Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46989 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vallo della Lucania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore legale delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima anche quale erede di RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente la pronuncia di primo grado – dichiarando non doversi procedere per tardività della querela con riferimento a due reati, assolvendo l’imputato da un terzo reato e rideterminando la pena – e confermava nel resto la medesima pronuncia del 7 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 393 co. pen. (capo A3), per avere, il 23 gennaio 2016, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà e per fare desistere NOME COGNOME dal dare esecuzione a una ordinanza di sfratto per finita locazione – dopo avere formulato altre minacce, con condotte per le quali però era stata accertata la tardività della querela minacciato NOME COGNOME dicendole “più continuate, più perdete tutto”.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 393 e 120 cod. pen., 129 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l’assenza della condizione di procedibilità per il reato per il quale vi è stata condanna, dato che la querela era stata presentata da NOME COGNOME e non anche dall’unico soggetto legittimato come persona offesa, vale a dire NOME COGNOME, che era stata la destinataria del tentativo dell’imputato di impedire la prosecuzione della procedura di rilascio dei beni immobili.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 393 cod. pen., per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna per un episodio relativo ad una frase asseritamente intimidatoria rivolta dall’imputato a NOME COGNOME, che non aveva avuto alcuna capacità di condizionare la libertà di autodeterminazione della di lei madre, NOME COGNOME.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di rispondere alle questioni che erano state poste dalla difesa con l’atto di appello (in particolare circa l’inattendibilità delle indicazioni offerte dalla querelante, rimaste prive d riscontro ed anzi smentite dalla deposizione di COGNOME COGNOME) e per avere disatteso la richiesta difensiva di assoluzione del prevenuto per la presenza di un ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza del fatto di reato.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 546, 538 e 541 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di spiegare per quale ragione, in presenza di una condanna riguardante un reato asseritamente commesso in danno di NOME COGNOME, fosse stata prevista la condanna anche al
risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa anche in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 120 e 124 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la tardività della querela con riferimento a tutti i fatti descritti nel capo d’imputazione B), essendo stato limitato, nella sentenza assolutoria, il richiamo solo ad alcuni di quei fatti (danneggiamento del tetto del locale) e non anche ad altri fatti (muratura di una porta e di una ·finestra).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo e il secondo motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché aventi ad oggetto asserite violazioni di legge non dedotte specificamente con l’atto di appello, con il quale l’imputato si era doluto solamente della mancanza della indicata condizione di procedibilità con riferimento agli episodi dell’agosto e del settembre 2015 e della inattendibilità della querelante con riferimento all’episodio del gennaio 2016.
L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Quanto alle prospettate violazioni di legge è sufficiente rammentare come sia pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione degli artt. 192, 530, 533 o 546 cod. proc. pen., non comporta ex se la operatività di alcuna delle sanzioni processuali previste dall’art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito; mentre in presenza di censure che riguardano la ricostruzione del fatto e non anche una reale assenza della motivazione, le relative questioni refluiscono nell’esame dei prospettati vizi di motivazione (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
Per ciò che concerne i vizi di motivazione, le questioni sono state poste dalla difesa in termini molto generici; in ogni caso, le doglianze difensive si
sostanziano nella formulazione di rilievi che si muovono nella mera prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'”iter” argonnentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tu sovrapponibili a quelli già sottoposti all’attenzione della Corte territoriale.
La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, facendo pure rinvio all’analitica ricostruzione degli accadimenti contenuti nella sentenza di primo grado, con la quale la difesa ha omesso di confrontarsi: pronunce nelle quali erano stati analiticamente illustrati i motivi in fatto e in diritto per cui la deposizione di NOME COGNOME dovesse considerarsi pienamente attendibile (v. pag. 6, sent. impugn.; pag. 5, sent. primo grado).
Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Salerno ha chiarito come le statuizioni penali, afferenti ad un reato commesso dall’imputato che aveva visto come persona offesa NOME COGNOME, dovessero essere tenute distinte dalle statuizioni civili, riguardanti la condanna al risarcimento e alla connessa rifusione delle spese processuali anche in favore di altri soggetti, indicati come soggetti danneggiati (v. pag. 6, sent. impugn.).
Il quinto motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’imputato, pur assolto con formula piena dal reato contestatogli nel capo d’imputazione B) così come formalmente riportato nella intestazione della sentenza impugnata – si è doluto della mancata considerazione nella motivazione di tale pronuncia di ulteriori fatti di cui non vi è traccia i quell’addebito formale: in ordine ai quali non è, dunque, in alcun modo censurabile la decisione dei giudici di merito di averne omesso una specifica disamina.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, per quest’ultima anche quale erede di NOME COGNOME, liquidate, in ragione dell’attività svolta e del numero delle parti interessate, come indicato in dispositivo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME e NOME, che liquida in complessivi euro 4.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 30/10/2023