Esercizio Abusivo della Professione: Quando l’Esame del Cavo Orale Integra il Reato
L’esercizio abusivo della professione è un reato che tutela l’interesse pubblico a che determinate attività, data la loro delicatezza e complessità, siano svolte solo da soggetti qualificati e abilitati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in un caso relativo alla professione odontoiatrica, chiarendo come anche atti apparentemente semplici possano integrare la fattispecie criminosa. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini di questo reato.
I Fatti del Caso: La Visita Odontoiatrica Illegale
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per aver esercitato abusivamente la professione di dentista. Nello specifico, l’imputato aveva effettuato una visita a una paziente, esaminandone il cavo orale e indicandole il tipo di intervento necessario per risolvere le sue problematiche. Questa condotta, secondo i giudici di merito, costituiva un’attività tipica della professione odontoiatrica, per la quale l’imputato non possedeva la necessaria abilitazione statale.
Dal Giudizio di Appello al Ricorso in Cassazione
Dopo la condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse obiezioni. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati considerati dalla Suprema Corte come una mera riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, l’imputato contestava la valutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna e la determinazione della pena.
L’analisi della Corte sul tema dell’esercizio abusivo professione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il primo e il secondo motivo erano semplici ripetizioni di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva correttamente argomentato sulla base delle prove raccolte. La Corte ha confermato che l’accertamento dell’esercizio abusivo della professione era stato fondato su elementi concreti e giuridicamente corretti.
Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo alla pena, i giudici lo hanno ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello, infatti, nel rideterminare la sanzione, aveva già agito a favore dell’imputato, eliminando la pena pecuniaria e riducendo quella detentiva. Non vi era quindi alcun margine per un’ulteriore doglianza su questo punto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione di inammissibilità sulla natura dei motivi presentati. Il ricorso non introduceva nuovi e validi argomenti giuridici, ma si limitava a riproporre questioni già risolte in modo esauriente e corretto dal giudice di merito. La presentazione di una memoria difensiva, anch’essa meramente reiterativa, non ha modificato il quadro. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, che richiede la presenza di critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata e non una generica riproposizione delle proprie tesi difensive.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per commettere il reato di esercizio abusivo della professione non è necessario compiere interventi complessi. Anche la sola diagnosi, come l’esame del cavo orale e l’indicazione di una terapia, costituisce un atto tipico riservato al professionista abilitato. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna e comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a conferma della gravità della condotta contestata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il motivo relativo alla pena era manifestamente infondato, dato che il giudice di merito l’aveva già ridotta.
Quale condotta ha integrato il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica?
La condotta che ha integrato il reato è consistita nell’aver effettuato una visita a una paziente, mostrandole il suo cavo orale e indicandole l’intervento da fare. Questo è stato considerato un atto tipico della professione odontoiatrica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCIACCA il 21/03/1964
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo e secondo motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudic di merito che ha accertato l’esercizio abusivo della professione odontoiatrica parte dell’imputato nella visita da questi effettuata della Licata, che le most il cavo orale, indicandole l’intervento da fare;
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo il giudice di merito, nel rideterminare la pena, eliminato la pena pecuniaria riducend quella detentiva;
Ritenuto che alle precedenti conclusioni non fa velo la memoria difensiva sostanzialmente reiterativa dei motivi di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 18.11.2024