Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39559 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39559 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Città Sant’Angelo il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 2559/20 in data 01/12/2022 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1152, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
Con sentenza in data 01/12/2022, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di L’Aquila in data 18/06/2019, appellata dall’imputato NOME COGNOME e dalla parte civile NOME COGNOME, sentenza con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 450 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 640, primo e secondo comma n. 1 cod. pen. e 348 cod. pen., revocava la confisca della somma di euro 8.300,02 disponendone la restituzione alla parte civile; rideterminava la somma liquidata a titolo d risarcimento del danno patrimoniale nell’importo di euro 1.600; condannava l’imputato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che liquidava in euro 1.400; rideterminava in euro 3.000 la somma liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio; confermava nel resto la sentenza di primo grado e condannava il Di NOME NOME delle spese sostenute dalla parte civile nel sec:ondo grado di giudizio che liquidava in euro 1.700.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 1 della I. Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, con riferimento ad entrambe le imputazioni. L’arch. COGNOME, come da delibera della Giunta Regionale 21/04/1995, n. 2260, risultava da quella data iscritto nell’allora diciassettesimo elenco dei RAGIONE_SOCIALE della Regione Abruzzo, relativo all’RAGIONE_SOCIALE. La legge Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, istitutiva dell’albo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE non è stata mai abrogata. Nella dichiarazione sottoscritta dall’imputato in data 25/11/2014, il ricorrente non accettava un lavoro di consulenza o progettazione architettonica, bensì un incarico di semplice collaudatore per il quale aveva ottenuto la predetta iscrizione all’apposito RAGIONE_SOCIALE. L’iscrizione a quest’ultimo non necessitava come presupposto quello della precedente iscrizione – e della conseguente permanente iscrizione – a diverso RAGIONE_SOCIALE professionale (architetti, ingegneri), potendosi iscrivere allo stesso anche gli allora iscritti alla ex RAGIONE_SOCIALE o i RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, non necessariamente architetti iscritti all’RAGIONE_SOCIALE ma solo laureati o dipendenti con percorsi professionali differenti. Da qui appare evidente che l’accusa di esercizio abusivo della professione e di conseguente truffa, risulta inesistente, non
essendo falsa l’affermazione resa nella dichiarazione del 25/11/2014 con la quale l’imputato ha dichiarato “di essere in possesso dei requisiti professionali e competenze abilitanti per adempiere all’incarico in oggetto”, incarico in oggetto essendo quello di “collaudatore”. Ove mai si ritenesse utilizzabile il provvedimento di sospensione del ricorrente dall’RAGIONE_SOCIALE, non si potrebbe comunque giammai ritenere che tale sospensione ha prodotto effetti automatici di sospensione sull’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, non essendoci alcun legame tra i due albi e ricordandosi altresì che la sospensione dello stesso era avvenuta solo per il mancato pagamento dei costi di iscrizione, circostanza del tutto estranea ai cd. requisiti di permanenza per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE che non imponeva e non impone affatto la permanenza obbligatoria dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE. Qualora si ritenesse che dettai ultima iscrizione fosse obbligatoria per ottenere o mantenere la prima iscrizione, andava comunque considerata l’evidente carenza di coscienza e volontà del prevenuto di incorrere in un esercizio abusivo della professione, non avendo mai ricevuto dalla Regione Abruzzo alcuna comunicazione di sospensione dalla predetta iscrizione. La condotta in esame, ove mai si ritenesse sussistente il fatto con un’interpretazione differente della cd. legge extrapenale, appare in ogni caso caratterizzata da classico errore sul fatto (art. 47 cod. pen.) che esclude appunto la punibilità.
Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 507 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui all’art. 34 cod. pen. Il giudice di primo grado, ad istruttoria dibattimentale conclusa e dopo la discussione delle parti, disponeva ex art. 507 cod. proc. pen., l’acquisizione del provvedimento di sospensione del ricorrente dall’RAGIONE_SOCIALE. L’acquisizione della prova a processo finito rende la stessa inutilizzabile, essendo questo potere del giudice esercitabile solo prima della chiusura del dibattimento.
Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen. per insussistenza dell’aggravante, mancata assoluzione ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen. per difetto di querela e conseguente dissequestro e revoca della confisca. L’istruttoria dibattimentale ha chiarito come le somme pagate all’imputato fossero state a lui bonificate dal Presidente del RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità e non dal Comune de L’Aquila, individuato come persona offesa. Pur volendo dissertare sulla funzione pubblica o meno del denaro messo a disposizione, certamente un RAGIONE_SOCIALE non può essere parificato ad un Ente Pubblico Territoriale. La dinamica dei fatti appalesa la ricorrenza, al più, di un’ipotesi di truffa semplice ai danni del RAGIONE_SOCIALE, quale organismo privato, con conseguente procedibilità a querela della persona offesa. Peraltro, nella querela presentata, non solo manca una delibera del RAGIONE_SOCIALE attributiva al Presidente del potere di proporre querela, ma manca
anche il deposito rituale della querela, poic:hé sebbene in data 28/08/2017 si appone la firma del Presidente e dell’AVV_NOTAIO delegato al deposito, nella prima pagina a penna si legge che il deposito della querela è stato effettuato il 01/09/2017 dall’AVV_NOTAIO, privo di poteri e di delega al deposito. L’evidente improcedibilità dell’azione penale comporta il conseguente dissequestro delle somme vincolate presso gli istituti di credito a carico dell’imputato, atteso che, mancando una condanna sul reato presupposto che arreca danno al RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 8.300,02 deve essere restituita all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo erronea applicazione della legge extra-penale di cui alla legge Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta del ricorrente come esercizio abusivo di una professione, in quanto la normativa citata, all’art. 1, comma 2 lett. b), stabilisce, come condizione necessaria per poter essere Iscritti nell’albo dei RAGIONE_SOCIALE, l’iscrizione nell’albo RAGIONE_SOCIALE architetti e lo svolgimento della profession per almeno dieci anni.
La sentenza, pertanto, ha ineccepibilmente ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato di cui 348 cod. pen. e, conseguentemente della fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., in considerazione del suddetto legame tra l’iscrizione all’albo dei RAGIONE_SOCIALE e l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE architetti, per la quale intervenuto il provvedimento di sospensione in data antecedente la dichiarazione, rilasciata dal COGNOME, di essere iscritto presso il relativo albo da oltre die anni e di possedere i requisiti professionali e competenze necessarie all’adempimento dell’incarico di collaudatore.
In tal senso, le censure mosse dal ricorrente sono reiterative del corrispondente motivo di appello e pretendono di accreditare una non corretta interpretazione del dato normativo.
Inoltre, non può condividersi la doglianza formulata in punto di elemento soggettivo e relativa alla mancata applicazione dell’art. 47 cod. pen. (errore sul fatto), poiché, come osservato dalle due conformi sentenze di merito, l’imputato, al momento del rilascio dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico – avvenuta in data 25/11/2014 – era perfettamente consapevole del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, notificatogli in data antecedente (27/01/2014).
3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente reitera la censura relativa all’inutilizzabilità del provvedimento di sospensione, acquisito ex officio dal giudice ex art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, come si evince dalla lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito, all’acquisizione del documento seguiva il rinvio dell’udienza a seguito della richiesta del termine a difesa, concesso proprio al necessario fine di assicurare il contraddittorio. In ogni caso, va ricordato che la previsione di cui all’art. 525, comma 3, cod. proc. pen. (sospensione della deliberazione per assoluta impossibilità di procedere alla deliberazione) legittima ampiamente l’operato dei giudici di primo grado. Secondo la giurisprudenza, rientra in detta ipotesi anche il caso – quale il presente l’organo giudicante si trovi nell’impossibilità di formarsi un convincimento a causa della contraddittorietà-lacunosità-incompletezza del materiale probatorio agli atti, con conseguente assoluta necessità di sospendere la deliberazione per svolgere ulteriori e nuovi accertamenti (in cui vanno ricomprese, le eventuali acquisizioni di atti e/o documenti), allo scopo di dissipare dubbi e colmare vuoti istruttori; in ta caso, non si ha un provvedimento definitorio del processo, bensì un provvedimento interlocutorio, con la quale viene disposta l’assunzione delle nuove prove (cfr., Sez. 3, n. 7886 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252749; Sez. 2, n. 26738 del 06/03/2013, COGNOME, Rv. 255741; Sez. 2, n. 25222 del 18/04/2019, NOME, Rv. 276121), con istruttoria dibattimentale riaperta a contraddittorio pieno.
4. Il terzo motivo, diretto a contestare la mancata derubricazione della truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, cod. pen. in truffa semplice, è anch’esso manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, nel ritenere il RAGIONE_SOCIALE rientrante nella categoria RAGIONE_SOCIALE enti pubblici, ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cu all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. peri., devono ritenersi rientranti nella categoria RAGIONE_SOCIALE enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatisti aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, RAGIONE_SOCIALE enti pubblic territoriali o di altri organismi di diritto pubblico.
Nel caso di specie, come precisato dai giudici di secondo grado, si tratta di un ente che, seppure avente struttura privatistica in quanto RAGIONE_SOCIALE tra proprietari di beni immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009, è stato costituito obbligatoriamente per legge, per un fine pubblico (ricostruzione della città de L’Aquila) ed è dotato esclusivamente di fondi pubblici.
Infine, il ricorrente non si confronta con il dato della sentenza che dice che il RAGIONE_SOCIALE è ente pubblico, limitandosi a dire, in termini sostanzialmente apodittici, che il danneggiato è il Comune de L’Aquila.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso in Roma il 08/09/2023.