Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43345 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43345 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Cava de Tirreni il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 4386/22 in data 24/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 5-duodecíes del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto (la richiesta di trattazione orale avanzat dall’AVV_NOTAIO in data 31/07/2023 è stata respinta per tardività di proposizione); letta la memoria difensiva in data 14/09/2023 con la quale la difesa di parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni scritte;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di disporsi l’annullamento senza rinvio; letta la memoria difensiva di replica con conclusioni e nota spese a firma AVV_NOTAIO, per la parte civile non ricorrente, RAGIONE_SOCIALE in data 11/09/2023.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/10/2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE assolveva NOME COGNOME, con la formula “perché il fatto non sussiste” dal reato di cui agli artt 81 cpv., 348 cod. pen. contestatogli per aver esercitato fino al 15/06/2017 la professione di dentista senza essersi iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1. I fatti, nella loro materialità storica, risultano incontroversi. Nel 197 l’imputato si laureava in RAGIONE_SOCIALEna e chirurgia e nel 1983 si specializzava in RAGIONE_SOCIALEa e protesi dentaria; sulla base di tali titoli, iniziava a svolgere professione di odontoiatra previa iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. A seguito RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del corso di laurea in RAGIONE_SOCIALEa e protesi dentaria (d.P.R. n. 315/1980), il legislatore, con legge n. 409/1985, istituiva presso ogni RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un separato RAGIONE_SOCIALE per l’iscrizione di coloro che sono in possesso RAGIONE_SOCIALEa laurea in RAGIONE_SOCIALEa e che hanno conseguito la relativa abilitazione: iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE necessaria per poter esercitare la professione di odontoiatra. La legge prevedeva la facoltà di iscrizione a tale nuovo RAGIONE_SOCIALE anche ai laureati in RAGIONE_SOCIALEna e chirurgia abilitati all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo RAGIONE_SOCIALEco; per tale categoria di soggetti, era altresì prevista dall’art. 5 la facoltà di rimanere iscritti all’RAGIONE_SOCIALE dei me RAGIONE_SOCIALE e di continuare ad esercitare la professione RAGIONE_SOCIALEca grazie ad un’annotazione RAGIONE_SOCIALEa specializzazione in tale ambito conseguita: di tale annotazione, poteva beneficiare il NOME.
1.2. La Corte di giustizia, con sentenza del 29/11/2001, censurava, tuttavia, tale meccanismo perché, in contrasto con la direttiva 76/687 CEE, lo Stato italiano aveva previsto un secondo sistema di formazione per l’accesso alla professione di odontoiatra che si intendeva, invece, uniformare a livello europeo per rendere effettiva ai soggetti abilitati all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione la possibil di stabilirsi in quanto paese europeo con la garanzia che ciascuno di loro avesse avuto un percorso di formazione adeguato.
1.3. Con la legge n. 14/2003, lo Stato italiano abrogava l’art. 5 ed il connesso istituto RAGIONE_SOCIALE‘annotazione. Con d.lgs. 277/2003, veniva quindi modificato l’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa I. 409/1985, così consentendo l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche in deroga al generale divieto di doppia iscrizione di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE
medesima legge ai laureati in RAGIONE_SOCIALEna e chirurgia abilitati all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione che avevano iniziato la loro formazione universitaria in RAGIONE_SOCIALEna prima del 28/01/1980.
1.4. Sebbene il COGNOME – iscritto nel solo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avesse la possibilità di iscriversi, nel periodo in contestazione, anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – nonostante gli inviti rivoltigli dall’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, non provvedeva; e, in tal senso, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in data 20/03/2007, ribadiva al COGNOME che l’annotazione RAGIONE_SOCIALEa sua specializzazione avvenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa L. 409/1985, norma abrogata dalla I. 14/2003, sarebbe stata cancellata.
1.5. In data 11/09/2007, l’imputato si autodenunciava per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. ed il relativo procedimento (avente ad oggetto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 cod. pen., accertato in RAGIONE_SOCIALE nel novembre 2009) si concludeva con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in data 11/01/2013, passata in giudicato in quanto non impugnata da alcuno.
1.6. Si apriva, quindi, il presente procedimento in quanto il NOME, pur non iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, continuava ad esercitare la professione di dentista; nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, veniva disposto il sequestro preventivo del RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME è titolare ed ove vi esercitava la professione di dentista: a seguito del sequestro, in data 15/06/2017, il NOME si iscriveva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.7. In primo grado, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pur ritenendo la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato, tenuta sino alla data del 15/06/2017, aderente al paradigma normativo, lo assolveva ritenendo la stessa carente di offensività.
1.8. Avverso la sentenza di primo grado, proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che la parte civile. Con sentenza n. 29662/2022 in data 20/05/2022, la sesta sezione RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi proposti, annullava la sentenza impugnata rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, affermando che “a seguito RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 409 del 1985, la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di odontoiatra da parte di un soggetto che, laureato in RAGIONE_SOCIALEna e chirurgia e specializzato in RAGIONE_SOCIALEa, abbia omesso di iscriversi nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimanendo iscritto nel solo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, integra i reato di cui all’art. 348 cod. pen. L’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rappresenta, infatti, unitamente al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea e RAGIONE_SOCIALEa relativa abilitazione, una condizione imprescindibile per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione. Lo “status” RAGIONE_SOCIALE, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione, né con la domanda o con l’accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione stessa che, in ta senso, è costitutiva RAGIONE_SOCIALEa nuova situazione giuridica è irrilevante, al fin
escludere l’offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta, che il medesimo RAGIONE_SOCIALE si occupi RAGIONE_SOCIALEa tenuta dei separati albi professionali, potendosi, comunque, ravvisare una lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa collettività dinanzi all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di odontoiatr parte di un soggetto non iscritto allo specifico RAGIONE_SOCIALE e, dunque, in assenza del controllo in merito alla sussistenza e permanenza RAGIONE_SOCIALEe relative competenze tecniche, necessariamente diverse da quelle concernenti l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività medica, che solo tale iscrizione poteva garantire”.
1.9. Con sentenza in data 24/01/2023, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni quaranta di reclusione, con i doppi benefici di legge e la condanna al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile costituita, liquidato in eur 1,00 e alle spese processuali sostenute dalla stessa.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 348 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali. Il dottCOGNOME si trova oggi imputato per i medesimo fatto di reato e per la medesima condotta per la quale è già stato giudicato ed assolto: si versa, pertanto, in una palese violazione del principio del divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen., nell’interpretazione recepita anche nel nostro ordinamento in forza del dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 200/2016. Al più, il protrarsi RAGIONE_SOCIALEa condotta può dar luogo ad un concorso formale di reati per plurime violazioni RAGIONE_SOCIALEa medesima fattispecie con un’unica condotta, comunque rientrante nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 649 cod. proc. pen. come riconosciuto dalla Corte costituzionale.
Secondo motivo: inosservanza od erronea applicazione in relazione all’art. 348 cod. pen. e all’art. 20 I. 409/1985 in RAGIONE_SOCIALE alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo del reato. La mancanza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione anche all’RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie diventa un dato puramente formale, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti tecnici e morali in capo al dottCOGNOME COGNOME per poter svolgere l’attività di odontoiatra. La sua condotta non può essere ritenuta penalmente rilevante, non avendo mai leso o messo in pericolo il bene protetto dalla norma, l’interesse RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione a salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa collettività a che l’esercizio di determinate professioni sia monitorato da specifici ordini o collegi professionali. Le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non
superano il vaglio critico operato dal primo giudice sulla necessità di un’interpretazione del concetto di “abusivo” esercizio di una professione in linea con il principio costituzionale di offensività in concreto, verificando se vi sia sta un effettivo e costante ostacolo alla funzione di vigilanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Terzo motivo: inosservanza od erronea applicazione in relazione all’art. 348 cod. pen., 5, 51 e 59, quarto comma, cod. pen. con riferimento alla L. 409/1985 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato e per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEe motivazioni. Il dott. COGNOME ha fatto affidamento sul legittimazione riconosciutagli dalla sentenza di assoluzione di continuare ad esercitare la propria professione di dentista sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: ci si chiede come avrebbe potuto agire nella consapevole convinzione che la propria condotta, ritenuta legittima da un giudice quanto meno fino alla pronuncia del 2013 diventasse “abusiva” il giorno successivo non essendo mutato né il quadro normativo di riferimento né le sue modalità di esercizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
2. Alcune premesse si rendono doverose.
Il reato permanente, tenuto conto del protrarsi RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita dalla quale discende l’offesa al bene protetto, non consta di un’unica dimensione spaziotemporale, assumendo conseguente decisiva rilevanza la concreta delimitazione temporale come configurata nell’imputazione. Tuttavia, attesa la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, nonostante la formale unitarietà del reato permanente, è ben possibile che la condotta illecita sia tenuta anche in epoca successiva a quella specificamente delimitata dall’accusa, circostanza che non determina una preclusione all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito anche in relazione ai periodi non espressamente inclusi nell’imputazione, atteso che, diversamente, si finirebbe per assicurare all’agente una sorta di impunità, a fronte di condotte ulteriormente protrattesi.
In tale prospettiva, è nata l’esigenza di formulare contestazioni aperte, cioè caratterizzate dalla compiuta descrizione RAGIONE_SOCIALEa condotta partecipativa e dal riferimento al suo termine iniziale, ma senza indicazione di quello finale. E così, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta “aperta”, la regola di “natura processuale” per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all’accusa l’onere di fornire la prova a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato in RAGIONE_SOCIALE al protrarsi RAGIONE_SOCIALEa condott
criminosa fino all’indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 2334 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080).
Il limite temporale “estremo” coincide con la deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, che interrompe la permanenza RAGIONE_SOCIALE‘unitario reato, ferma restando la possibilità di un nuovo autonomo accertamento avente ad oggetto il fatto nella sua “nuova” dimensione temporale, non inclusa già in quello precedente.
3. Infondato è il primo motivo.
3.1. Risulta pacifico che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storiconaturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e, altresì, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799, impostazione definitivamente consacrata da Corte cost. n. 200 del 2016; v. altresì, nello stesso senso, Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, COGNOME, Rv. 283371; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 27551802; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 274448; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273220; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269223; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268502; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 261364; Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257993; Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013, Guastella, Rv. 255078; Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, COGNOME, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, Agate, Rv. 240106).
3.1.1. Non vi è, quindi, “identità del fatto”, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘operativ del principio in parola, nel caso in cui uno stesso reato permanente sia contestato in relazione a periodi diversi, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione RAGIONE_SOCIALEe diverse circostanze di tempo (cfr., Sez. 3, n. 36958 del 09/04/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, COGNOME, Rv. 250592).
3.1.2. E questa conclusione rimane valida sia in presenza di precedente giudicato di condanna, cui fa seguito ulteriore condanna, sia in presenza di precedente giudicato di assoluzione cui segua “nuova” pronuncia di condanna, operando il dato temporale, in entrambi i casi, i propri effetti distintivi.
Ne consegue che, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio, inerisce soltanto alla condotta posta in essere nel periodo indicato in imputazione (o diversamente accertato, in presenza di contestazione aperta) ed
oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza irrevocabile; ma detto divieto non si estende con riferimento alla condotta (proseguita o ripresa) in epoca successiva, che – per ciò solo – integra un “fatto storico” diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere (cfr., Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, COGNOME, Rv. 195765; Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, COGNOME, Rv. 219499; Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, L., Rv. 263546; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, COGNOME, Rv. 263514; Sez. 3, n. 9988 del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278534; isolatamente, in senso contrario, per la ritenuta irrilevanza del dato temporale, v. Sez. 3, n. 55474 del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 272361, secondo cui in caso di reati permanenti, allorquando sia intervenuta una sentenza di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o per mancata commissione RAGIONE_SOCIALEo stesso, per il principio del “ne bis in idem” è preclusa la valutazione del segmento di condotta posto in essere dal medesimo imputato successivamente a detta sentenza qualora tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare vi sia coincidenza RAGIONE_SOCIALE‘intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali: condotta, evento e nesso).
3.2. Tale impostazione prevalente, frutto di lunga elaborazione giurisprudenziale, saldamente ancorata alla natura e alla struttura del reato permanente e ai limiti fisiologici RAGIONE_SOCIALE‘accertamento giudiziale, ha trovato l’autorevole avallo RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (sent. n. 53 del 2018), che ha ritenuto legittima la scomposizione, dovuta a molteplici esigenze, RAGIONE_SOCIALE‘unitario reato in separati accertamenti connotati dalla non coincidenza del periodo preso in considerazione.
Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, la pronuncia assolutoria definitiva riguardava una condotta tenuta sino all’il gennaio 2013 (data del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza), mentre la pronuncia di condanna, derivante dall’annullamento con rinvio ed oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente impugnazione, inerisce ad una condotta tempo protrattasi sino al 15 giugno 2017 e negli anni precedenti a tale data: non risulta, né è stato dimostrato, che la “seconda” pronuncia abbia considerato nel tempus delicti commissi fatti anteriori al 12 gennaio 2013 (e, tantomeno, posteriori al 15 giugno 2017), tant’è che la stessa sentenza gravata ricostruisce l’iter RAGIONE_SOCIALEa vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il NOME e parla espressamente, considerandone implicitamente il portato, del suo precedente giudicato assolutorio.
Pertanto, anche a voler prescindere dall’assorbente profilo RAGIONE_SOCIALEa tardività del rilievo difensivo proposto per la prima volta solo all’esito del giudizio di rinvi risulta, in ogni caso, impossibile ritenere l’esistenza di una “frazione” temporale che abbia finito col sovrapporre inammissibilmente pregresse condotte oggetto di assoluzione e successive (analoghe) condotte oggetto di condanna. Il tempo
considerato dalla pronuncia qui in discussione ha avuto inizio, pertanto, il 12 gennaio 2013 e termine il 15 giugno 2017.
Il secondo motivo risulta proposto fuori dai casi previsti dalla legge, in quanto trattasi di questione già risolta nella sentenza di annullamento e di cui, pertanto, è preclusa la riproposizione con il presente ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 628, comma 2, cod. proc. pen., essendosi acclarato come non si possa ritenere che l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse un requisito meramente formale per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa professione anche per qui soggetti che, come il COGNOME, fossero già iscritti all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né che una simile condotta fosse da ritenersi priva di offensività.
Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo che omette di confrontarsi con le conclusioni assunte dal giudice di rinvio.
5.1. La Corte territoriale ha evidenziato come, attraverso la querela del 10/09/2007, a mezzo del quale il ricorrente segnalava alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica la sua mancata iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonostante l’intervenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘annotazione RAGIONE_SOCIALEa sua specializzazione nell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sostenendo di aver subìto una grave minaccia dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dimostrava come lo stesso fosse perfettamente consapevole RAGIONE_SOCIALEe modifiche normative succedutesi negli anni: condotta, quella RAGIONE_SOCIALEa mancata iscrizione, che il COGNOME “giustificava” in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa costituzione del RAGIONE_SOCIALE costituito in forma di azienda, scelta, quest’ultima, dettata dalla necessità che la sua attività continuasse ad avere un valore, monetizzabile dai suoi eredi, nel caso in cui egli fosse mancato. In detta struttura – osserva la Corte territoriale – attiva da oltre trent’anni, egli era l’unico operatore ed ivi svolgeva anche il ruolo di direttore sanitario, figura necessaria stante la struttura RAGIONE_SOCIALE‘attività, per ricoprire la quale è necessario essere un medico, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: da qui il suo evidente interesse non solo a poter esercitare l’attività di odontoiatra, ma anche a conservare l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché, in mancanza, egli non avrebbe potuto rivestire la qualifica di direttore sanitario RAGIONE_SOCIALEa sua azienda. Né si può ritenere – prosegue la Corte territoriale – “… che la precedente sentenza assolutoria di cui ha beneficiato i NOME lo abbia indotto in errore circa la liceità RAGIONE_SOCIALEa sua condotta. Le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di esame dimostrano, infatti, che egli non si iscrisse all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché convinto di poter esercitare la relativa attività già in quanto medico … Ma il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pur ritenendo che tra la professione di odontoiatra e di medico esistessero alle volte dei confini poco chiari, non aveva assolto l’imputato sulla base RAGIONE_SOCIALEa teoria sostenuta dal NOME, ma
perché aveva ritenuto la violazione solo formale e priva di offensività. La sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’11/01/2013 non rendeva, quindi, scusabile l’errore del NOME non avendo la stessa avallato la sua tesi ma avendo, anzi, ritenuto la sua condotta sussumibile nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 cod. pen. Ne consegue che l’errata convinzione del NOME, risolvendosi in errore non scusabile sulla legge penale, non esclude il dolo e, quindi, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato contestatogli”.
5.2. Come è noto, l’art. 5 cod. pen. – come reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364 – dispone che nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza RAGIONE_SOCIALEa legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Ciò considerato, si pone il problema di stabilire quando l’ignoranza RAGIONE_SOCIALEa legge penale si possa ritenere scusabile.
5.2.1. In proposito, le indicazioni di massima fornite dalla Corte costituzionale, suggeriscono che l’evitabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza RAGIONE_SOCIALEa legge penale debba essere valutata:
sotto il profilo oggettivo, in relazione alla natura RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto che possono averla determinata, avendo cura di precisare che non potrà in ogni caso ravvisarsi l’ignoranza inevitabile allorchè l’agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l’ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile;
sotto il profilo soggettivo, in relazione alle concrete conoscenze personali del soggetto agente, che possano renderlo più o meno in grado di accertare l’esistenza ed il significato di una legge.
5.2.2. Conclusioni non dissimili nelle conclusioni, vanno tratte anche nell’ipotesi in cui si voglia invocare nella fattispecie l’errore su norma extrapenale incidente sul precetto posto dalla norma incriminatrice (qualora si volesse ritenere che, nella specie, la norma extrapenale abbia concorso con la norma incriminatrice alla definizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, integrandone la descrizione legale), atteso che tale errore – che esclude la punibilità solo se scusabile – è comunque soggetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 cod. pen. (Sez. 2, n. 43309 del 08/10/2015, Leonardi, Rv. 264978).
5.3. Ferme le valutazioni del Tribunale, evidenzia il Collegio come risulti impossibile rilevare in capo al COGNOME l’assenza di volontà colpevole nella propria deliberata scelta di proseguire – alle condizioni da lui pretese – l’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALEa professione di odontoiatra, non potendosi evocare comportamenti scusabili anche alla luce dei seguenti comportamenti di fatto.
Invero, il dottCOGNOME:
-usufruì RAGIONE_SOCIALEa possibilità, contemplata dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 409/1985 di rimanere iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e di vedere qui annotata la sua specializzazione così da poter continuare ad esercitare l’attività RAGIONE_SOCIALEca;
-allorquando l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘annotazione fu abrogato, si rifiutò di usufruire RAGIONE_SOCIALE possibilità di avere una doppia iscrizione (all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e a quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), facoltà che fu prevista pochi mesi dopo l’abrogazione del citato art. 5 I. n. 409/1985 dal d.lgs. n. 277/2003 e di cui avrebbe potuto fruire senza soluzione di continuità nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua professione, atteso che il procedimento volto alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘annotazione RAGIONE_SOCIALEa specializzazione fu avviato dall’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solo 1’11.12.2006, quando ormai la doppia iscrizione ai due albi professionali gli era consentita.
Questi comportamenti – che il ricorrente ha “giustificato” evocando una deliberata “questione di principio” – testimonia una chiara padronanza del perimetro normativo di liceità/illiceità RAGIONE_SOCIALEa propria condotta (che il precedente giudicato assolutorio, avuto riguardo alla ratio decidendi sottesa, non poteva aver fatto venir meno) ed una altrettanto precisa consapevolezza RAGIONE_SOCIALEe conseguenze, anche penali, di una simile “scelta”.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonchè alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21/09/2023.