Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8326 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 08/08/1977 avverso l’ordinanza del 22/08/2024 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annulla mento con rinvio dell’ordinanza, limitatamente ai reati sub b. ed h. della sentenza di cui al n. 12 del c ertificato del casellario giudiziale
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta a ottenere l’emissione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse in adeguato conto dell’epoca di commissione dei reati contestati sub a., b. e h. della sentenza indicata al n. 12 del certificato del casellario e, in caso di superamento del limite di cui all’art. 78 cod. pen., procedesse all’individuazione della data del nuovo fine pena.
A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione, illustrate le censure opposte dalla difesa all’ordine di esecuzione delle pene concorrenti e richiamati i condivisi principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che la condotta associativa di cui al capo a. della sentenza sub 12) era contestata da ottobre 2005 a luglio 2009, con contestazione chiusa; ciò che escludeva in radice la possibilità per il Giudice dell’esecuzione di verificare, attraverso un’accurata analisi degli elementi a disposizione anche desunti dai giudizio di merito, la data di commissione del reato, la cui indicazione era invero certa.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Arena, per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME e – con un unico motivo – denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione di legge in punto di ritenuta correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Secondo il ricorrente tutti i reati giudicati con la sentenza n. 12) sarebbero stati commessi in epoca anteriore all’inizio dell’espiazione della pena. In particolare, quanto al reato sub a., censura l’illogicità della motivazione con cui il Giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare l’esatta epoca di commissione del reato associativo. Una volta applicati i corretti criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per la formazione del cumulo, la pena della sentenza sub 12), avrebbe dovuto essere interamente portata in un unico ordine di esecuzione di pene concorrenti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 ottobre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente ai reati sub b. ed h. di cui alla sentenza n. 12).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate.
Fermo Ł, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira a evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, Ł riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere a ulteriore cumulo, non piø sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279182; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278939; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, COGNOME, Rv. 261197).
2.1. Pertanto, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui Ł cessata l’esecuzione (Sez.5,n.50135del27/11/2015, COGNOME, Rv.265966. In motivazione, la S.C. ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’esecuzione di una di esse). E, si Ł ancora precisato che, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicchØ che non Ł consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537).
2.2. Ove si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire al computo della custodia cautelare subita sine titulo per piø fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell’inizio della detenzione senza titolo e stabilire l’aliquota di sanzione del relativo frammento
di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta (Sez. 1, Sentenza n. 36859 del 08/06/2021, COGNOME, Rv. 282033; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275327).
Tanto premesso, venendo al caso che ci occupa, il motivo con il quale il ricorrente pretende, da parte del Giudice dell’esecuzione, la rivalutazione della data di commissione del reato associativo indicata nelle sentenze di merito divenute cosa giudicata, Ł manifestamente infondato, poichØ si pone in evidente contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui «in sede esecutiva non Ł consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato» quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380).
Ciò Ł possibile fare, invece, soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commissi delicti non Ł indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; in tale evenienza, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli Ł demandata” (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, COGNOME, rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202430).
Nel caso di specie, la data di commissione del reato di cui all’art. 74 Dp.r. N. 309 del 1990, giudicato con la sentenza sub 12) Ł stata indicata con assoluta precisione da parte dei Giudici di merito, coerentemente con la contestazione cd. chiusa e, cioŁ, con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, da ottobre 2005 a luglio 2009, contenuta nell’imputazione. Tale indicazione, che non ha mai costituito oggetto d’impugnazione, Ł divenuta irrevocabile e sulla stessa il Giudice dell’esecuzione non può incidere per le ragioni appena indicate.
Conseguentemente Ł corretta l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, solo genericamente avversata dalla difesa, secondo cui il reato associativo giudicato con la sentenza sub 12) Ł un reato commesso dopo la carcerazione, iniziata il 24 febbraio 2009, così com’Ł del tutto destituita di fondamento la prospettazione del ricorrente secondo cui la relativa pena sarebbe completamente espiata.
Del tutto generica Ł, poi, la parte del motivo attinente ai sub b. e h. che, difatti, la difesa assertivamente afferma essere stati commessi in epoca antecedente all’inizio dell’espiazione della pena.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI
Il Presidente NOME COGNOME