Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gioia Del Colle il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Matera del 18 ottobre 2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che h concluso per la reiezione del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Macerata ha rigettato il riesa proposto dalla difesa di NOME COGNOME avverso il decreto del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata con il quale è stato convalidato il sequestro probatorio caduto su una struttura prefabbricata adibita ad officina meccanica e su due carcasse di autovetture rivenut all’interno della detta struttura. Beni, questi, rivenuti nella disponibilità del ricorrente corpo o cose pertinenti ai reati allo stesso ascritti, individuati nelle ipotesi di cui agli cod. pen. (per l’esercizio abusivo dell’attività di meccanico), 646 cod. pen. (quan
all’appropriazione indebita di una autovettura consegnatagli per effettuare delle riparazioni e m restituita al proprietario) e 334 cod. pen. (perché una delle autovetture sequestrate, rinvenu all’interno dell’autofficina, risultava sottoposta a sequestro amministrativo e affidat custodia del titolare di altra autofficina).
Propone ricorso la difesa dell’indagato e lamenta vizio di motivazione, ritenuta apparent o integralmente insussistente, e violazione di legge con riguardo ai requisiti struttural sequestro applicato e in particolare con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze d cautelare, ai periculum in mora, al nesso di strumentalità tra i reati contestati e i beni sottopos al vincolo, alla proporzione tra la misura adottata e le esigenze riscontrate e alla puntu indicazione argomentativa degli estremi in fatto da valorizzare in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 334 cp.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero con il quale è stato convalidat il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria, confermato dalla decisione grava vanno annullati senza rinvio per le ragioni precisate di seguito.
La situazione fotografata dal decreto di convalida e ribadita dal provvedimento impugnato dà conto della rinvenuta disponibilità, in capo al ricorrente, di un autoveicolo consegnatogli proprietario dello stesso per procedere ad alcune riparazioni e mai restituito lnonché del pacifico riscontro di una attività di autofficina non autorizzata, parimenti attribuibile al Garga esercitata presso il prefabbricato sottoposto a vincolo, resa evidente dalle condizioni rinvenimento dei veicoli sequestrati (integralmente smontati) nonchè dgla verificata presenza di strumenti utili a tale fine.
2.1. GLYPH La lettura del provvedimento impugnato consente anche:
di affermare che il sequestro del prefabbricato nel caso è stato correlato, quale “co pertinente al reato”, all’attività di autofficina non autorizzata, contestata ai sensi dell cod. pen.;
aa) di riferire a tale bene e alla detta ipotesi di reato, l’esigenza, espressamente prospett di evitare, tramite l’intervento cautelare, modificazioni o alterazioni dei luoghi teatro ritenuta attività illecita;
aaa) di ascrivere all’ipotesi di reato suddetta nonché a quella di cui all’art. 334 cod. p vincolo apposto sulla carcassa dell’autovettura “Mercedes TARGA_VEICOLO“, sottoposta a sequestro amministrativo e di attribuire a tale bene le medesime esigenze probatorie sopra rassegnate, da ritenersi conferenti, tuttavia, limitatamente alla contestazione relativa all’esercizio abusivo al citato art. 348 (considerate le condizioni in cui il mezzo è stato rinvenuto);
aaaa) di ritenere, di contro, con riguardo a tale autovettura, all’evidenza manifestament inconferente l’ulteriore egida investigativa rassegnata dal Tribunale – l’esigenza di rintracci la provenienza-, se raccordata all’ipotesi di reato di cui all’art. 334 cod. pen (risultando tale
obiettivo già definito dalle indagini).
2.2. GLYPH L’ordinanza impugnata non consente di comprendere, di contro, se l’altro bene sottoposto a sequestro (una carcassa di altro automezzo) coincideva o meno con il bene oggetto dell’appropriazione indebita parimenti contestata al COGNOME; a ben vedere, tuttavia, anche in tale ipotesi, le esigenze probatorie addotte dai giudici della cautela non potrebbero ma validamente sorreggere il titolo cautelare contestato, non bastando al fine l’apriorist riferimento al fatto che il bene in questione costituisce corpo del reato ed apparend manifestamente inconferenti le più volte rassegnate ulteriori finalità di indagine perseguite già rimarcata esigenza di accertarne la provenienza, essendone già incontroverse sia la titolarità in capo al soggetto che ebbe a denunziare il ricorrente, sia la causale della indebita detenzion del bene).
Ne consegue che, per tale ultimo bene, emerge con immediatezza l’illegittimità del sequestro impugnato. Quanto agli altri due (il prefabbricato e la “Mercedes”) emerge, anche, che il titolo di reato che supporta il provvedimento contrastato dal ricorso è unicamente quel di cui all’art.348 cod. pen.
Sotto quest’ultimo versante, traspare con immediata evidenza, prescindendo anche dal tenore delle censure prospettate dal ricorso, l’illegittimità del sequestro in questione per la configurabilità del reato che ne dovrebbe supportare il portato.
Se, infatti, è lecito dubitare che l’attività di autoriparazione dei veicoli a motore, asc ricorrente siccome esercitata abusivamente ( e che comprende, ai sensi della legge n. 192 del 1992 che ne disciplina l’esercizio, gli interventi di sostituzione, modificazione e ripris qualsiasi componente oltre ad abbracciare l’attività meccatronica, quella riguardante l carrozzeria e quella inerente ai pneumatici: si vedano i commi 2 e 3 dell’art. 1 della citata leg rivesta le connotazioni ontologiche tipiche di una professione intellettuale, in ogni caso, la ste certamente, non rientra nell’ambito delle professioni “protette”, di quelle cioè il cui esercizi disciplinato dallo Stato e risulti subordinato al conseguimento di una specifica abilitazi professionale, come richiesto dalla fattispecie in questione: ai sensi del combinato disposto cui agli artt. 3 e 7 della citata normativa di settore è, infatti, obbligatorio che l’i questione risulti iscritta nel registro delle imprese con la indicazione nominativa obbligatori un responsabile tecnico il quale non deve, tuttavia, essere necessariamente in possesso di un titolo abilitativo (si veda l’art. 7, comma 2, della citata legge n. 192).
Ne consegue l’evidente insussistenza dei costituti fondanti (l’esercizio di una attivit matrice intellettuale riconducibile ad una delle professioni “protette”) l’ipotesi di reato sull riposa il titolo cautelare con riferimento al prefabbricato e all’altra carcassa di autove descritta dal sequestro.
Da qui la violazione di legge che giustifica la decisione di cui al dispositivo che segue.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto emesso il 21 settembre dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Matera, disponendo la restitu beni in favore dell’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunic ‹ frocuratore AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’ad 626 cod. proc.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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o COGNOME NOME
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Il Presidente
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