Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1885 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1885 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PRAIA A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato, con cui si è concluso per il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p del Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha affermato la responsabilità di COGNOME NOME, in ordine ai reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così riqualificata l’origina
imputazione di tentata estorsione) e lesioni aggravate, per aver tentato di costringere, con condotte violente e minacciose la persona offesa (che aveva curato una pratica amministrativa nell’interesse della compagna dell’imputato) a corrispondere l’importo equivalente alla metà della sanzione amministrativa, inflitta alla committente a causa dell’accertamento di violazioni inerenti all’esercizio di un’attività commerciale.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen.; il preteso diritto dell’imputato alla corresponsione della somma richiesta alla persona offesa era rimasto indimostrato, difettando così il presupposto per l’operata riqualificazione; né poteva surrogarsi quel presupposto attraverso la differente ricostruzione della vicenda operata dal G.u.p., ipotizzando un non meglio identificato diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla negligente esecuzione dell’incarico professionale, come ventilato nella motivazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con l’atto di impugnazione proposto (ai sensi de(l’art. 606, comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza inappellabile, giusta il disposto dell’art. 593 bis cod. proc. pen., atteso che era stato proprio l’ufficio del Procuratore della Repubblica ad aver richiesto la riqualificazione dell’originaria imputazione in quella di cu all’art. 393 cod. pen.) il PG ricorrente, pur muovendo dalla denunciata violazione di legge, finisce per censurare il contenuto della motivazione in punto di fatto, quanto all’esatta individuazione della pretesa posta a base della richiesta del versamento della somma, effettuata dall’imputato con le minacce e l’aggressione finale, senza che siano apprezzabili vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata ha indicato le fonti di prova che sostenevano l’esistenza di ragioni di credito, riconducibili ad istanze risarcitorie vanta dall’imputato e collegate alle attività professionali, svolte dalla persona offesa in modo negligente, da cui erano derivati danni patrimoniali all’imputato e alla sua compagna, con cui condivideva la gestione di un esercizio commerciale; la valutazione di quei dati probatori viene attaccata ipotizzando differenti ricostruzioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. Il presuppost dell’esistenza di una pretesa giuridica, scaturente da una ragionevole valutazione operata dall’imputato circa il nesso tra gli inadempimenti della prestazione
professionale resa dalla persona offesa e i pregiudizi patrimoniali subiti (anche in ordine al ritardo nell’avvio dell’attività commerciale e alla necessità di affidare ad altro professionista la medesima pratica per cui era stata incaricata la persona offesa), è stata logicamente argomentata dalla sentenza impugnata; sicché anche l’eventuale infondatezza della pretesa non farebbe venir meno l’astratta base legale della pretesa stessa (così già Sez. 2, n. 7911 del 27/02/1997, Marino, Rv. 208465 – 0; tra le più recenti Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685 – 0), che non può certo dirsi arbitraria; sicché anche la denunciata violazione di legge non è sussistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3/11/2022