Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME *COGNOME*COGNOME COGNOME a ottenere l’emissione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse in adeguato conto il riconosciuto vincolo del continuazione tra le sentenze di cui ai n. 3) e 5) del provvedimento impugnato e, in caso di superamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen., proced all’individuazione della nuova data di fine pena.
A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione, dato atto dell’avvenu riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. tra sentenze di cui sopra, illustrate le censure opposte dalla difesa all’ordi esecuzione delle pene concorrenti e richiamati i condivisi principi di dir espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato correttamente il provvedimento impugnato aveva proceduto alla formazione di quattro cumuli parziali e che non risultava che vi fossero porzioni di pena espi sine titulo.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale in riferimento agli art. 78 cod. pen. e 125 e 666 cod proc. pen. punto di ritenuta correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Secondo il ricorrente, nel caso che ci occupa, il Giudice dell’esecuzion avrebbe fondato la propria decisione sulla sola base dell’indicazione della data commissione del reato svolta dai Giudici di merito, mentre avrebbe dovuto verificare se COGNOME, dopo l’inizio della sua carcerazione il 2.11.2006, ave protratto la sua condotta partecipativa fino alla dissociazione, avvenuta i marzo 2010, come da formale dichiarazione fatta pervenire all’Autorità giudiziaria.
Inoltre, lamenta che – una volta applicati i corretti criteri per la formaz del cumulo – la pena della sentenza sub 13), portata in un cumulo parziale a s stante, sarebbe stata interamente già espiata ‘
2.2. Con il secondo denuncia l’esistenza di un errore aritmetico, segnalat dalla difesa sia nell’istanza, sia nella memoria integrativa, consistito nell’ l’Ufficio requirente calcolato l’intera pena inflitta al condannato nel giudiz cognizione, senza tener conto della riduzione ex art. 81 cod. pen., poiché
Giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti di cui sentenze indicate nell’ordinanza in data 10 luglio 2020, allegata all’istanza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 giugno 2024, ha chiesto il riget ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo, con il quale il ricorrente pretende da parte del Giudi dell’esecuzione la rivalutazione della data di commissione del reato indicata ne sentenze di merito divenute cosa giudicata, è manifestamente infondato poiché si pone in evidente contrasto con il consolidato principio espresso da que Corte secondo cui «in sede esecutiva non è consentito modificare la data de commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato» quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spad Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238380).
Ciò è possibile fare, invece, soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; in tale evenienza, il giudice dell’esecuzione prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti de procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desume l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione c demandata” (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, COGNOME, rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202430).
Nel caso che ci occupa la data di commissione del reato giudicato con la sentenza sub 13), ossia quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., è stata in con assoluta precisione da parte dei Giudici di merito che – a fronte di contestazione aperta da parte della Pubblica accusa – l’hanno correttament contenuta, alla stregua delle risultanze processuali, fino alla dissociazion COGNOME dal sodalizio di appartenenza, intervenuta il 25 marzo 2010 con formale missiva. Tale indicazione, che non ha mai costituito oggett d’impugnazione, è divenuta irrevocabile e sulla stessa il Giudice dell’esecuzio non può incidere.
Conseguentemente è corretta l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, solo genericamente avversata dalla difesa, secondo cui quello giudicato con la sentenza sub 13) è «nuovo reato commesso dopo la carcerazione, iniziata il 2.11.2006», così com’è del tutto destituita di fondame la prospettazione del ricorrente secondo cui la relativa pena sareb completamente espiata.
Il secondo motivo di ricorso è a-specifico, poiché il ricorrente non indic con precisione in cosa sia consistito il denunciato errore, limitand genericamente a dubitare che, nella formazione del cumulo, sia stato tenuto i considerazione il fatto dell’avvenuto riconoscimento della continuazione tra pi reati giudicati dalle sentenze in esso inserite.
La doglianza non si confronta con la piana motivazione del Giudice dell’esecuzione che dà espressamente atto della circostanza che i provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, a p. 20, mostra di aver tenuto conto della disciplina del reato continuato, così come riconosciuta co provvedimento in data 1° luglio 2022, adottato dal Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Napoli quale giudice dell’esecuzione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto dell’art. 6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Cort cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento della somma, ritenuta congrua, tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente