Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3785 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3785 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza RAGIONE_SOCIALEe parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso ; l’AVV_NOTAIO , per la parte civile NOME COGNOME, depositava memoria e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, previa dichiarazione per estinzione per prescrizione in ordine ai reati consumati fino al maggio del 2017, confermava la condanna COGNOME per i reati di truffa ed esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione consumati fino al 23 maggio 2019.
Si contestava ad NOME COGNOME in qualità di legale di NOME COGNOME di
aver simulato la predisposizione di ricorsi depositati presso la Commissione tributaria, di avere comunicato al proprio assistito notizie false e fuorvianti sull’esito dei giudizi e di avere omesso di comunicare allo stesso la sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione disposta dal RAGIONE_SOCIALE il 2 marzo 2016, inducendolo a corrispondergli la somma di oltre sessantottomila euro a titolo di onorario e spese legali.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: la conferma RAGIONE_SOCIALEa condanna per truffa sarebbe basata sulla valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ritenuta attendibile nonostante la frammentarietà ed incompletezza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni;
2.2.violazione di legge (art. 348 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il documento prodotto dalla difesa prima RAGIONE_SOCIALEa discussione all’udienza del 14 febbraio 2024 dal quale risulterebbe che la sospensione dall’albo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposta nei confronti del ricorrente era stata determinata dal mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEe quote annuali alla RAGIONE_SOCIALE e non da provvedimenti disciplinari: difetterebbero, pertanto, gli elementi per ritenere sussistente la condotta di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione forense; si allegava, inoltre, che non sarebbe stata provata la concreta predisposizione da parte del ricorrente di atti e documenti indicativi RAGIONE_SOCIALE‘esercizio effettivo ed, in ipotesi, abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione;
2.3.violazione di legge e vizio di motivazione sarebbe stata omessa la valutazione del motivo di appello che aveva allegato che il provvedimento di sospensione sarebbe stato giustificato non da motivi disciplinari, ma dall’omesso pagamento dei contributi annuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con lo stesso si contesta -invero genericamente – la credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla parte civile e si chiede alla RAGIONE_SOCIALEzione una non consentita rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale.
In materia di valutazione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza RAGIONE_SOCIALEa persona offesa il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, RAGIONE_SOCIALEa credibilità soggettiva del dichiarante e RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘COGNOME, Rv. 253214).
Come si evince dal tessuto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa richiamata pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante ‘coinvolto nel fatto’, che soggiace alla regola di valutazione indicata dall’art. 192 , comma 3, cod. proc. pen., ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione RAGIONE_SOCIALE‘interesse patrimoniale vantato.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, peraltro, anche quando ha preso in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca RAGIONE_SOCIALEa testimonianza RAGIONE_SOCIALE‘offeso attraverso la individuazione di conferme esterne al dichiarato, si è espressa in termini di ‘opportunità’ e non di ‘necessità’, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo RAGIONE_SOCIALEa attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può» essere opportuno procedere alla conferma di tali dichiarazioni con altri elementi «qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato» (nello stesso senso Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, COGNOME, Rv. 229755).
A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa attendibilità RAGIONE_SOCIALEa persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che deve essere analizzata dal giudice di merito, onerato di fornire sul punto una motivazione adeguata, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo l’emersione di manifeste contraddizioni ( ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, COGNOME Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione può affermarsi che, anche quando la persona offesa sia costituita parte civile, non esiste un obbligo di verifica RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità estrinseca attraverso l ‘ individuazione di conferme esterne al dichiarato. Il ricorso a tale controllo si rende, tuttavia, opportuno ogni volta che l’analisi d ell’ attendibilità non si ritenga idonea, in relazione al caso concreto, a consentire ‘ da sola ‘ l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa credibilità dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa testimonianza.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di attendibilità in coerenza con i parametri interpretativi indicati: confermando la decisione del primo giudice la Corte rilevava che la persona offesa nell’arco di più anni aveva effettuato diverse dazioni di denaro al ricorrente sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo indicato nell’imputazione (ovvero oltre 68.000 euro) per effetto di diverse ed autonomi comportamenti fraudolenti ed ha ritenuto che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘offeso fossero coerenti, lineari e circostanziate e che non fosse emerso alcun elemento indicatore di un intento calunniatorio.
Veniva inoltre rilevato che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa parte civile avevano trovato una decisiva conferma esterna: era emerso infatti che nel 2017 il ricorrente aveva chiesto il rimborso di somme di denaro da lui anticipate per un’integrazione al contributo unificato relativo ad un ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione allegando un ‘ falso documento ‘ proveniente dalla cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in tal modo dimostrando la sua consuetudine nell’attestare falsamente lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di avvocato: l’emersione di questa condotta confortava ab externo le lineari dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘offeso in ordine alla perpetrazione da parte del ricorrente di una continuata e persistente attività fraudolenta.
Infine, conferma le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa parte civile anche la testimonianza di NOME COGNOME, fratello del ricorrente, che aveva dichiarato di avere lavorato con NOME fino al 2005, ma di aver avuto notizie di ipotetiche attività giudiziali che avrebbe affatto patrocinato insieme allo stesso anche in epoca successiva (a partire dal 2016).
1.2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto, per integrare il delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario che la sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione disposta dal RAGIONE_SOCIALE sia conseguenza di un provvedimento disciplinare, essendo sufficiente una sospensione ‘ a qualsiasi titolo ‘, compresa quella derivante dall’inadempimento nel pagamento RAGIONE_SOCIALE e somme dovute alla RAGIONE_SOCIALE. La sospensione, da qualunque causa sia generata, esclude infatti -seppure temporaneamente – l’abilitazione alla professione e rende ‘ abusivo ‘ l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione .
Nel caso in esame, la sospensione risaliva al 2 marzo 2016 sicché tutti i rapporti successivi a tale data intrattenuti dal COGNOME con il COGNOME fraudolentemente basati sull’abilitazione professionale all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato, inesistente in quanto sospesa, devono considerarsi integranti l’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione
L ‘ irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa causa RAGIONE_SOCIALEa sospensione rende ‘ non decisivo ‘ il passaggio RAGIONE_SOCIALEa motivazione censurato dal ricorrente, nel quale si rappresenta che non era presente in atti documentazione attestante le ragioni del provvedimento che il ricorrente assume, invece, di avere prodotto.
In sintesi, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia fornito una esaustiva e persuasiva motivazione a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione di conferma RAGIONE_SOCIALEa condanna per i reati contestati, che resiste alle censure difensive, con le quali si invoca una – non consentita – rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe prove.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME che -tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe tabelle vigenti -deve essere liquidata in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 20 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME