Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9941 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
UP – 19/02/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO COGNOME – di fiducia 2. COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO COGNOME – di fiducia 3. COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – di fiducia avverso la sentenza in data 17/5/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
dato atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con riguardo al capo ‘c’ e per conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
udito il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese RAGIONE_SOCIALE quali ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO (in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 maggio 2024 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza disposto dalla Corte di cassazione in data
13/9/2023, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 11 giugno 2021 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha:
dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di cui agli artt. 110, 348 cod. pen., ad esclusione del capo ‘r’ e del capo ‘i’ per NOME COGNOME e, riconosciute a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME, assorbito per quest’ultimo il reato di cui al capo ‘f’ nel reato di cui al capo ‘q’, alla pena di mesi 5 ed euro 10.000 di multa ciascuno;
assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo ‘r’ per essere già stato giudicato per lo stesso fatto e dal reato di cui al capo ‘i’ perchØ il fatto non sussiste;
dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 110, 348 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato la stessa alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
concesso ai tre imputati il beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena;
condannato i tre imputati alle spese dei due gradi di giudizio;
ordinato la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e disposto la trasmissione RAGIONE_SOCIALE stessa all’RAGIONE_SOCIALE;
condannato i tre imputati al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio nonchØ al risarcimento RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa dalle stesse sostenute.
Prima di procedere oltre, occorre doverosamente premettere una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale per la parte che in questa sede interessa.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano in origine stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per rispondere del delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dell’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra, commesso presso il RAGIONE_SOCIALE in Saint Christophe (AO) tra il 2013 ed il 2019 (capo 1), nonchŁ di plurime condotte di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di medico odontoiatra, commessi in Saint Christophe (AO) tra il 2013 ed il 2019, (capo 2).
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data del 11 giugno 2021, all’esito del giudizio abbreviato, assolveva gli imputati dai reati agli stessi ascritti con la formula perchØ il fatto non sussiste.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza in data 25 gennaio 2023, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado appellata dal Pubblico Ministero, condannava gli imputati per i soli fattireato di cui al capo 2).
La Corte di cassazione – Sezione VI Penale – con sentenza in data 13 settembre 2023 annullava la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE alla quale rinviava per nuovo giudizio rilevando che:
il giudice di appello che aveva riformato la decisione di condanna del giudice di primo grado, avrebbe dovuto produrre una c.d. ‘motivazione rafforzata’;
b) la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE non si era conformata a detto canone di giudizio, in quanto la rivisitazione RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado in ordine alla responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE imputati per i delitti di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione medica contestati al capo 2) non era sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive carenze e insufficienze RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria; c) la Corte di appello non aveva considerato le dichiarazioni di NOME COGNOME, assistente alla poltrona dal 2014 al 2017 presso il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dott.ssa NOME COGNOME, odontoiatra del RAGIONE_SOCIALE dal 2015 al 2020, e del dott. NOME COGNOME, odontoiatra del centro dal 2015 al 2018, ancorchØ dette dichiarazioni erano state utilizzate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per confutare l’ipotesi di accusa;
d) la Corte di appello aveva, infine, omesso di confrontarsi con le prove contrarie emerse nel corso
del giudizio e con le censure formulate dalla difesa sul punto e, dunque, mancava nella motivazione una specifica disamina fondata sull’esposizione di circostanze di fatto o considerazioni logiche utili a superare i dubbi valutativi espressi nella pronuncia riformata.
Si Ł così giunti ad una nuova pronuncia in sede di rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che in questa sede Ł oggetto di esame.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico, il difensore RAGIONE_SOCIALE imputati, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 157 e 348 cod. pen. nonchØ all’art. 531 cod. proc. pen.
Osserva il difensore dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare e motivare in relazione al fatto che la gran parte dei reati contestati agli imputati risultano comunque estinti per prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
In particolare, risulterebbero prescritti i reati di cui ai capi ‘a’, ‘h’, ‘j’, ‘k’, ‘l’, ‘B’ e ‘C’.
Inoltre, risulterebbe necessario accertare che nel corso del giudizio innanzi alla Corte di cassazione sono altresì maturati i termini di prescrizione dei reati di cui ai capi ‘b’, ‘e’, ed ‘A’ e per l’effettuazione di tale giudizio che richiede una attenta disamina RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei pazienti si imporrebbe un nuovo annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE documentazione fiscale in atti nonchØ in relazione al disposto di cui agli artt. 192, comma 1, e 546, lett. e), cod. proc. pen.
Sulla premessa che nel corso del procedimento sono state acquisite le fatture che il RAGIONE_SOCIALE rilasciava ai propri pazienti e sulle quali il personale amministrativo indicava le prestazioni rese ed il medico curante che le aveva effettuate attraverso l’apposizione del timbro del sanitario e di una sigla, onde ripartire i compensi tra i RAGIONE_SOCIALEsti che vi lavoravano, rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamente osservato che la documentazione fiscale acquisita non Ł idonea a smentire le dichiarazioni dei pazienti, ma anzi le corrobora.
In realtà, osserva sempre la difesa dei ricorrenti:
i RAGIONE_SOCIALEsti fatturavano direttamente al RAGIONE_SOCIALE e non ai pazienti;
le modalità amministrative descritte erano finalizzate a garantire la regolare tenuta RAGIONE_SOCIALE contabilità interna;
considerare le fatture come ‘falsificate’ Ł frutto di un travisamento probatorio e le modalità di gestione RAGIONE_SOCIALE fatturazione non rappresentano un artifizio ma erano il mero frutto di una prassi convalidata anche dal primo giudice, stante la natura meramente fiscale di tale documentazione; d) la motivazione adottata dalla Corte di appello sul punto sarebbe contraddittoria perchØ da un lato si considera la documentazione fiscale come ‘assolutamente inattendibile’ e, dall’altro, il contenuto RAGIONE_SOCIALE stata Ł stato utilizzato solo contro gli imputati.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all’attendibilità dei pazienti rispetto alla pronuncia di primo grado, nonchØ in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e del canone di giudizio di cui agli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen., 6, primo e secondo par. CEDU, 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, comma 6, Cost. e con riguardo alla normativa disciplinante le competenze dell’igienista dentale (in part. D.M. 15 marzo 1999, n. 137 e D.M. 14 settembre 1994 n. 669) e al reato di cui all’art. 348 cod. pen.
Evidenzia al riguardo la difesa dei ricorrenti che il G.u.p. aveva evidenziato le imprecisioni e
confusioni da un punto di vista anche tecnico nelle quali erano caduti i pazienti dichiaranti con una conseguente valutazione di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE stessi.
Per contro, la Corte di appello avrebbe giustificato tali imprecisioni richiamando la ‘particolare tecnicità’ di certe prestazioni e quindi piø soggette a possibili confusioni ed avrebbe in tal modo ribaltato la valutazione di attendibilità dei dichiaranti, comunque omettendo di provvedere, come richiesto dalla Corte di cassazione, a delineare in modo specifico le condotte poste in essere da ciascun imputato ed omettendo di verificare in concreto se le visite e le attività svolte da NOME COGNOME rientravano tra quelle consentite all’igienista dentale in base alla normativa ministeriale in materia che consente allo stesso di effettuare visite paradontali, di eseguire terapia paradontale non chirurgica, anche di mantenimento o di supporto, effettuare applicazione topica chimicofarmacologica, effettuare sigillature di solchi e fossette, eseguire documentazione fotografica e raccogliere documentazione radiografica.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione ai capi ‘c’ e ‘u’, con riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, Cost., 49, comma 3, e 50 CDFUE, art. 4 prot. 7 CEDU.
Rileva al riguardo parte ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe pronunciato sentenza di condanna in relazione ai fatti di cui ai capi ‘c’ ed ‘u’ relativi al trattamento del paziente NOME COGNOME non tenendo conto RAGIONE_SOCIALE circostanza che la condotta del capo ‘c’ risulta essere ricompresa in quella di cui al capo ‘u’ che, rispetto al primo, contiene in piø l’esecuzione di una presunta radiografia.
Così operando, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione del principio del bis in idem
.
2.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e del canone di giudizio di cui agli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen., 6, primo e secondo par. CEDU, 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, comma 6, Cost. in relazione al capo t), segnatamente alla contestazione di ‘diagnosi’.
Osserva al riguardo parte ricorrente che l’imputato NOME COGNOME Ł accusato al capo ‘t’ di avere effettuato una ‘radiografia panoramica dentaria e diagnosi a NOME COGNOME nell’anno 2018′. Rileva, tuttavia, richiamando il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’COGNOME che nessuna traccia in tali dichiarazioni Ł rinvenibile circa il fatto che NOME COGNOME ha effettuato alcuna ‘diagnosi’ al paziente.
Anche in questo caso, secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione.
2.6. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. circa la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità nei confronti di COGNOME NOME.
Si duole, al riguardo, la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente del fatto che la Corte territoriale ha negato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE predetta causa di non punibilità richiamando l’abitualità del reato e la protrazione nel tempo RAGIONE_SOCIALE condotte tenute dall’imputata ed evidenzia sul punto la condotta marginale ed il minimo contributo fornito dalla COGNOME alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte di cui all’imputazione, aggiungendo che il numero RAGIONE_SOCIALE episodi contestati sarebbe inconferente rispetto alla posizione dell’imputata.
2.7. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Rileva al riguardo la difesa dei ricorrenti che dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio si evince che non Ł contenuto alcun cenno alla riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
E’ appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità, con assunti condivisi anche dall’odierno Collegio, ha avuto modo reiteratamente di chiarire che «Nell’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione reato solo eventualmente abituale – la reiterazione RAGIONE_SOCIALE atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione RAGIONE_SOCIALE condotta» (Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 266746 – 01; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, COGNOME, Rv. 260153 – 01).
Quindi laddove vengano posti in essere, come nel caso in esame, piø atti riservati a chi sia in possesso RAGIONE_SOCIALE prescritta abilitazione, si risponde comunque di un unico reato e non di una pluralità di reati, avvinti dal vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione.
Detti principi hanno trovato ulteriore conferma in una ulteriore pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, B., Rv. 268312 – 01) nella quale si Ł ribadito che «Nell’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione – reato eventualmente abituale – la reiterazione RAGIONE_SOCIALE atti tipici dà luogo ad un unico reato se lo scopo perseguito dall’agente Ł quello dell’esercizio di una determinata professione, dovendosi, invece, ravvisare una pluralità di reati in presenza di molteplici RAGIONE_SOCIALE esercitate». Non sfugge che nel caso in esame la contestazione, così come formulata, nel capo 2 RAGIONE_SOCIALE rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni riguarda l’esercizio abusivo di una professione (quella di medico odontoiatra) sia da parte di NOME COGNOME che di NOME, condotte alla cui realizzazione avrebbe consapevolmente concorso la NOME rispettivamente moglie/madre dei due predetti coimputati. Pacifico, poi, che le condotte tenute da NOME e NOME si sono protratte fino al 2019 mentre alla luce RAGIONE_SOCIALE contestazioni effettuate alla COGNOME nel capo 2 RAGIONE_SOCIALE rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni chiamata a rispondere RAGIONE_SOCIALE condotte di cui ai punti ‘d’, ‘e’, ‘j’, ‘k’ e ‘C’ – risulta che la condotta concorsuale RAGIONE_SOCIALE stessa si Ł protratta fino al 2018, con la conseguenza, che alla luce del principi di diritto evidenziati che impongono di far coincidere il momento consumativo del reato di cui all’art. 348 cod. pen. con l’ultima RAGIONE_SOCIALE condotte tenute, per nessuno dei tre imputati la prescrizione del reato in contestazione risulta maturata non solo al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ma neppure alla data odierna.
Occorre solo aggiungere, per dovere di completezza che, in evidente applicazione dei principi di diritto sopra delineati, correttamente ha operato la Corte di appello nella sentenza impugnata allorquando nel determinare il trattamento sanzionatorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE imputati non ha proceduto ad aumenti di pena per la c.d. ‘continuazione interna’ – così non applicando l’art. 81, comma 2, cod. pen. erroneamente riportato nel testo dell’imputazione – trovandoci nel caso in esame in presenza di piø condotte che configurano un unico reato.
Non fondati sono, invece, il secondo ed il terzo motivo di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta.
Giova immediatamente evidenziare che la Corte di appello ha debitamente provveduto a quanto richiesto nella sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte di legittimità, spiegando le ragioni di dissenso rispetto alle valutazioni effettuate dal G.u.p., debitamente evidenziando le ragioni per le quali ha operato una valutazione di attendibilità dei pazienti (ritenute caratterizzate in via generale dai requisiti di precisione, coerenza, logicità intrinseca del racconto e disinteresse) dando
correttamente atto e spiegando le ragioni di imprecisione di alcune di esse, nonchØ spiegando, per contro, le ragioni di inattendibilità o comunque, sotto certi profili, di irrilevanza, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei testi COGNOME, NOME e COGNOME (v. pagg. 10 e 11 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Altrettanto Ł a dirsi RAGIONE_SOCIALE valutazioni effettuate dalla Corte di appello in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALE documentazione fiscale acquisita, laddove (v. pagg. 11 e 12) ha illustrato in maniera congrua e di certo non manifestamente illogica le valutazioni stesse.
La Corte di appello ha, poi, proceduto – anche in questo caso adempiendo alle prescrizioni date da questa Corte di legittimità – all’analisi RAGIONE_SOCIALE singole condotte in contestazione (pagg. da 12 a 22 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), distinguendo tra le condotte ai danni di minori, quelle di somministrazione di farmaci, quelle relative all’effettuazione di radiografie, quelle riguardanti gli impianti, i ponti dentari e le corone e richiamando anche episodi oggetto di contestazione ma non trattati dal G.u.p.
Osserva l’odierno Collegio che non v’Ł pertanto alcun dubbio che ci si trovi in presenza di una c.d. ‘motivazione rafforzata’ idonea a ribaltare la decisione del G.u.p. e che la Corte territoriale risulta avere posto in essere sotto tutti i predetti aspetti una motivazione congrua non certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria, così superando ‘il ragionevole dubbio’ che altrimenti l’avrebbe portata alla pronuncia di una sentenza assolutoria.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta inammissibilmente di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo RAGIONE_SOCIALE motivazione – la rilettura RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice RAGIONE_SOCIALE motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, RAGIONE_SOCIALE credibilità, dello spessore RAGIONE_SOCIALE valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
A ciò si aggiunge che non Ł sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Infine, deve essere evidenziato che la valutazione di manifesta infondatezza investe anche il punto del ricorso nel quale sostanzialmente si contesta che la Corte di appello non avrebbe tenuto in debito conto RAGIONE_SOCIALE condotte che i decreti ministeriali in materia consentono che siano tenute da un odontotecnico e da un igienista dentale.
Osserva, infatti, l’odierno Collegio che la Corte territoriale ha debitamente motivato sul punto (v. pag. 12 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) correttamente applicando le regole di diritto che governano la materia.
Non fondato Ł poi anche il quarto motivo di ricorso nel quale la difesa del ricorrente ha dedotto
che la condotta del capo ‘c’ risulta essere ricompresa in quella di cui al capo ‘u’ con la conseguenza la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione del principio del bis in idem . Deve al riguardo semplicemente evidenziarsi che – come peraltro ammesso dalla stessa difesa dei ricorrenti – non v’Ł completa sovrapponibilità tra le condotte descritte e che, in ogni caso, poichØ ci si trova in presenza di un unico reato e di certo non di due distinti reati, la (parziale) sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE condotte descritte non risulta configurare un bis in idem , oltretutto tenendo conto che la situazione lamentata non risulta avere comportato alcun effetto sul trattamento sanzionatorio non essendo stato applicato – come già evidenziato – alcun aumento per una eventuale ‘continuazione interna’ tra le condotte contestate.
Non fondato Ł altresì il quinto motivo di ricorso nel quale la difesa lamenta rispetto alla condotta tenuta nei confronti del paziente NOME COGNOME che nessuna traccia in tali dichiarazioni Ł rinvenibile circa il fatto che NOME COGNOME ha effettuato alcuna ‘diagnosi’ al paziente.
Basta rilevare al riguardo che al punto ‘t’ dell’imputazione di cui al capo 2 Ł contestata la ‘effettuazione di radiografia panoramica dentaria e diagnosi’ con la conseguenza che basta l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE radiografia per ritenere integrato il profilo delittuoso RAGIONE_SOCIALE condotta e la eventuale mancata effettuazione anche di una ‘diagnosi’ non presenta quindi rilevanza alcuna nØ, anche in questo caso risulta avere inciso in alcun modo sul trattamento sanzionatorio dell’imputato.
Non fondato Ł infine anche il sesto motivo di ricorso nel quale la difesa lamenta il mancato riconoscimento nei confronti dell’imputata NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE cause di esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Anche in questo caso la Corte di appello risulta avere debitamente e logicamente motivato sul punto (v. pag. 22 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) evidenziando la lunghissima protrazione nel tempo RAGIONE_SOCIALE condotte ed il numero RAGIONE_SOCIALE episodi che non consentono di qualificare il fatto come di speciale tenuità.
Si tratta di una valutazione di merito che non presenta pertanto vizi rilevabili in sede di legittimità.
Fondato Ł, invece, il settimo motivo di ricorso.
E’ di tutta evidenza che la Corte di appello nel determinare il trattamento sanzionatorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE imputati ha omesso di applicare la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. essendo gli imputati stati giudicati con le forme del rito abbreviato.
Trattandosi di un intervento sul trattamento sanzionatorio che non richiede alcuna valutazione di carattere discrezionale, lo stesso può essere operato direttamente da questa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Ne consegue che deve disporsi l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che deve essere rideterminato nella misura finale di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 6.666,00 di multa per NOME NOME e COGNOME NOME e di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 5.333,00 di multa per COGNOME NOME.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto nel resto dei ricorsi RAGIONE_SOCIALE imputati.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore RAGIONE_SOCIALE costituite parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella misura finale di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 6666,00 di multa per COGNOME NOME e COGNOME NOME e di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 5333,00 di multa per COGNOME NOME. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati, solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE) che liquida in complessivi euro 5000,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 19/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME