Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6983 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH 3lRC(.1.4k ., GLYPH comr (A) 3- D (net A i 5( c-0 4 3-92 GLYPH JATZ) duI ii:->t , à-.9 I
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 23 maggio 2023 il Tribunale di Sorveglianza d Firenze ha dichiarato la inefficacia della ordinanza con cui in data 26 maggio 2 era stata disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova nei confro COGNOME NOMENOME
1.1 Al fine di comprendere la questione sottesa occorre ripercorrere, sia pu breve, l’iter del procedimento.
NOME NOME, condannato in via definitiva alla pena di anni due e mesi due reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta commessi nel 2008, è richiedent misura alternativa ed è domiciliato in Spagna.
2.1 Una prima decisione reiettiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firen In data 13 giugno 2019 è stata annullata con rinvio da questa Prima Sezione Pena con sentenza numero 20977 del 15 giugno 2020. In tale arresto si è affermato il principio di diritto per cui in forza dei con d.Lgs. n.38 del 15 febbraio 2016 è consentita l’ammissione all’affidamento in pr al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro de Unione Europea ove il condannato abbia trasferito la propria residenza. Ciò ragione del fatto che «la comune adesione all’ Unione Europea e al s ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell’adempimento
compiti che derivano dal principio di collaborazione».
2.2 Una seconda decisione reiettiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza Firenze in data 21 gennaio 2021 è stata annullata con rinvio dalla Quinta Sezi Penale di questa Corte con sentenza n.4306 del 2022.
In detto arresto, dando per assodata la eseguibilità in astratto, si è ri inadeguata motivazione del diniego, incentrato su aspetti non tali da comport la formulazione di una prognosi negativa in punto di idoneità della mis alternativa ad assicurare il reinserimento sociale del condannato.
2.3 In sede di rinvio, con il provvedimento del 26 maggio 2022 il tribunal Sorveglianza di Firenze ha emesso il provvedimento di ammissione, con prescrizioni e autorizzazione al lavoro. Nella decisione si afferma, tra l’altro condannato ha mostrato consapevolezza del reato commesso e buona volontà di
recupero e gestione della propria vita, pur non essendosi adoperato per risa il danno arrecato.
2.5 Con decisione del 14 novembre 2022 l’autorità giudiziaria spagnola – Tribuna Centrale di Madrid – ha formulato alcuni rilievi sul contenuto delle prescrizio ha chiesto allo Stato di emissione un nuovo «certificato» che indichi debitame le misure di libertà vigilata da scontare in Spagna da parte dell’affidato e caso, di «chiarirle in rapporto ai rilievi formulati».
In particolare, le perplessità della autorità giudicante spagnola riguar seguenti punti:
prescrizione numero 3 (divieto di uscire dalla abitazione dopo le 23.00 prima delle 7.00 del giorno seguente). Su tale punto si rileva che statuizione implica arresti domiciliari, che non sono previsti dal co spagnolo;
prescrizione numero 7 (divieto di frequentare persone pregiudicate tossicodipendenti, divieto di detenere armi). Su tale punto si rileva ch prescrizione è generica e non individua ‘persone o gruppi concreti’ ;
prescrizione numero 9 (obblighi di assistenza familiare; obbligo adoperarsi in favore delle vittime del reato o, in alternativa, prestazio attività gratuita in favore della collettività). Su tale punto si rileva vengono identificati i beneficiari del dovere risarcitorio e non viene indicata la durata in concreto della eventuale attività non retribuita da prestar
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Sorveglianza, come si è anticipato, pervi alla deliberazione di inefficacia, oggi impugnata.
3.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che dai rilievi mossi dal Tribun Madrid deriva la non eseguibilità della misura alternativa, né la difesa ha sugg altre modalità compatibili o offerto indicazioni circa lo svolgimento di attiv riparazione sociale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si de erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
4.1 In sintesi la difesa rileva che:
il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto dei principi di diritto esp nelle due decisioni di annullamento con rinvio emesse da questa Corte Cassazione;
il Tribunale ha male interpretato il senso del provvedimento emesso dal autorità giudiziaria spagnola, posto che i rilievi mossi derivano dalla diffic armonizzare le discipline interne dei due stati membri della UE e non concretizza una ipotesi di assoluta ineseguibilità;
il Tribunale non ha operato alcun tentativo di facilitare la esecuzion provvedimento attraverso la variazione o specificazione dei contenuti de prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che il principio generale su cui si basa la cooperazione tr autorità giudiziarie di Stati aderenti alla UE è quello della reciproca fiducia più ampia collaborazione, già espresso nella Convenzione Europea di assistenz giudiziaria del 1959. La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 2 novembre 2008, in tema di reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni d sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, attuata con il D n.38 del 2016 mira – in detto ambito – a rendere possibile, come precisato d citata sentenza n.20977 del 15 giugno 2020 emessa da questa Prima Sezione Penale, l’esecuzione in altro paese aderente alla UE delle misure alternativ detenzione, tra cui l’affidamento in prova al servizio sociale.
2.1 Va ulteriormente premesso che secondo l’ordinamento interno la «inefficacia della misura dell’affidamento può derivare dalla mancata sottoscrizione, da pa dell’affidato, del verbale contenente le prescrizioni da osservare o sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi nel corso della prova (ai sensi degl 97 e 98 del Dpr n.230 del 2000).
2.2 Nel caso in esame è stata pertanto adottata una formula decisoria consentita, posto che la «inefficacia» della misura è stata correlata ad una p ineseguibilità di specifiche prescrizioni derivante dai rilievi mossi dalla spagnola.
2.3 Ma detti rilievi, come osservato dal ricorrente, non appaiono espressivi d reale ineseguibilità, risultando formulati in chiave di richiesta di «adeguamen «chiarimento», proprio in ragione del necessario sforzo di coordinamen derivante dalla esecuzione della misura in uno diverso stato.
2.4 II possibile adeguamento dei contenuti delle prescrizioni (in ragione perseguimento dei fini cui si ispira la cii:ata Decisione quadro) in f riconoscimento della decisione che applica la misura alternativa è previsto dallo stesso D.Igs. n. 38 del 2016 (in sede di riconoscimento della decisione provenie dall’estero, ai sensi dell’art.10 comma 2) ed è pertanto evidente che la deci emessa dalla autorità giudiziaria spagnola a tale finalità si ispira, non e stato negato il riconoscimento della decisione interna, quanto promossa u interlocuzione dialettica.
Ciò posto, la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza risulta viziata, essendo stato posto in essere il dovuto tentativo – anche ex officio di rendere il contenuto delle prescrizioni il più possibile ‘aderente’ alle riserve formulat autorità spagnola, nei limiti della compatibilità con l’ordinamento interno emissione di un nuovo «certificato».
3.1 Al solo fine di orientare in diritto le valutazioni del giudice del rinvio, va ricordato che:
quanto ai contenuti della originaria prescrizione numero 3, l’ordinamen interno non prevede alcun automatismo circa la applicazione e la latitudine restrizioni alla libertà di locomozione, limitandosi a prevedere che, a attraverso limitazioni e prescrizioni, la misura alternativa contribuisc rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuo reati. Da ciò deriva che il contenuto di detti limiti va personalizzato e argome in ragione delle specifiche condizioni soggettive dell’affidato (v. Sez. I n. 12 20.12.2018, dep.2019, rv 276383; Sez. I n. 54339 del 20.11.2018, rv 274756);
quanto ai contenuti delle ulteriori prescrizioni oggetto di richie chiarimento, parimenti va rilevato che l’ordinamento interno prevede che l’affid si adoperi, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato ed amp obblighi di assistenza familiare. E’ altresì previsto il divieto di avere personali che possono portare al compimento di altri reati, sempre in ragione d finalità preventive. Eventuali violazioni possono determinare, in rapporto al li di gravità, la revoca dell’affidamento .
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio nuova valutazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in data 22 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente