vis.
I ricorsi vanno, quindi, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/02/2026