Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20695 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20695 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento del 22 giugno 2023 in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze avanzate da RAGIONE_SOCIALE volte ad ottenere la misura alternativa alla detenzi dell’affidamento in prova ex art. 47-quater legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) ovvero, in subordine, della semilibertà relativamente alla pena inflitt la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 27 gennaio 202 irrevocabile il 28 febbraio 2020, con la quale è stata riconosciuta la sente condanna della Corte di appello della Svezia occidentale in data 6 marzo 201 irrevocabile l’11 aprile 2018.
A ragione della decisione, premessa «l’applicazione della normativ nazionale vigente in materia di ordinamento», ha valorizzato, quanto alla mis più ampia, che la pena da espiare superava il limite previsto dall’art. 47 Or e, quanto alla semilibertà, che non risultava espiato il quantum di pena previsto dall’art. 50 Ord. pen, la pena in esecuzione essendo relativa a uno dei reati all’art. 4-bis Ord. pen.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, e – con unico, articolato – deduce in primo luogo la violazione degli 735 e 738 cod proc. pen. per aver il Tribunale di sorveglianza, limitan all’applicazione delle norme nazionali, fatto cattivo uso del principio second l’adattamento della pena inflitta con sentenza straniera riconosciuta in deve essere eseguito rispettando la decisione straniera, con conseguente div di aggravamento da parte dell’ordinamento nazionale del trattament sanzionatorio spettante sulla base della normativa straniera.
2.1. Al riguardo, il ricorrente osserva che, con sentenza della Cor appello di Ancona del 27 gennaio 2020, era stata riconosciuta nei suoi confro ai fini dell’esecuzione in Italia, la sentenza della Corte di appello della Occidentale del 6 marzo 2018, che l’aveva condannato alla pena di otto anni reclusione per il reato di traffico illecito d’ingente quantitativo di stupefacente, riconducibile alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 80, c d.P.R. 309 del 1990 e, dunque, riconnpreso nell’art. 4-bis Ord. pen.
Come risulta dal certificato redatto ai sensi dell’art. 4 della decisione del Consiglio 2099/909/J1-1A (allegato al ricorso ai fini dell’autosufficien condannato, alla data del 27 settembre 2022, aveva espiato 2/3 della p complessiva inflitta. Ciò che gli avrebbe consentito l’accesso al beneficio liberazione condizionale previsto dall’ordinamento svedese quale automatic relase.
Il Tribunale, affermando il principio secondo cui l’esecuzione è soggetta a legge italiana ai sensi dell’art. 738 cod. proc. pen., ha trascurato il pacifico, prescritto dagli art 735 cod. proc. pen. e 10 della Convenzion Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, in virtù del quale il tratt sanzionatorio non può essere più grave di quello previsto dalla normati straniera.
2.2. Sotto altro profilo, lamenta l’assenza di motivazione in punt mancata sostituzione della liberazione condizionale accordata all’estero con misura prevista dall’art. 176 c.p. Pur ove non si voglia ritenere l’istitu liberazione condizionale straniera quale automatic relase, in ogni caso il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto sostituire la misura estera con que prevista dalla normativa nazionale, avendo altresì riguardo al fatto che, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 735, comma 4, cod proc. nel prevedere detta sostituzione, non pone come condizione né la natur giurisdizionale dell’autorità concedente, né la piena equivalenza o assirnila dell’istituto straniero a quello nazionale, sottraendo al giudice nazionale potere di apprezzamento discrezionale (Sez. 1., n. 3876 del 3/6/199 Rotterdam Rv. 205344).
Deduce, inoltre, la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza o men del requisito del sicuro ravvedimento.
2.3. Infine, si duole della mancanza risposta alla richiesta di scorporo pena già espiata in esecuzione della condanna emessa dalla Corte di appel della Svezia Occidentale.
Il Tribunale avrebbe dovuto uniformarsi al principio consolidato secondo cui in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, occor procedere allo scioglimento del cumulo ai fini dell’ammissione ai benef penitenziari, nel caso in cui sia presente un reato ostativo per il q condannato abbia espiato la parte di pena ad esso relativa. Ove lo scorporo fo stato eseguito, il condannato avrebbe avuto accesso ad entrambe le misure.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto c requisitoria scritta depositata in data 27 novembre 2023, ha chiesto il riget ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato dev’essere annullato per le ragioni ch s’indicano appresso.
Osserva in primo luogo il Collegio come la motivazione del Giudice specializzato sia affatto contraddittoria, laddove per un verso fa riferimento misura alternativa di cui all’art. 47-quater Ord. pen., che consente il superamento dei limiti di pena previsti per l’affidamento in prova, e dall’ pone proprio quei limiti a fondamento del proprio provvedimento reiettivo dell più ampia misura invocata.
In secondo luogo il Tribunale di sorveglianza ha del tutto trascurat principi consolidati, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cu tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito 738 cod. proc. pen., per cui l’esecuzione della pena è soggetta alla l italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inf nell’ordinamento straniero, prescritto dall’art. 735, comma terzo cod. proc. e dall’art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle pers condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, guisa che, al fine di stabilire l’esatta posizione giuridica esecutiva del cond e i benefici già maturati secondo l’ordinamento straniero, occorre far riferim al momento del trasferimento in Italia per l’espiazione della pena» (Sez. n. 11425 del 11/02/2004, COGNOME, Rv. 227821). Si è, in particolare, chiarito «L’adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini del esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marz 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti condannato durante l’esecuzione all’estero. A tal fine, deve essere accert anche mediante idonea documentazione da richiedersi all’autorità straniera, se momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, second l’ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici» (Sez. 21358 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270584). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto tale ultimo profilo, osserva il Collegio come – diversamente da quan affermato dal ricorrente – la mera allegazione del certificato ai sensi dell della decisione quadro del Consiglio 2099/909/JHA da parte dell’istante no avrebbe in alcun modo consentito l’automatica applicazione della misura dell liberazione condizionale conseguita secondo l’ordinamento giuridico svedese.
Ciò perché il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 – che ha att nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GA del Consiglio dell’Unione europea, del 27 novembre 2008, relativ all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, tra Paesi dell’Uni delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale,
impongano obblighi e prescrizioni rientranti nel catalogo di cui all’art. 4 del legislativo, in vista dell’esecuzione da svolgersi in altro Paese membro – no recepito l’art. 17, quarto comma, della menzionata decisione quadro, second cui «Gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazi anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislaz nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il dir alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento». L’art. del d.lgs. n. 38 del 2016, invero, prevede che «Quando è pronunciata sentenz di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applic altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena es nello Stato di emissione è computata ai fini dell’esecuzione» e che «prima d trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo Stato di emissione ch abbia fatto richiesta delle disposizioni applicabili alla persona condannat materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto».
Non v’è, dunque, alcuna possibilità di un’applicazione automatica dell’istit della liberazione condizionale di cui all’ordinamento giuridico svedese, beneficiare del quale il condannato deve dare prova di aver seguito la procedu di cui agli art 17 e s. del citato decreto legislativo.
E, tuttavia, la motivazione del Tribunale di sorveglianza si palesa del t carente, posto che – a fronte di un’articolata e documentata richiest detenuto di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova servizio sociale, ovvero, in subordine, della semilibertà, previo “scorporo” d liberazione condizionale conseguita secondo l’ordinamento svedese, la cu sentenza di condanna del 6 marzo 2020 è stata riconosciuta nel nostr ordinamento – il provvedimento si è limitato a una laconica, quanto apoditti affermazione, richiamata in premessa, in punto di necessità dell’applicazi della normativa nazionale.
S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di sorveglianza di Roma, per un nuovo esame ossequiante dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d sorveglianza di Roma.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente