Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Genova, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 27 aprile 2021, ha rideterminato la pena, quantificata in mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa, nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato ex art. 348 cod. pen., commesso dal 11 febbraio 2013 al 15 aprile 2014 (capo 22), ed ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al delitto di truffa aggravata (capo 4).
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, deduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 348 cod. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Sono carenti – secondo la difesa – gli elementi necessari ai fini dell’integrazione del delitto contestato in quanto i ricorsi depositati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Savona, nell’interesse del NOME COGNOME, condotta che si assume integri il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato, erano stati presentati da altro professionista regolarmente abilitato che collaborava con il COGNOME, né veniva dimostrato che il ricorrente avesse depositato i relativi ricorsi.
2.2. Con il secondo motivo deduce la reformatio in peius del trattamento sanzionatorio.
La difesa osserva che, mentre il Tribunale di Savona aveva applicato in ordine alle due contestate condotte di reato ricomprese nei capi 4 e 22 la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa, il Giudice di appello, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa aggravata di cui al capo 4, ha rideterminato la pena detentiva in mesi sei di reclusione, aumentando quella pecuniaria in euro 10.000 di multa; il venir meno dell’ipotesi di reato di truffa aggravata avrebbe imposto la diminuzione, non solo – come avvenuto – della pena detentiva, ma anche di quella pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui rivolge censure al trattamento sanzionatorio che si assume sia stato determinato in violazione del divieto della reformatio in peius, è fondato, imponendosi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l’intervenuta prescrizione del reato.
Ferma restando l’astratta possibilità da parte della Corte di appello, venuto meno il reato ritenuto più grave su cui era stato apportato l’aumento per la ritenuta continuazione in merito al reato nel frangente prescritto, di poter differentemente rimodulare il trattamento sanzionatorio, a condizione che la pena complessivamente irrogata risulti comunque inferiore a quella precedente (in tal senso si è espressa questa Corte nel suo più prestigioso consesso, cfr., Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, COGNOME, Rv. 258653 – 01, mentre si è avuto modo di specificamente rilevare come sia possibile ridurre la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumentare quella pecuniaria a condizione che, operato il ragguaglio di quest’ultima ai sensi dell’art. 135 cod. pen., l’entità finale della pena non risul superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado, cfr. Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284565), deve osservarsi come la pena in concreto irrogata per il delitto di esercizio abusivo della professione ex art. 348 cod. pen. è illegale là dove è stata quantificata secondo la
forbice edittale non ancora vigente al momento della commissione dei fatti, invero, risalenti al 11 febbraio 2013 ed al 15 aprile 2014.
Ed infatti, la pena della reclusione da sei mesi altre anni e la multa da euro 10.000 a 50.000, oggi prevista per la fattispecie di cui all’art. 348 cod. pen., è stata introdotta per il tramite dell’art. 12, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3; il precedente regime sanzionatorio prevedeva la reclusione sino a sei mesi e la multa sino a lire cinquemila.
Il trattamento sanzionatorio in concreto quantificato in mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa che, come evidente, corrisponde al minimo edittale secondo l’attuale formulazione dell’art. 348 cod. pen., risulta illegale quantomeno nella parte in cui la pena pecuniaria è stata quantificata in euro 10.000 di multa, rispetto al più mite trattamento previsto, ratiane temporis, dalla precedente forbice sanzionatorilL
La fondatezza del motivo in punto di trattamento sanzionatorio determina la prescrizione del reato ( intervenuta il 31 agosto 2023 al decorso dei sette anni e sei mesi oltre alla sospensione di un anno, cinque mesi e tredici giorni (pag. 14 sentenza) alla data della presente decisione (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239 – 01), con la necessità di annullare senza rinvio la decisione impugnata.
In ragione della presenza della parte civile costituita è nec:essario dare conto della infondatezza del primo motivo di ricorso con cui si contesta il personale contributo fornito dal ricorrente alla condotta qualificata ex art. 348 cod. pen.
Sotto tale aspetto il ricorso si presenta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello (pag. 15 sentenza impugnata), che ha rilevato come il coinvolgimento del COGNOME emergesse dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dalla coimputata oltre che dall’apprezzata documentazione acquisita (ricevute di pagamenti effettuati tramite “Postepay” e copie dei ricorsi), rilevando come proprio il contenuto del mandato alla lite apposto a margine dei ricorso smentisse l’assunto secondo cui il ricorrente si fosse limitato a fornire consigli al professionista abilitato all’attività difensiva prestata occasione della presentazione dei ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Savona.
Le citate ragioni, che danno conto della realizzazione della condotta generatrice del danno nei confronti della costituita parte civile, assistita legalmente
da chi era privo di un titolo ad esercitare la professione forense, impongono la conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Così deciso il 16/05/2024.