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Esercizio abusivo professione: Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una casa di riposo. Le accuse principali erano l’esercizio di attività sanitaria senza autorizzazione e l’esercizio abusivo della professione infermieristica da parte di operatori non qualificati per la somministrazione di farmaci. La Corte ha stabilito che la struttura operava in un regime autorizzativo transitorio valido e che la somministrazione di farmaci, pre-dosati e preparati dagli infermieri, da parte di operatori socio-sanitari (OSS) non integra il reato di esercizio abusivo della professione, trattandosi di un’attività di supporto non richiedente specifiche abilità infermieristiche.

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Pubblicato il 30 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Esercizio Abusivo della Professione in Case di Riposo: La Cassazione Fa Chiarezza

La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5319/2024) offre un’importante chiarificazione sui confini del reato di esercizio abusivo della professione infermieristica all’interno delle strutture per anziani. Il caso riguarda il sequestro preventivo di una casa di riposo, annullato dalla Suprema Corte, che ha ritenuto infondate le accuse relative alla mancanza di autorizzazioni e alla somministrazione di farmaci da parte di personale non infermieristico. Analizziamo i dettagli di questa decisione fondamentale.

Il Caso: Sequestro di una Struttura per Anziani

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea aveva disposto il sequestro preventivo di una Fondazione operante come casa di riposo. Le contestazioni erano principalmente tre:
1. Capo A: Esercizio di attività come Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) senza le necessarie autorizzazioni.
2. Capo B: Omessa nomina di un direttore sanitario (accusa poi caduta in sede di riesame).
3. Capo C: Aver consentito la somministrazione di medicinali da parte di personale non infermieristico, configurando il reato di esercizio abusivo della professione.

Il Tribunale di Torino, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro per i capi A e C. Contro questa decisione, i legali rappresentanti della struttura hanno proposto ricorso in Cassazione.

L’Analisi della Cassazione sull’Esercizio Abusivo della Professione

La Suprema Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, annullando l’ordinanza di sequestro senza rinvio e disponendo la restituzione della struttura. Vediamo i punti salienti del ragionamento dei giudici.

La Questione delle Autorizzazioni Provvisorie

In merito al capo A, la Cassazione ha accertato che la casa di riposo non operava in assenza di titolo. La documentazione prodotta dimostrava che la struttura rientrava in un regime di “mantenimento autorizzativo”, previsto da delibere della Giunta Regionale del Piemonte. Questo regime transitorio, più volte prorogato, consentiva alla struttura di continuare a operare in attesa della classificazione definitiva. Pertanto, l’accusa di operare senza autorizzazione è stata ritenuta infondata, poiché la struttura possedeva un titolo autorizzativo valido, seppur provvisorio.

La Somministrazione di Farmaci da Parte degli OSS

Il punto centrale della sentenza riguarda il capo C, ovvero l’esercizio abusivo della professione infermieristica. La Corte ha stabilito che la mera somministrazione di farmaci da parte di un Operatore Socio-Sanitario (OSS) non integra automaticamente questo reato. Il ragionamento si basa su due pilastri:
1. Normativa di Settore: La normativa nazionale e regionale (in particolare il D.M. 739/1994 e una delibera della Regione Piemonte) prevede che l’infermiere possa avvalersi di “personale di supporto” per l’espletamento delle sue funzioni. L'”aiuto all’assunzione della terapia da parte dell’OSS su indicazione dell’infermiere” è specificamente disciplinato.
2. Natura dell’Atto: Il reato di esercizio abusivo non sussiste quando l’atto compiuto è meramente strumentale a quello tipico della professione, specialmente in assenza di continuità e professionalità. Nel caso specifico, si trattava della somministrazione di farmaci già preparati e dosati dagli infermieri. La Corte ha sottolineato che tali operazioni, come la somministrazione di farmaci o le iniezioni sottocutanee in una casa di riposo, non richiedono particolari abilità o conoscenze specifiche infermieristiche.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha motivato l’annullamento evidenziando che l’ordinanza impugnata non forniva elementi per ipotizzare che i farmaci somministrati richiedessero competenze specifiche dell’infermiere o che le modalità di somministrazione fossero tali da creare l’apparenza di un’attività professionale di tipo infermieristico. L’infermiere, pur non essendo presente 24 ore su 24, aveva predisposto le terapie che gli OSS dovevano semplicemente consegnare agli ospiti negli orari previsti. Questa attività di supporto, delegata e supervisionata, non può essere confusa con l’esercizio autonomo e non autorizzato della professione infermieristica.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa sentenza ha importanti implicazioni per la gestione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali. Stabilisce un principio di ragionevolezza, riconoscendo la legittimità della collaborazione tra infermieri e OSS nella gestione quotidiana delle terapie farmacologiche, a patto che siano rispettate determinate condizioni:
– L’attività dell’OSS deve essere di mero supporto e ausilio.
– La pianificazione, preparazione e supervisione della terapia devono rimanere di competenza dell’infermiere.
– La somministrazione non deve riguardare farmaci o procedure che richiedono abilità e competenze tecniche esclusive della professione infermieristica.

In conclusione, la Cassazione distingue tra un’illegittima sostituzione della figura professionale e una legittima collaborazione funzionale, essenziale per garantire un’assistenza continua ed efficiente agli ospiti delle strutture residenziali.

Un operatore socio-sanitario (OSS) può somministrare farmaci agli ospiti di una casa di riposo?
Sì, secondo questa sentenza, un OSS può somministrare farmaci se tale attività è di mero supporto a quella infermieristica, non richiede particolari abilità tecniche, e i farmaci sono stati precedentemente preparati e dosati da un infermiere, che ne supervisiona il processo.

Quando la somministrazione di farmaci da parte di personale non infermieristico integra il reato di esercizio abusivo della professione?
Il reato si configura quando la somministrazione riguarda farmaci di competenza specifica dell’abilitazione infermieristica o quando le modalità creano l’apparenza di un’attività professionale autonoma di tipo infermieristico, in assenza di supervisione e preparazione da parte del personale abilitato.

Una struttura per anziani che opera in regime di “mantenimento autorizzativo” è considerata priva di autorizzazione?
No. La Corte ha chiarito che operare sulla base di un titolo autorizzativo provvisorio, prorogato dagli enti competenti in attesa della classificazione definitiva, è una condizione di piena legittimità. Pertanto, la struttura non può essere considerata priva di autorizzazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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