Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Avellino il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 22 settembre 2019, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di truffa esercizio abusivo di una professione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe omesso di considerare che la ricorrente avrebbe svolto soltanto attività delegatale dal di lei padre successivamente deceduto ed esercitante la professione di geometra; era stato questi a ricevere l’incarico professionale da parte delle persone offese.
Mancherebbero, pertanto, i requisiti di tipicità del reato di cui all’art. 348 cod. pe e, con essi, anche la possibilità di ritenere sussistenti gli artifici e raggiri cost del reato di truffa contestato;
violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati, maturata prima della sentenza impugnata, in assenza di sospensioni del termine;
violazione di legge in ordine alla tempestività della querela, che la ricorrente assume essere stata tardivamente depositata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Ha priorità logica l’esame del terzo motivo di ricorso, inerente alla legittimi dell’esercizio dell’azione penale, sostenendosi la tardività della querela, censura che deve intendersi riferita al solo reato di truffa poiché il reato di esercizio abusi di una professione è procedibile d’ufficio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato, bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato” (Sez. 2, n. 29619/2019, Rv. 276732-01).
Nel caso di specie risulta che la querela era stata presentata in data 1/05/2015, vale a dire entro 90 giorni dalla verifica effettuata dall’avvocato, il quale invi raccomandata in data 24/03/2015 diffidando l’imputata ad ottemperare entro 15 giorni. Ne consegue che correttamente la Corte di Appello ha ritenuto tempestiva
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la querela, avendo le persone offese avuto piena cognizione dei reati contestati solamente a seguito dell’affidamento dell’incarico all’AVV_NOTAIO.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte, con valutazione di fatto delle risultanze processuali, non rivedibile in questa sede in quanto priva di vizi logici, ha ritenuto che l’imputata avesse continuato nell’incarico affidato padre e non si fosse limitata a compiere atti da questi delegatile, anche tenuto conto del decesso del genitore e della emissione di fatture in cui era specificato l’incarico di geometra svolto senza alcun titolo da parte della ricorrente, con integrazione dei reati contestati, avendo ella fatto credere falsamente alle vittime di svolgere la professione di geometra.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
I reati risultano contestati siccome commessi, come da imputazione, da giugno 2012 a marzo 2016.
Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto implicitamente che la condotta fosse stata commessa in forma prolungata, per tutto il periodo di riferimento.
La questione – riverberantesi sulla eventuale prescrizione di parte delle condotte prima della sentenza impugnata – circa il fatto che si trattasse di reati continuati in assenza di specifica contestazione nel capo di imputazione del vincolo di cui all’art. 81 cod. pen., avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio della Corte territoriale, presupponendo accertamenti di fatto sottratti al giudice deputato dall’ordinamento al loro esame e non effettuabili in questa sede, mentre invece la censura non era contenuta nei motivi di appello.
Ne consegue che le condotte illecite, protrattesi sino al marzo 2016, non risultano prescritte prima della sentenza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28 settembre 2023.