Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37667 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 18/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18.12.2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato una richiesta di NOME COGNOME di misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova da svolgersi nel Regno Unito, Paese nel quale risiede, in quanto si tratta di Stato fuoriuscito dall’Unione RAGIONE_SOCIALE a cui non risulta piø applicabile la decisione quadro 2008/947/GAI, come affermato anche da una nota del dipartimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 3.7.2024 acquisita agli atti.
2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui deduce innanzitutto violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. pen., 27 e 111 Cost., 5 d.lgs. n. 161 del 2010, 2, 9, 10 e 19 L. 334/1988, 3, punto 5), RAGIONE_SOCIALE‘allegato 2/2019 alla circolare ministeriale n. 7/2019.
Il ricorso evidenzia che l’istante aveva sostenuto che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione RAGIONE_SOCIALE non implicasse alcuna rinuncia alla tutela dei diritti fondamentali, con la conseguenza che si dovesse ritenere mantenuto l’impegno del Regno Unito stesso nei confronti dei principi RAGIONE_SOCIALE Convenzione RAGIONE_SOCIALE dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo.
All’udienza del 18.12.2024 dinanzi al Tribunale di sorveglianza, la difesa, poi, produceva la circolare ministeriale n. 7/2019 che, all’art. 3, n. 5, RAGIONE_SOCIALE‘allegato 2/2019, elencava gli strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei a partire dalla data di recesso nel Regno unito. In tale elenco veniva espressamente indicata la Convenzione sul trasferimento RAGIONE_SOCIALEe persone condannate del 1983, nella quale all’art. 19 si fa espressa previsione a carico RAGIONE_SOCIALE Stati non membri di adesione alla Convenzione. La stessa circolare, al capoverso 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, ha previsto che la convenzione potesse trovare applicazione anche in luogo RAGIONE_SOCIALE decisione quadro 2008/909.
Nell’ordinanza impugnata, invece, non si fa alcuna menzione di tale circolare.
Il ricorso deduce, in secondo luogo, anche il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione di rigetto del Tribunale di sorveglianza, ritenendola contraddittoria e illogica, in quanto omette di spiegare in base a quali principi si debba ritenere superata la possibilità di concedere la misura alternativa, in presenza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni normative indicate nell’istanza, come integrate con la circolare prodotta all’udienza.
Inoltre, il ricorso allega un’ulteriore dato che, sebbene non presente agli atti, non poteva sfuggire all’estensore del provvedimento impugnato, ii quale fu al tempo stesso estensore RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con cui in data 9.5.2022 il Magistrato di sorveglianza di Palermo respinse la misura di sicurezza RAGIONE_SOCIALE libertà vigilata, dando atto però anche del progetto di vita di COGNOME e del suo percorso verso l’inserimento sociale nel Regno Unito.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.7.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che le prospettazioni difensive sono svolte unicamente in termini teorici e de jure condendo , in presenza, allo stato, di una impossibilità materiale di applicare in via analogica la decisione n. 2008/947, come espressamente indicato dal RAGIONE_SOCIALE interpellato e come indicato nelle decisioni che richiedono come presupposto l’appartenenza alla Unione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato ove deve svolgersi la misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Questa Corte ha già affermato che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista RAGIONE_SOCIALE sorveglianza, RAGIONE_SOCIALEe misure di sospensione condizionale e RAGIONE_SOCIALEe sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento Ł assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere (Sez. 1, n. 16942 del 15/5/2020, Mancinelli, Rv. 279144 – 01).
Il punto Ł che il Regno Unito di Gran Bretagna ha receduto dall’Unione RAGIONE_SOCIALE e che dal 1° gennaio 2021 non ne Ł piø uno Stato membro.
Invece, la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008 si applica testualmente solo agli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso censura, piuttosto, l’omessa applicazione, nel caso di COGNOME, RAGIONE_SOCIALE circolare adottata l’8.4.2019 dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Ora, l’allegato n. 2/2019 di tale circolare aveva espressamente indicato, tra gli strumenti giuridici di cooperazione RAGIONE_SOCIALE penale che non potevano piø trovare applicazione a partire dalla data di recesso del Regno Unito dall’Unione RAGIONE_SOCIALE, proprio la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008.
Il ricorrente, però, evidenzia che lo stesso allegato aveva indicato, tra gli strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei, la Convenzione sul trasferimento RAGIONE_SOCIALEe persone condannate di Strasburgo del 21.3.1983, da usare – per quanto scritto nella circolare in questione – ‘per il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe persone condannate in luogo RAGIONE_SOCIALE decisione quadro 2008/909/GAI’.
SenonchØ, a prescindere dal merito RAGIONE_SOCIALE osservazione (la decisione quadro 2008/909/GAI, infatti, Ł altro dalla decisione quadro 2008/947/GAI e riguarda la sola esecuzione nell’Unione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe pene detentive o RAGIONE_SOCIALEe misure privative RAGIONE_SOCIALE libertà personale), il ricorso trascura, prima ancora, di considerare che la circolare del 2019 riguardava espressamente la attività di informazione RAGIONE_SOCIALE Uffici giudiziari per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione RAGIONE_SOCIALE avvenisse senza accordo (c.d. no deal scenario ).
Ma il 1° gennaio 2021 Ł entrato in vigore l”Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra’ del 24 dicembre 2020.
La materia RAGIONE_SOCIALE cooperazione RAGIONE_SOCIALE penale Ł ora regolata dalla Parte Terza RAGIONE_SOCIALE‘Accordo, che non ha previsto l’applicabilità al Regno Unito RAGIONE_SOCIALE decisione quadro 2008/947/GAI, come peraltro confermato al Tribunale di sorveglianza di Palermo dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha dettagliatamente specificato in una nota del 2024 l’insussistenza dei presupposti normativi per dare seguito alla richiesta di COGNOME di esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura alternativa nel Regno Unito (precisando anche, tra l’altro, che la Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 riguarda la esecuzione RAGIONE_SOCIALEe sole pene detentive).
Di conseguenza, la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008 – in virtø RAGIONE_SOCIALE quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova di persona condannata dall’autorità RAGIONE_SOCIALE italiana possa avere luogo in un altro Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE – resta non applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna, in quanto non piø Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE.
NØ si può sostenere – come nel ricorso – che una soluzione diversa derivi dal fatto che la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione RAGIONE_SOCIALE non implichi alcuna rinuncia di quello Stato alla tutela dei diritti fondamentali, in conformità dei principi RAGIONE_SOCIALE Convenzione RAGIONE_SOCIALE dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo.
¨ vero che l’art. 524 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di cooperazione prevede che nulla ‘modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione RAGIONE_SOCIALE dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE‘.
Ma si tratta di previsione che riguarda un diverso profilo non involto dalla decisione qui impugnata, e cioŁ che l’Accordo di cooperazione serve a garantire che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE cooperazione RAGIONE_SOCIALE con l’Unione RAGIONE_SOCIALE, il Regno Unito si impegni a rispettare al suo interno i diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE persona.
Questo aspetto avrebbe potuto, in ipotesi, venire in rilievo se l’autorità RAGIONE_SOCIALE italiana avesse posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza del condannato il rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali in caso di esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura alternativa nel Regno Unito.
Ma il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha fondato la sua decisione sul mero rilievo RAGIONE_SOCIALE non applicabilità al Regno Unito RAGIONE_SOCIALE decisione quadro 2008/947/GAI (il che, peraltro, determinerebbe anche problemi di esecuzione di una eventuale decisione favorevole, come espressamente rappresentato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al Tribunale stesso che aveva chiesto chiarimenti).
Per quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME