Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5355 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5355 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Torino vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2025 il GIP del Tribunale di Torino – quale giudice della esecuzione – ha provveduto su due diverse domande.
In particolare, con la decisione qui in esame Ł stata: a) accolta la domanda del P.M. di revoca dell’indulto applicato a COGNOME NOME in riferimento alla pena inflitta con la sentenza del 19 aprile 2006 nella misura di anni 2 e mesi uno di reclusione; b) respinta la domanda introdotta da COGNOME NOME tesa ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione pene concorrenti emesso dal P.M. in data 18 giugno 2025, con cui Ł stata posta in esecuzione la pena di cui sopra, unitamente al residuo pena già in essere.
In motivazione, quanto al diniego di sospensione dell’ordine di esecuzione – richiesto ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. – il GIP osserva che, a seguito del cumulo della pena oggetto di indulto con quella derivante dai titoli già in corso, l’entità della pena complessiva (indicata come quella di anni tre e mesi sei di reclusione) supera i tre anni di reclusione, così facendo venire meno i presupposti per dichiarare la temporanea inefficacia del provvedimento emesso dal P.M.
Avverso tale ordinanza – nella parte in cui si Ł respinta la domanda di sospensione del titolo esecutivo – ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, nelle forme di legge, deducendo vizio di motivazione.
2.1 In apertura, la difesa ha evidenziato che con provvedimento del 10.06.2025, il condannato Ł stato ammesso all’espiazione della residua pena (all’epoca pari ad anni 1, mesi 4 e giorni 18 di reclusione) in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 1 della l. n. 199 del 2010.
In seguito, Ł divenuta eseguibile anche la pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione per fatti
di reato commessi nel 2018.
Per dare esecuzione a tale sentenza, il P.M. ha emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, disponendo la prosecuzione della detenzione domiciliare sino alla pronuncia della AVV_NOTAIOstratura di sorveglianza, quando invece, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione della nuova pena e concedere facoltà di chiedere l’applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.
Si evidenzia che la nuova pena, se sommata a quella in corso di espiazione, non supera il limite di tre anni, ed altresì che nei confronti del condannato non sono mai stati sospesi gli ordini di esecuzione relativi alle varie sentenze di condanna. Proprio la mancata sospensione dell’ordine di esecuzione ha impedito al condannato di avanzare la legittima richiesta di espiazione della complessiva residua pena oggetto del nuovo cumulo. Il giudice dell’esecuzione, ad opinione della difesa, Ł incorso nel vizio di travisamento dei fatti, perchØ non ha considerato che il P.M., ancor prima che il G.E. revocasse l’indulto, aveva già computato la relativa pena che il condannato avrebbe dovuto espiare.
Secondo la difesa, la pena residua, al momento dell’emissione del provvedimento del 18.06.2025, era pari complessivamente a 2 anni, 6 mesi e 10 giorni, in conseguenza del cumulo della pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, derivante dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 23.05.2025, con il residuo pena al momento di emissione del provvedimento di cumulo, all’epoca pari ad 1 anno, un mese e 5 giorni.
La mancata declaratoria di temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione, secondo la difesa, non ha consentito al condannato di presentare, entro trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa, anche se, al momento della ricezione della notifica del provvedimento di cumulo, il medesimo già si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Pacifica risulta essere la circostanza di fatto per cui al momento della emissione della decisione impugnata (così come del nuovo decreto di cumulo, che legittimamente ricomprende la pena derivante dalla revoca dell’indulto) COGNOME NOME era in espiazione pena nelle forme della detenzione domiciliare.
Da ciò deriva che le disposizioni di legge coinvolte nella attività ricognitiva – di cui non si fa cenno nella decisione impugnata e nell’atto di ricorso – sono quelle di cui all’art. 51 bis della legge n. 354 del 1975 (da ora in avanti ord. pen.).
Per effetto di tali disposizioni lì dove sopravvenga un nuovo titolo il Pubblico Ministero deve formulare le proprie richieste al AVV_NOTAIOstrato di Sorveglianza e non può mettere direttamente in esecuzione il nuovo cumulo: il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto.
Dunque vi Ł una norma di legge – diversa da quella di cui all’art. 656 cod.proc.pen. da cui deriva una temporanea ineseguibilità dell’ordine di esecuzione, con attribuzione di poteri valutativi alla magistratura di sorveglianza: nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare o al regime di semilibertà, poichØ l’art. 51 bis ord. pen., nel disporre che il tribunale di sorveglianza decida, entro venti giorni dalla data di
trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza, circa la prosecuzione o la cessazione della misura, non fa alcun riferimento a specifici elementi di valutazione, Ł da ritenere che tali elementi si comprendano, di regola, in quello stesso al quale, come previsto dal medesimo articolo, deve far riferimento il detto magistrato di sorveglianza nel decidere preliminarmente circa la prosecuzione provvisoria o la sospensione della misura, e cioŁ la permanenza o meno delle condizioni indicate dall’art. 47,comma 1, dall’art. 47 ter , comma 1, o dall’art. 50,commi 1-3, ord. pen., i quali attengono essenzialmente ai limiti di pena compatibili con l’applicazione di ciascuna misura; ciò senza che sia, tuttavia, precluso al tribunale di sorveglianza di estendere il raggio della propria valutazione a profili di diversa natura, concernenti le altre condizioni di applicabilità delle misure, allorchØ i nuovi titoli di privazione della libertà, da soli o in collegamento con i preesistenti, appaiano connotati dalla presenza di specifici elementi ragionevolmente riguardabili come suscettibili di incidere anche, indipendentemente dai limiti di pena, sulle dette ultime condizioni (v. Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, P.g. in proc. La Barbera, Rv. 210025 – 01).
Ed Ł il caso di aggiungere che: a) il limite massimo di pena residua per la concedibilità di una misura alternativa non Ł pari ad anni tre – come si afferma nella decisione impugnata – ma Ł pari ad anni quattro di reclusione in ragione dei contenuti di Corte Cost. n. 41 del 2018; b) nel computo della pena residua deve tenersi conto di quanto già espiato in sede di misura alternativa.
Dunque, a parere del Collegio, se Ł vero che nella sequenza procedimentale in cui Ł venuto a trovarsi il NOME (in rapporto alla revoca dell’indulto) la competenza del giudice della esecuzione Ł solo residuale (nel senso che il condannato può rivolgersi al garante della legalità della fase esecutiva lì dove il PM non abbia seguito il procedimento descritto dall’art.51bis ord. pen.), al contempo il contenuto della decisione impugnata non chiarisce se vi sia stata – o meno – la trasmissione degli atti al competente AVV_NOTAIOstrato di Sorveglianza, oltre ad introdurre un elemento in diritto errato in punto di «soglia di residuo pena» idonea a determinare una possibile applicazione di misura alternativa.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino ufficio g.i.p.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME