Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3701 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 reclusione, per il reato di cui all’art. 4 co. i e 4 bis, L. 401/89, per aver, in qualità di titolare un punto scommesse, svolto attività organizzata, al fine di raccogliere o comunque favorir l’accettazione e la raccolta di scommesse per conto di un della società RAGIONE_SOCIALE, assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 TULPS.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazi e violazione di legge in ordine all’affermazione della penale responsabilità in capo all’impu e violazione delle disposizioni costituzionali e di matrice comunitaria, artt. 3, 25, 27 e 111 e 49 e 56 TFUE con conseguente violazione del divieto di non discriminazione. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconosciment della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis co. p
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di mer sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Cort legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazion tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogi come tale, quindi, non censurabile. “È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in s grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnat ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità del motivazione”(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 – dep. 24/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 27697001).
Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto inconferente la questione relati rapporti tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea in relazione alla violazione del di non discriminazione, poiché l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS era respinta per la sua intrinseca mancanza di determinatezza e specificità, e non per i mot formulati nell’atto di appello.
La Corte ha, inoltre, affermato che la fattispecie criminosa risulta pienamente integrata sotto il profilo oggettivo, avendo il COGNOME esercitato abusivamente, senza alcun t autorizzativo, l’attività di raccolta di gioco e scommesse all’interno della propria ricevit sotto il profilo soggettivo, essendo evidente il dolo specifico, desumibile dall’attività aperto contrasto con il provvedimento di diniego emesso dalla Questura.
Anche la seconda doglianza è inammissibile. Il giudizio di particolare tenuità del fatto pos necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cum quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscim causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicaz
di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 1048 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei rela presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non p riconoscere la particolare tenuità del fatto, poiché l’offesa non è qualificabile come minima luce dell’entità della condotta, della struttura non rudimentale dell’attività abusiva e dell’ intensità del dolo.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
II consigliere eftensore
Il Presidente