Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43945 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43945 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Termini Imerese (PA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i delitti di falso materiale in attestati del contenuto di atti e di esercizio abusivo della professione di odontoiatra (artt. 477, 482, e 348, cod. pen.).
A lui si addebita di aver formato un falso certificato d’iscrizione al relativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della provincia di RAGIONE_SOCIALE ed un falso certificato di abilitazione
RAGIONE_SOCIALE apparentemente proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché di aver esercitato l’attività di odontoiatra senza averne titolo.
2. Il ricorso consta di cinque motivi:
I) violazione di legge, nella parte in cui, per il falso relativo al certificato di abilitazione RAGIONE_SOCIALE, è stata ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Brescia, anziché di quello di Padova, dove il documento è stato utilizzato: quello di falso – si sostiene – sarebbe un «reato eventualmente progressivo», che, laddove tale, si consuma nel luogo in cui il documento venga utilizzato;
II) violazione di legge processuale, in relazione all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, in quanto contenute all’interno di una comunicazione di notizia di reato, non utilizzabile per questa parte: sbaglia la Corte d’appello, allorché afferma che la difesa avesse prestato il consenso alla lettura di tale documento nella sua interezza, in luogo della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che l’aveva redatto, dovendo tale consenso intendersi limitato ai contenuti della deposizione di quell’operatore di polizia acquisibili in dibattimento attraverso la sua testimonianza, non potendo perciò essere tali le dichiarazioni a costui rilasciate dal terzo, secondo quanto disposto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.;
III) vizi di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione, in quanto, per lo svolgimento dell’attività RAGIONE_SOCIALE di odontoiatra, occorrono la laurea e l’abilitazione RAGIONE_SOCIALE, entrambe ottenute dall’imputato, non anche l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE, di cui era privo;
IV) violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento ai reati di falso, per aver escluso l’ipotesi del c.d. “falso grossolano”, penalmente irrilevante a norma dell’art. 49, cod. pen., trattandosi di falsificazioni immediatamente percepibili (numero d’iscrizione inesistente, sottoscrizioni di funzionari ormai non più in servizio da anni presso i relativi uffici);
V) violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla Corte d’appello solo per la presenza di precedenti condanne, tuttavia relative a fatti di tutt’altra natura e risalenti nel tempo.
Ha depositato requisitoria scritta il procuratore AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
Il primo non può esserlo per una pluralità di ragioni, vale a dire: a) perché la relativa eccezione non è stata proposta entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., previsto a pena di decadenza dalla relativa facoltà (art. 21, comma 2, cod. proc. pen.); b) perché è aspecifico, limitandosi semplicemente a reiterare l’analogo motivo d’appello, senza confrontarsi con i motivi per cui la sentenza impugnata lo ha respinto; c) perché è privo di ogni fondamento giuridico, in quanto il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come accade nel caso di falso in scrittura privata, con l’uso del documento falsificato (tra le più recenti di molte altre, Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681).
3. Il secondo è anch’esso generico.
A prescindere dall’ambito del consenso prestato dalla difesa dell’imputato all’acquisizione documentale – che è comunque questione di fatto, perciò preclusa al giudice di legittimità – e tralasciando che, in linea AVV_NOTAIO, detto consenso ben può estendersi anche all’acquisizione di elementi prova in deroga alle regole del contraddittorio (art. 493, comma 3, cod. proc. pen.), va osservato che il ricorrente non ha specificato in alcun modo per quale motivo le dichiarazioni a suo avviso inutilizzabili siano decisive ai fini del giudizio. Giova ricordare, allora, che, qualora con il ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità di una prova, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti, se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (fra molte conformi, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829).
Il terzo motivo è egualmente generico, perché ripropone pressoché tal quale il corrispondente motivo d’appello, senza misurarsi con le ragioni del suo rigetto.
Ma esso è pure manifestamente infondato: in fatto, perché il conseguimento della laurea e dell’abilitazione RAGIONE_SOCIALE da parte dell’imputato è un puro flatus vocis, smentito da specifiche risultanze probatorie indicate in sentenza e non
contraddette; ed altresì in diritto, perché integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento dell’attività di odontoiatra da parte di soggetto che non sia iscritto al relativo albo nazionale, in quanto, per l’esercizio di tale professione in modo stabile e continuativo, il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, richiede l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 6129 del 13/11/2018, dep. 2019, Bogni, Rv. 275047).
Anche il quarto motivo, in tema di “falso grossolano”, presenta i medesimi vizi.
Esso, infatti, trascura ogni confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata: la quale ha opportunamente rilevato come quei documenti non solo abbiano effettivamente tratto in inganno soggetti esperti, quali i titolari dell’ambulatorio presso cui l’imputato operava, ma abbiano altresì richiesto, per l’accertamento della loro non genuinità, specifici accertamenti; ed ha quindi correttamente osservato, in diritto, in linea con l’uniforme giurisprudenza di legittimità, che il falso innocuo, perché grossolano, è solamente quello “ictu ocu/i” riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate.
Non consentito, infine, è l’ultimo motivo, in tema di attenuanti generiche, trattandosi di determinazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in Cassazione soltanto nei limiti dell’arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza: ciò che non si rileva affatto nel caso specifico, in cui la Corte d’appello – peraltro nell’indiscussa assenza di elementi astrattamente favorevoli all’imputato – ha plausibilmente ritenuto di dar rilievo al pessimo vissuto di costui, qualificato da un precedente specifico e da molti altri per reati gravissimi (partecipazione ad associazione mafiosa, plurime estorsioni ed altri ancora).
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.