Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40947 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricor
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito gravame – per quanto in questa sede di interesse – dell’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2020 dal Tribunale di Marsala, rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in mesi due di reclusione ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110-348 cod. pen. essendo medico gastroenterologo, aveva esercitato abusivamente, in concorso con l’infermiere professionista NOME COGNOME COGNOME, la professione di medì anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in c somministrava farmaci sedativi per i quali era prescritto il ricovero ospedali la presenza di un anestesista-rianimatore.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine all affermazione di responsabilità concorsuale del ricorrente.
La sentenza impugnata ignora l’assunto di quella di’ primo grado che avev escluso l’utilizzo di farmaci diversi dalle benzodiazepine per la sedazion pazienti, fondando la responsabilità dei ricorrente anche sull’uso di farmaci d dalla benzodiazepine per ottenere la sedazione profonda dei pazient mantenendo il convincimento che tale sedazione fosse realizzata comunque con dosi di benzodiazepine superiori a quelle indicate nelle schede cliniche, nonost fosse contestata la mancanza di fondamento da parte della difesa dello COGNOME. assume, inoltre, travisandone la funzione, che anche l’uso di farmaci antagon prova l’assunto accusatorio.
Anche l’altro percorso volto a giustificare la malafede del ricorrente si in modo generico alla occasionale presenza del ricorrente nella stanza dove trovava il paziente sedato; come pure deficitario è l’argomento che replica al ri difensivo della diversità di risposta a parità di dosi somministrate di se potendo esso valere per l’infermiere che era a stretto contatto con il pazien era interessato al mantenimento dello stato di sedazione per perseguire i pr fini sessuali illeciti), ma non per il ricorrente che operava in una stanza davanti ad un monitor per gestire l’esame endoscopico. Tutto ciò tenuto conto c le linee-guida affidano la gestione della sedazione e il monitoraggio della ste persona diversa dall’endoscopista.
Cosicché, la sentenza impugnata ha violato la regola dell’oltre o ragionevole dubbio nell’affermare la responsabilità del ricorrente, privo di qua
movente, tenuto conto anche della specifica risposta data al riguardo consulenti tecnici nominati dal RAGIONE_SOCIALE ministero che il ricorso riporta.
2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. pro pen. in relazione alla applicazione della pena detentiva in base ad un inammissi giudizio di maggiore gravità del fatto rispetto al giudizio del primo giudice aveva erroneamente disapplicato la disciplina vigente all’epoca dello stesso fa
2.3. Con il terzo motivo mancanza della motivazione sulla applicazione dell più grave pena detentiva, risultando apodittico l’assunto relativo.
2.4. Con il quarto motivo inosservanza dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pe per la mancata riduzione del terzo sulla pena individuata di due mesi di reclusi
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale e la indicata parte civile hanno depositato conclus scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità concorsuale del ricorrente sulla base dell’utilizzo di un sovradosaggio di sedativi ricompresi famiglia delle benzodiazepine al fine di indurre la sedazione profonda dei pazie sottoposti ad esami endoscopici svolti nello studio di cui era titolare il ric che tali esami effettuava con l’ausilio dell’infermiere professionale COGNOME al era affidata la somministrazione dei sedativi e che durante la sedazione poneva essere illecite pratiche sessuali in danno delle/dei pazienti.
Il concorso del ricorrente nella realizzazione della sedazione profonda livello) – che di per sé necessitava della presenza di un anestesista-rianima propedeutica all’esecuzione di esami endoscopici, è desunta dall’accertamen tecnico secondo il quale le dosi indicate nelle schede redatte dal COGNOME potev indurre solo il primo livello di sedazione, laddove i pazienti risultavano all’ev del tutto inermi alla realizzazione degli abusi sessuali da parte dello COGNOME. I che fosse stata indotta la sedazione profonda era emerso anche dall’util costante – annotato nelle cartelle cliniche -, alla fine della procedu fludamezil, un antagonista delle benzodiazepine, la cui somministrazione – com
hanno chiarito i consulenti – non è generalmente richiesta dopo somministrazione di basse dosi di midazolam (il farmaco indicato nelle carte cliniche), poiché ad esse segue spontaneamente un rapido e completo recuper della piena coscienza e funzioni (v. pg. 5 della sentenza impugnata). A ci aggiunge la considerazione della rilevata presenza del ricorrente all’interno stanza dove il paziente giaceva in stato di evidente incoscienza che non po sfuggire al predetto medico.
Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente versato in fatt rispetto alla incensurabile, in quanto priva di vizi logici e giuridici, rico della doppia conforme decisione. Tanto con riguardo sia all’utilizzo di do benziodiazepine tali da causare la sedazione profonda che non può essere revocat in dubbio sulla base della inaccessibile lettura alternativa del compendio proba auspicata dal ricorrente. Come pure in relazione alla consapevolezza da parte ricorrente, responsabile dell’esame endoscopico e quindi delle condizioni paziente sul quale l’esame veniva eseguito, di tale pratica sanitaria invece ris ad un anestesista-rianimatore, essendone stato non illogicamente ritenu consapevole considerando – sulla base delle video riprese – la dir frequentazione del luogo ove il paziente era sottoposto all’esame da fui condot
Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati essendosi correttamente applicata la sola pena detentiva – in riforma di quella congi erroneamente applicata dal primo giudice – in costanza della confermata gravi del fatto.
Il quarto motivo è manifestamente infondato rispetto alla conclusiva mino pena irrogata in relazione al rito adottato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende nonché all rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che è congruo liquidare come in dispositivo.
A
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre acce di legge.
Così deciso il 12/09/2023.