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Esercizio abusivo: sequestro in centro estetico

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un’apparecchiatura in un centro estetico, ritenendo configurabile il fumus del reato di esercizio abusivo della professione medica. Nonostante le indicazioni del produttore, la necessità di una valutazione preliminare complessa e l’applicazione del principio di precauzione giustificano l’uso del macchinario sotto supervisione medica.

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Pubblicato il 8 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Esercizio abusivo professione medica: quando un’apparecchiatura estetica richiede il medico?

La linea di confine tra un trattamento estetico avanzato e un atto medico è sempre più sottile, sollevando importanti questioni legali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’esercizio abusivo della professione medica in relazione all’uso di un macchinario all’interno di un centro estetico, confermando un sequestro preventivo. La decisione si fonda su un’attenta analisi non solo delle norme nazionali ed europee, ma anche sull’applicazione del fondamentale principio di precauzione.

I Fatti del Caso

La titolare di un centro estetico si è vista sequestrare un’apparecchiatura utilizzata per trattamenti di rassodamento cutaneo, riduzione della cellulite e delle rughe. L’accusa era quella di aver impiegato e consentito l’uso del dispositivo al proprio personale, nonostante questo fosse inserito in un elenco del Ministero della Salute come “dispositivo medico utilizzabile esclusivamente da medici professionisti in campo estetico”.

La difesa della titolare sosteneva che la classificazione del dispositivo dovesse dipendere esclusivamente dalle indicazioni del produttore, il quale ne specificava l’uso per finalità estetiche e cosmetiche da parte sia di medici che di estetisti. Secondo la ricorrente, l’elenco ministeriale avrebbe un mero valore di registro, senza potere legale di definire o modificare la destinazione d’uso stabilita dal fabbricante, come previsto dal Regolamento UE 745/2017.

Apparecchiature estetiche e l’esercizio abusivo della professione medica

Il cuore della controversia risiede nel determinare se l’uso del macchinario in questione rientri nelle competenze esclusive della professione medica. La difesa ha argomentato che il produttore, in conformità con la normativa europea, è l’unico soggetto legittimato a definire la destinazione d’uso. Inoltre, ha evidenziato che le procedure richieste, come la raccolta di dati preliminari (anamnesi), non trasformano automaticamente un dispositivo estetico in uno medico, potendo essere svolte anche da un estetista qualificato.

Tuttavia, l’organo giudicante ha ritenuto che la questione non potesse essere risolta basandosi unicamente sulla dichiarazione del fabbricante. L’analisi si è spostata sulla natura delle operazioni necessarie per un utilizzo sicuro del macchinario.

La Decisione della Cassazione e il Principio di Precauzione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il sequestro. La decisione non nega l’importanza delle indicazioni del produttore, ma le inserisce in un quadro più ampio di tutela della salute pubblica, governato dal principio di precauzione.

Le Motivazioni

La Corte ha osservato che le modalità d’uso del dispositivo, così come descritte, implicavano competenze proprie della professione medica. In particolare, il contenuto dell’anamnesi richiesta e la natura dei ‘criteri di esclusione’ per il trattamento richiedevano conoscenze e strumenti diagnostici tipici della scienza medica. Secondo i giudici, la valutazione preliminare per stabilire l’idoneità del cliente al trattamento costituisce una fase cruciale che richiede competenze mediche per identificare potenziali controindicazioni e garantire la sicurezza.

Benché non espressamente citato dal tribunale di merito, la Cassazione ha riconosciuto nell’ordinanza impugnata l’applicazione del principio di precauzione, sancito dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Questo principio consente di adottare misure protettive anche in presenza di incertezza scientifica, qualora esista un rischio potenziale per la salute. In questo contesto, l’incertezza sulla corretta classificazione del dispositivo e la potenziale pericolosità del suo utilizzo da parte di personale non medico giustificano l’intervento cautelare per prevenire possibili danni alla salute pubblica.

In sostanza, il fatto che il produttore stesso indichi la necessità di una valutazione complessa e di criteri di esclusione finisce per avvalorare la tesi che l’impiego del macchinario, nel suo complesso, richieda una supervisione medica, quantomeno nella fase prodromica di valutazione del cliente.

Le Conclusioni

La sentenza stabilisce un importante punto di riferimento: la qualificazione di un’apparecchiatura non dipende solo dalla sua funzione tecnica o dalla dichiarazione del produttore, ma anche dal contesto e dalle competenze necessarie per il suo utilizzo sicuro. Quando un trattamento estetico richiede una valutazione preliminare che sconfina nella diagnosi o nell’analisi di condizioni patologiche, si entra nell’ambito dell’atto medico. La decisione riafferma la centralità del principio di precauzione come strumento di tutela della salute, legittimando misure cautelari come il sequestro per prevenire i rischi derivanti da un potenziale esercizio abusivo della professione medica.

Quando un’apparecchiatura estetica può essere considerata di competenza medica?
Secondo la sentenza, un’apparecchiatura estetica rientra nella competenza medica quando il suo utilizzo sicuro richiede una valutazione preliminare (anamnesi) e l’applicazione di criteri di esclusione che implicano conoscenze e strumenti propri della scienza medica, a prescindere dalla classificazione formale fornita dal produttore.

Il principio di precauzione può giustificare il sequestro di un macchinario in un centro estetico?
Sì. La Corte ha ritenuto che, anche in una situazione di incertezza normativa sulla classificazione del dispositivo, il principio di precauzione giustifichi l’adozione di misure cautelari come il sequestro per proteggere la salute pubblica da potenziali rischi derivanti dall’uso del macchinario da parte di personale non qualificato.

La dichiarazione del produttore sulla destinazione d’uso di un dispositivo è sempre vincolante?
No, non è sempre decisiva. Sebbene la normativa europea attribuisca al fabbricante il compito di definire la destinazione d’uso, l’autorità giudiziaria può valutare le concrete modalità di impiego e le competenze necessarie, concludendo che, per tutelare la salute, l’uso del dispositivo richieda la supervisione di un medico.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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