Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9605 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in ALBANIA il 02/07/1986 avverso l’ordinanza del 26/09/2024 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di Genova
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato l’ordinanza in data 30 settembre 2021 con la quale era stata applicata in favore di NOME COGNOME la misura dell’affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), da eseguirsi in Germania, a causa della non eseguibilità della stessa per rifiuto dell’autorità giudiziaria tedesca cui era stata affidata l’esecuzione della misura su richiesta del condannato.
1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza in data 30 settembre 2021, aveva accolto l’istanza avanzata nell’interesse del condannato di affidamento in prova al servizio sociale per espiare, in Germania, in forma alternativa la pena di due anni e sei mesi di reclusione inflitta con sentenza della Corte d’appello di Genova in data 16 gennaio 2019, irrevocabile il 3 marzo 2019, per un reato commesso dal luglio 2009 al 14 agosto 2011.
Il condannato, infatti, aveva richiesto e ottenuto di eseguire la misura alternativa presso il proprio domicilio in Germania, sicchØ il Tribunale di sorveglianza, in applicazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI, recepita con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, aveva disposto la misura, indicando che l’esecuzione della stessa in Germania era subordinata al riconoscimento della ordinanza da parte dell’autorità giudiziaria competente del paese di destinazione.
1.2. Con nota in data 23 maggio 2023 del Ministero della giustizia veniva trasmessa la informativa del Procuratore di Lipsia che comunicava la non eseguibilità della ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova in data 30 settembre 2021 perchØ, fra l’altro, il condannato non era titolare di permesso di soggiorno sul suolo tedesco, circostanza ostativa, secondo la legislazione di quel Paese, all’applicazione ed esecuzione del provvedimento giudiziario italiano.
A seguito di detta comunicazione, il Procuratore generale della Corte d’appello di Genova investiva il Tribunale di sorveglianza della richiesta di revoca della precedente ordinanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in territorio tedesco.
Dopo varie udienze di rinvio, disposto su richiesta di parte, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la propria precedente ordinanza di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 3 Cost., 47 e 51ter ord. pen., decreto legislativo n. 38 del 2016, e il vizio della motivazione con riguardo alla revoca dell’ordinanza in data 30 settembre 2021.
Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l’autorità giudiziaria tedesca aveva comunicato di non autorizzare l’esecuzione della misura disposta dal Tribunale di sorveglianza di Genova per due ordini di ragioni: le autorità italiane non avevano fornito una serie di informazioni necessarie per l’esecuzione del provvedimento, nonostante il sollecito già inviato nel marzo 2022; la mancanza del permesso di soggiorno a risiedere in Germania non Ł una circostanza ostativa all’esecuzione della misura alternativa, secondo la giurisprudenza italiana (Sez. 1, n. 40131 del 2024).
Del resto, il condannato Ł in procinto di contrarre matrimonio in Germania con una cittadina albanese, con la quale convive, che Ł in possesso di regolare titolo di soggiorno; egli sta curando le pratiche per il riconoscimento in Germania del precedente divorzio disposto dall’autorità giudiziaria albanese.
D’altra parte, Ł illegittima la revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale poichØ non vi Ł stata alcuna violazione da parte del condannato.
Il Tribunale di sorveglianza, in ogni caso, avrebbe dovuto valutare la posizione del condannato per applicare una misura diversa dalla espiazione della pena alla luce della invocata interpretazione adeguatrice dell’articolo 51ter ord. pen., non sussistendo, comunque, alcun ostacolo alla espiazione della pena nelle forme della detenzione domiciliare all’estero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Va, anzitutto, chiarito che il provvedimento impugnato non ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ma ha revocato la precedente ordinanza che lo applicava.
Tale originaria ordinanza, infatti, era espressamente sottoposta alla condizione sospensiva del riconoscimento, da parte dell’autorità giudiziaria tedesca, della eseguibilità del provvedimento italiano, alla luce delle previsioni contenute nella già richiamata Decisione Quadro GAI.
2.1. La premessa consente, dunque, di inquadrare correttamente il provvedimento impugnato, non già in termini di revoca della misura alternativa per comportamenti con essa incompatibili, ma piuttosto per la impossibilità di dare esecuzione, nello stato richiesto, alla misura alternativa disposta
dall’autorità giudiziaria italiana.
2.2. D’altra parte, come il ricorso non contesta, la non eseguibilità Ł stata affermata dall’autorità giudiziaria tedesca sulla base di due concorrenti ragioni, la seconda delle quali Ł esclusivamente attribuibile al condannato che non era dotato e non si Ł dotato del permesso di soggiorno per risiedere in quel Paese, così rendendo non eseguibile il provvedimento che aveva invocato e ottenuto dall’autorità giudiziaria italiana.
¨, dunque, non decisiva la censura, peraltro meramente labiale, secondo la quale l’autorità giudiziaria italiana sarebbe rimasta inerte di fronte alle richieste di quella tedesca, poichØ resta comunque non contestato che l’esecuzione della misura alternativa Ł stata rifiutata dall’autorità tedesca per mancanza di un presupposto soggettivo che attiene al condannato.
2.3. In mancanza domicilio o residenza in Italia e in considerazione del rifiuto già espresso dall’autorità giudiziaria tedesca, nessuna valutazione doveva essere compiuta per la applicazione di misure alternative para-detentive.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME