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Esecuzione pena estero: no a misure alternative in UK

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile procedere all’esecuzione di una pena estero, specificamente una misura alternativa come l’affidamento in prova, nel Regno Unito. La decisione si fonda sul fatto che, a seguito della Brexit, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE e, pertanto, la Decisione Quadro 2008/947/GAI non è più applicabile. La Corte ha chiarito che né l’Accordo di Cooperazione UE-UK né altri strumenti internazionali, come la Convenzione di Strasburgo, colmano questo vuoto normativo per le sanzioni non detentive.

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Pubblicato il 25 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Esecuzione Pena Estero: Stop alle Misure Alternative nel Regno Unito Post-Brexit

La questione dell’esecuzione pena estero assume contorni complessi dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino italiano, residente nel Regno Unito, che chiedeva di poter scontare la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale nel suo paese di residenza. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio chiaro: le norme europee che consentivano tale trasferimento non sono più applicabili al Regno Unito.

I Fatti del Caso

Un uomo, condannato in Italia, aveva presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza per essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, chiedendo di poterla svolgere nel Regno Unito, dove risiedeva e aveva un progetto di vita e inserimento sociale. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, motivando la decisione con l’uscita del Regno Unito dall’UE, che rendeva inapplicabile la Decisione Quadro 2008/947/GAI, strumento normativo che disciplina proprio il reciproco riconoscimento delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive tra Stati membri.

La difesa del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Brexit non implicasse una rinuncia alla tutela dei diritti fondamentali e che esistessero altri strumenti internazionali, come la Convenzione di Strasburgo del 1983, idonei a consentire il trasferimento, come indicato in una circolare ministeriale del 2019.

La Decisione della Corte di Cassazione e l’Esecuzione Pena Estero

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il punto centrale della sentenza è netto: la possibilità di eseguire una misura alternativa come l’affidamento in prova in un altro Stato era legata all’appartenenza di quest’ultimo all’Unione Europea e alla specifica attuazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI. Poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dal 1° gennaio 2021, tale strumento normativo ha perso ogni efficacia nei suoi confronti.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione sulla base di diverse argomentazioni giuridiche precise.

L’inapplicabilità della Decisione Quadro 2008/947/GAI

Il primo e fondamentale motivo del rigetto risiede nell’ambito di applicazione testuale della Decisione Quadro. Essa è stata concepita per funzionare all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione Europea e si applica esclusivamente agli Stati membri. Con la Brexit, il Regno Unito è diventato a tutti gli effetti un paese terzo rispetto a questo sistema di cooperazione giudiziaria.

Il Ruolo dell’Accordo di Cooperazione UE-Regno Unito

La difesa aveva fatto riferimento a una circolare ministeriale che ipotizzava soluzioni per uno scenario di recesso senza accordo (no deal). La Corte ha sottolineato che tale scenario non si è verificato. Le relazioni tra UE e Regno Unito sono ora regolate dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 24 dicembre 2020. Questo accordo, pur disciplinando la cooperazione giudiziaria in materia penale, non ha esteso l’applicabilità della Decisione Quadro 2008/947/GAI al Regno Unito, lasciando un vuoto normativo per quanto riguarda il trasferimento delle misure non detentive.

La Distinzione con Altri Strumenti Internazionali

La Corte ha anche smontato l’argomento basato sulla Convenzione di Strasburgo del 1983. I giudici hanno chiarito che tale convenzione riguarda un’ipotesi diversa: il trasferimento delle persone condannate per l’esecuzione delle sole pene detentive (cioè la detenzione in carcere). Non è quindi applicabile a misure alternative come l’affidamento in prova, che hanno natura e finalità differenti. La confusione nasceva da un’errata interpretazione della circolare ministeriale, che citava la Convenzione come sostitutiva di un’altra Decisione Quadro (la 2008/909/GAI), relativa appunto alle pene detentive.

Le Conclusioni

La sentenza traccia una linea netta: allo stato attuale della legislazione, non esiste una base giuridica per consentire l’esecuzione pena estero di una misura alternativa italiana nel Regno Unito. L’uscita dall’Unione Europea ha interrotto i meccanismi di cooperazione che lo permettevano, e il nuovo accordo non li ha ripristinati. Di conseguenza, chi viene condannato in Italia a una misura alternativa deve necessariamente eseguirla sul territorio nazionale, anche se residente all’estero in un paese non-UE. Questa pronuncia evidenzia un’importante lacuna nella cooperazione giudiziaria post-Brexit, con significative implicazioni pratiche per i cittadini coinvolti.

È possibile scontare una misura alternativa alla detenzione, come l’affidamento in prova, nel Regno Unito dopo la Brexit?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, non è più applicabile la Decisione quadro 2008/947/GAI, che regolava il trasferimento di tali misure tra Stati membri.

L’accordo di cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito prevede il trasferimento delle misure alternative?
No. La sentenza chiarisce che l’accordo post-Brexit non ha previsto l’applicabilità al Regno Unito della Decisione quadro 2008/947/GAI, né ha introdotto strumenti analoghi per le misure non detentive.

La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate può essere utilizzata per l’affidamento in prova?
No. La Corte ha precisato che la Convenzione di Strasburgo del 1983 riguarda esclusivamente il trasferimento per l’esecuzione di pene detentive (in carcere) e non è applicabile a misure alternative come l’affidamento in prova.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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