Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5030 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5030 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME DI COGNOME
R.G.N. 23142/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME(cui01k4de1) nato in MACEDONIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME ( alias COGNOME NOME), attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Opera – Milano. Con detta istanza si chiedeva di dichiarare inefficace il titolo esecutivo costituito da un provvedimento di cumulo RAGIONE_SOCIALE Procura generale presso la Corte di appello di Milano, con cui erano state unificate le pene di cui a due sentenze di condanna emesse nei confronti del suddetto dalle autorità giudiziarie italiane, rilevando che le sentenze erano state riconosciute ed eseguite in Albania.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, COGNOME, deducendo violazione degli artt. 696, 743 e 746 cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983.
Rileva la difesa che: – il suo assistito era condannato dalla Corte di assise di appello di Milano per una serie di reati, con pena residua da scontare pari a anni 9 e giorni 24 di reclusione; – il 31 agosto 2016 era arrestato in Albania ed era avviata la procedura per l’estradizione verso l’Italia ai sensi RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Strasburgo ed altri accordi tra Italia e Albania; – in data 30 settembre 2016 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia italiano, in luogo dell’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura di estradizione, chiedeva al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia albanese di attivare la procedura, prevista dalla suddetta Convenzione e dall’Accordo aggiuntivo firmato il 23.04.2002, di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE condanna in Albania; – la sentenza italiana era, quindi, riconosciuta dal Tribunale di Tirana e successivamente il riconoscimento era confermato dalla Corte di appello di Tirana, con sentenza in data 11.09.2017, con la sola modificazione dell’adozione RAGIONE_SOCIALE misura medica ‘medicazione obbligatoria ambulatoriale’ date le condizioni di salute del condannato che lo rendevano di fatto incompatibile col regime
carcerario.
Evidenziano i difensori che la normativa in materia prevede che, per effetto del riconoscimento, lo Stato di condanna ha l’obbligo di sospendere l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE condanna medesima e la competenza circa l’espiazione RAGIONE_SOCIALE pena passa in toto allo Stato di esecuzione; e che, tuttavia, l’autorità giudiziaria italiana non provvedeva a detta sospensione, effettuando una prima richiesta di estradizione nei confronti di COGNOME all’autorità giudiziaria di Podgoriga (Montenegro) che la respingeva, dando atto dell’avvenuto riconoscimento in Albania e RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE richiesta, nonchØ una seconda richiesta alla Spagna, ove il suddetto era stato arrestato, alla quale sarebbe conseguita l’estradizione in Italia.
Rilevano che la Corte di appello di Firenze ha omesso di considerare l’art. 696 cod. proc. pen., che stabilisce con riferimento ad alcune materie (estradizioni e altro) la prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sulle norme interne.
Osservano che il provvedimento di detta Corte Ł viziato laddove ha omesso di considerare che per la Convenzione di Strasburgo del 1983 l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE condanna, nel caso di riconoscimento, come nel caso in esame, Ł regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che presso detto Stato devono essere acquisite le informazioni necessarie sull’espiazione RAGIONE_SOCIALE pena ai sensi dell’art. 15 di detta convenzione. Aggiunge che, comunque, anche a fronte RAGIONE_SOCIALE mancata risposta circa lo stato del procedimento esecutivo in Albania, lo Stato italiano ha agito in difformità degli accordi internazionali, che gli imponevano di sospendere l’esecuzione in favore dello Stato di esecuzione.
Insiste la difesa, alla luce di dette doglianze, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, l’ordinanza impugnata evidenzia che: – COGNOME COGNOME attualmente detenuto in Italia in esecuzione di una sentenza penale di condanna emessa dall’autorità giudiziaria italiana; dalla nota del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 2.8.2024 risulta che l’Albania con sentenza dell’11/09/2017 aveva riconosciuto la sentenza penale italiana, disponendo l’adozione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE ‘medicazione obbligatoria ambulatoriale’; – niente altro risulta pervenuto dalle autorità albanesi dopo detta data, nonostante reiterate richieste, di cui le ultime del 19 luglio 2024 e del 7 agosto 2024, con cui si chiedeva a dette autorità si comunicare se la pena cui si fa riferimento fosse stata interamente espiata in Albania; – il RAGIONE_SOCIALE, con la stessa nota, ha allegato una sentenza dell’autorità giudiziaria del Montenegro del 27/01/2020, con la quale si respingeva la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia ritenendosi la pena inflitta in Italia già scontata in Albania; – detta sentenza non può, per evidenti motivi e anche per mancanza di ulteriori allegati, fornire prova del fatto che la pena inflitta a COGNOME sia stata effettivamente ed interamente scontata; – ugualmente i documenti prodotti dalla difesa non possono essere considerati come aventi valore ufficiale, mancando una formale attestazione, per così dire di chiusura, circa l’avvenuta completa esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura disposta in Albania in sostituzione RAGIONE_SOCIALE pena inflitta in Italia; – poichØ, come fondatamente lamentato dal difensore, bisogna dare un esito formale alla vicenda, non si può che respingere il ricorso per la mancanza di prova che la pena inflitta in Italia sia stata effettivamente e completamente scontata in Albania con misura alternativa.
In atti vi Ł provvedimento RAGIONE_SOCIALE Procura generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di appello di Firenze che, nel trasmettere gli atti con parere contrario alla declaratoria di
sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo in espiazione al Giudice dell’esecuzione, segnala che, per quanto evincibile dall’intero carteggio, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE privazione RAGIONE_SOCIALE libertà conseguente all’arresto provvisorio del catturando a fini estradizionali, avvenuto in Albania il 14 agosto 2016, le autorità albanesi non hanno dato corso a nessuna attività esecutiva RAGIONE_SOCIALE summenzionata decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Tirana, a far data dalla sua definitività – con il soggetto ormai libero dopo il rilascio e poi espatriato in vari paesi europei tra cui il Montenegro – e neppure in esito alla sua recente cattura in Spagna (6 febbraio 2023) e alla di lui consegna in Italia (16 marzo 2023). In detto provvedimento si fa presente che il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano segnalava, con provvedimento del 27 gennaio 2021, che le stesse autorità albanesi avevano comunicato che COGNOME, a tale data, non aveva ‘espiato la pena che gli Ł stata inflitta con la sentenza di riconoscimento’, con specifica dichiarazione del RAGIONE_SOCIALE albanese in data 12 gennaio 2021. Si sottolinea, inoltre, che la mancata integrale esecuzione in territorio albanese RAGIONE_SOCIALE pena di cui al titolo esecutivo emesso nei confronti del condannato – anni 9, mesi 3 e giorni 22 di reclusione, oltre mesi 7 di reclusione, cumulatisi in virtø RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Firenze del 12 luglio 2012 – pur tenendosi conto del presofferto complessivo di circa due anni di reclusione, non preclude l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena da parte dell’autorità giudiziaria italiana in territorio italiano, con fine pena nel febbraio 2032, considerato che il principio del ne bis in idem internazionale, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità Ł assurto a rango di principio generale nel delimitato ambito dei paesi aderenti all’Unione europea, ai quali alla data del suddetto provvedimento la Repubblica di Albania era estranea; e che, pertanto, Ł del tutto legittima l’esecuzione nel nostro paese delle sentenze definitive dell’autorità giudiziaria italiana riconosciute in Albania, ma non eseguite.
Risulta, quindi, che il condannato, rimesso in libertà dopo la sentenza di riconoscimento, si Ł da subito sottratto alle prescrizioni imposte e comunque all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura e che la Corte di appello di Firenze si Ł attivata per le informazioni senza ricevere risposte.
Il ricorso, non provando il contrario, ossia che l’esecuzione fosse già iniziata in Albania, e insistendo sul fatto che dopo il riconoscimento in detto Stato lo Stato di condanna (Italia) avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione in favore dello Stato di esecuzione (Albania), per la prevalenza delle convenzioni e il diritto internazionale generale sulle norme interne, anche in assenza di una collaborazione da parte di quest’ultimo Stato (che, a fronte di dati che fanno ritenere neppure iniziata l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena, non ha offerto alcuna informazione in relazione a detta esecuzione, forse del tutto verosimilmente per averla già fornita con la risposta ufficiale del 2021), si rivela infondato.
Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME