Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1.2,e COGNOME !mem nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO , che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglim
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 3 maggio 2025 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A (artt. 81, comma 2, 348 cod. pen.) e B (art. 494 cod. pen.) e, esclusa la recidiva contestata, condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d. leg.vo n. 96/2001 con riferimento alla indicazione del tempus commissi delicti del reato di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione fino alla data del 10.01.2020.
Invero, del tutto illogico è far dipendere la consumazione del reato dal momento in cui il COGNOME ha appreso che l’imputato era privo del titolo professionale di cui si era avvalso, essendo la data di consumazione legata ai due atti tipici abusivamente posti in essere: l’autentica RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del COGNOME (05/09/2016) e redazione e notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione (03.11.2017), non essendo poi l’imputato arrivato a comparire dinanzi allo stesso giudice.
Non può essere estesa la condotta, secondo una malintesa natura eventualmente abituale RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa, anche a qualsiasi attività anche non riservata, quale la trattativa stragiudiziale che il soggetto in possesso del titolo di NOME, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d. leg. vo n. 96/2001, può esercitare in modo indipendente.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la intervenuta prescrizione alla data del 05.03.2024 del reato sub B, trattandosi di condotta consumatasi alla data del 05.09.2016 con il conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura alle liti da parte del RAGIONE_SOCIALE e non, come indica la sentenza, alla data del 10.1.2020.
2.3. Con il terzo motivo, in via subordinata, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione al mancato assorbimento del reato di cui al capo B nel reato di cui al capo A. La sentenza in modo evidentemente contraddittorio, da un lato, afferma che il delitto di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione legale può ledere la pubblica fede laddove il titolo di avvocato sia speso dinanzi a un giudice o altro pubblico ufficiale e, dall’altro, nega che l’imputato si sia qualificato quale avvocato dinanz a un giudice o altro pubblico ufficiale. Cosicché appare evidente l’operatività RAGIONE_SOCIALEa clausola di di sussidiarietà RAGIONE_SOCIALE‘art. 494 cod. pen., poiché l’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione legale, comprensiva RAGIONE_SOCIALEa spendita del titolo di Avvocato, si è consumata con la iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa promossa.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo motivo è infondato.
2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’imputato, nonostante la intervenuta revoca formale RAGIONE_SOCIALE‘incarico da parte del RAGIONE_SOCIALE, ha continuato a svolgere le trattative con la controparte in qualità di “avvocato” tanto che ancora in data 15 novembre 2019 ha comunicato alla persona offesa che l’offerta proposta dalla controparte ammontava ad euro 100.000. La cessazione RAGIONE_SOCIALEa attività abusiva è venuta a coincidere con la scoperta da parte del RAGIONE_SOCIALE del fatto che l’imputato non fosse un avvocato ma un NOME ovvero un “avvocato stabilito”, grazie alla ricezione RAGIONE_SOCIALE‘invito a mediazione dal medesimo esperito innanzi all’ RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa parcella professionale.
2.2. Il motivo è genericamente proposto, rispetto alla decisiva circostanza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa attività stragiudiziale fino alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘offerta di controparte, dovendosi ricomprendere nella attività professionale anche l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività relative alla composizione stragiudiziale nelle more effettuata che la qualifica di avvocato comporta, in conformità al principio secondo il quale risponde del delitto di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all’albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘interessato (Sez. 6, n. 47675 del 30/10/2023, Cantatore, Rv. 285498).
Il secondo motivo è fondato in quanto la spendita RAGIONE_SOCIALEa qualità rilevante ai fini del reato di cui all’art. 494 cod. pen. risulta contestuale alla assunzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico con la corresponsione dei duemila euro, avvenuta alla data del 05.09.2016.
Il terzo motivo è infondato, in assenza di un rapporto di specialità tra i due reati in quanto l’interesse tutelato dal reato di cui all’art. 348 cod. pen. a ch l’esercizio di determinate professioni sia consentito unicamente a chi è in possesso RAGIONE_SOCIALEa prescritta abilitazione, ha carattere AVV_NOTAIO, onde la sua lesione riguarda in
via diretta e immediata la pubblica amministrazione, la cui organizzazione è off dalla violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che regolano appunto le professioni, mentre solo riflesso tocca gli interessi cosiddetti professionali, cioè particolari (Sez. 6, del 18/10/1988, Lupi, Rv. 180032); laddove, la falsa attribuzione RAGIONE_SOCIALEa quali esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici RAGIONE_SOCIALEa corris professione intellettuale, mentre non è necessario che il fatto tenda all’i esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione o che miri alla mera soddisfazione di una va personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo trarre in inganno la fede pubblica (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014, Mart Rv. 260034); inoltre, per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., è previst quid pluris RAGIONE_SOCIALEa volontà di perseguimento RAGIONE_SOCIALEa finalità lucrativa realizzata, nel ca esame, provato dalla riscossione, a titolo di onorario, dei duemila euro e promessa di altri diecimila euro al momento RAGIONE_SOCIALEa definizione stragiudiziale d causa.
La parziale fondatezza del ricorso consente di apprezzare il decorso termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo B) alla data 05.03.2024, con conseguente dichiarazione di estinzione. Ne consegue, ai sen RAGIONE_SOCIALE‘art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa p il residuo reato di cui al capo A in mesi cinque e giorni venti di reclusione e 5.300 dì multa. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo B),perc estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena pr in mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 5.300,00 di multa.
Così deciso il 01/10/2024.