Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i limiti del ricorso in Cassazione
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni rappresenta una fattispecie penale complessa, che punisce chi, potendo ricorrere al giudice, si fa giustizia da sé con violenza sulle cose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della responsabilità penale e i rigorosi requisiti necessari per impugnare una sentenza di condanna in sede di legittimità.
I fatti di causa e il reato contestato
La vicenda trae origine dalla condanna di due imputati per il reato previsto dall’art. 392 del codice penale. In primo grado, i soggetti erano stati assolti, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato il verdetto, giungendo a una pronuncia di condanna. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due vizi: la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello e l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La questione della rinnovazione istruttoria
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’obbligo del giudice d’appello di riascoltare i testimoni in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere a una nuova audizione dei testimoni chiave per garantire un corretto vaglio probatorio. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso era formulato in termini estremamente generici, senza specificare quale rilevanza avrebbero avuto le testimonianze non rinnovate rispetto al quadro probatorio già emerso.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha evidenziato che, nonostante il ribaltamento della sentenza di primo grado, il quadro probatorio era rimasto sostanzialmente immutato e le dichiarazioni della parte civile erano state confermate in modo coerente. La mancanza di specificità nei motivi di ricorso impedisce alla Cassazione di entrare nel merito delle contestazioni, rendendo la condanna definitiva.
Il rigetto della particolare tenuità del fatto
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato respinto. La Cassazione ha chiarito che non basta invocare genericamente la tenuità del fatto; è necessario fornire indicazioni fattuali concrete che dimostrino l’esiguità del danno o del pericolo e la scarsa intensità del dolo. In assenza di tali elementi, il giudice non può applicare d’ufficio la causa di non punibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Per quanto riguarda l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte ha osservato che la difesa non ha saputo indicare quali elementi di prova avrebbero potuto scardinare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici d’appello. La genericità delle doglianze, unita alla mancata indicazione di presupposti fattuali idonei per la tenuità del fatto, ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha inoltre ribadito che la rinnovazione dell’istruttoria non è un atto automatico, ma deve essere giustificata da una reale necessità di approfondimento probatorio che non sia già soddisfatta dagli atti di causa.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea come l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni non possa trovare giustificazione in una difesa tecnica carente di specificità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve articolare motivi precisi e puntuali, pena l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La decisione conferma il rigore del sistema penale nel sanzionare chi tenta di scavalcare l’autorità giudiziaria per risolvere controversie private con la forza.
Cosa si intende per esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Si tratta di un reato commesso da chi, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, si fa giustizia da sé utilizzando violenza sulle cose o sulle persone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non specificano le violazioni di legge o non contestano puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata.
È sempre obbligatorio riascoltare i testimoni in appello?
No, la rinnovazione dell’istruttoria è necessaria solo se il giudice d’appello intende ribaltare un’assoluzione basandosi su una diversa valutazione della credibilità di prove dichiarative decisive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 332 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ORVIETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CITTA’ DELLA PIEVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
28812/22 Rossi + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 392 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati nonché i “motivi nuovi” in dat novembre 2022;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a seguito del ribaltamento della pronuncia assolutoria in pr grado -ribadito anche con i “motivi nuovi”-, pur apparentemente diffuso, è formulato in termi generici in quanto non viene indicata la rilevanza che le testimonianze non rinnovate davant alla Corte (il m.11o della Stazione CC. di Monteleone e il custode dei beni) avrebbero vicevers assunto, laddove la Corte sottolinea che il quadro probatorio era quello emerso all’esi dell’istruttoria dibattimentale svoltasi in primo grado, avendo lo stesso teste COGNOME (p civile) ripetuto nei medesimi termini la propria testimonianza avanti alla Corte;
Ritenuto che anche del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione di ufficio da parte della Corte territoriale della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., va rilevata la radicale genericità per il difetto di concreta indicazione fattuale idonea a emergere i presupposti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022.