Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni: Quando Cambiare la Serratura Diventa Reato
Cambiare la serratura di un immobile al centro di una disputa può sembrare una mossa per tutelare i propri interessi, ma può facilmente sfociare in una condanna penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, confermando che la giustizia “fai da te” non è ammessa dal nostro ordinamento.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una donna condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per aver arbitrariamente esercitato i propri presunti diritti su un immobile. La sua condotta consisteva nell’aver cambiato la serratura di una porzione della proprietà, impedendone di fatto l’accesso alla controparte. L’elemento cruciale, evidenziato dai giudici di merito, era la piena consapevolezza dell’imputata: lei stessa aveva ammesso di aver notato che sulla porzione di immobile interessata erano stati appena eseguiti lavori di rifacimento e che l’ambiente era stato sgomberato da beni mobili preesistenti. Nonostante queste evidenze di un utilizzo recente da parte di altri, aveva proceduto ugualmente al cambio della serratura. Contro questa decisione, la donna ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando così la condanna. I giudici hanno ritenuto che le censure mosse dalla ricorrente non fossero idonee a scalfire la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul reato di esercizio arbitrario
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Il ricorso della donna, invece, si traduceva in una richiesta di “rilettura dei dati probatori”, un’attività preclusa alla Suprema Corte.
La Genericità del Ricorso sull’Elemento Soggettivo
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato generico nella parte in cui contestava l’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e la volontà di agire illegalmente. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato come la condotta dell’imputata fosse stata posta in essere “consapevolmente”. La donna sapeva che l’immobile era oggetto di contesa e, vedendo i lavori di rifacimento e lo sgombero, non poteva non essere conscia di ledere le ragioni altrui. Il suo ricorso non ha saputo confutare efficacemente questo punto cruciale della motivazione, limitandosi a una critica generica e non specifica.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un monito importante: anche quando si è convinti di avere un diritto, non si può agire in autonomia per ripristinarlo se ciò comporta una violenza sulle cose, come la sostituzione di una serratura. Il nostro ordinamento giuridico prevede strumenti specifici per la tutela dei diritti (le azioni possessorie, le cause di merito, ecc.) e ignorarli per farsi giustizia da sé costituisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, punito dall’art. 392 del codice penale. La consapevolezza della situazione di contesa e delle azioni della controparte è un fattore decisivo per configurare il dolo e, quindi, la responsabilità penale.
Cambiare la serratura di un immobile oggetto di contesa è sempre reato?
Secondo questa ordinanza, può integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) se la persona agisce con la consapevolezza di farsi “giustizia da sé” invece di ricorrere al giudice, specialmente se è a conoscenza di attività recenti della controparte sull’immobile.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché proponeva una semplice rilettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, e perché era generico nel contestare l’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza dell’imputata di agire contro la volontà della controparte.
Cosa significa essere condannati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende?
Significa che, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile deve versare una sanzione pecuniaria a un ente pubblico che finanzia progetti per il recupero dei detenuti e il miglioramento delle carceri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censurano gli elementi costitutivi della ipotesi di re cui all’art. 392 cod. pen. è inammissibile in quanto prospetta una rilettura dei dati probator la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente vagliato con pertinenti e logici rifer agli atti, rivelandosi il ricorso, altresì, generico nella parte in cui non si confronta e elementi fondanti l’elemento soggettivo del delitto, specie là dove la sentenza chiarisce come condotta della NOME fosse stata consapevolmente posta in essere proprio quando aveva provveduto a cambiare la serratura nonostante si fosse avveduta che sulla porzione di immobile interessato alla contesa erano stati svolti dei lavori di rifacimento e l’ambiente sgomberat precedenti beni mobili, circostanze ammesse dalla stessa ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.