Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1864 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari, reiettivo dell’istanza di ammissione del detenuto all’esecuzione presso il domicilio RAGIONE_SOCIALE pena di anni 6, mesi 6 e giorni 4 di reclusione, con scadenza al 2 dicembre 2026, inflitta per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.
Il Tribunale ha incentrato il diniego sulla condotta carceraria del detenuto, connotata da ripetuti trasferimenti a causa di gravi episodi disciplinari, nonchØ sugli esiti dell’osservazione condotta in istituto, da cui risultava un importante trascorso tossicomanico, contrassegnato da percorsi di recupero in ambito comunitario avviati senza successo, ragioni per le quali il RAGIONE_SOCIALE aveva già considerato prematuro un affidamento terapeutico in regime residenziale. Constatato che l’instante invocava un beneficio non supportato da una presa in carico ambulatoriale, il Tribunale ha ritenuto l’ammissione all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena detentiva presso il domicilio inidonea a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.
Avverso l’ordinanza il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione.
Ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia incentrato il giudizio di pericolosità sociale sul passato tossicomanico del condannato e sull’assenza di un percorso di recupero di tipo ambulatoriale, requisito non prescritto dalla legge per l’accesso al beneficio, valutando condotte criminose e rilievi disciplinari risalenti, a dispetto RAGIONE_SOCIALE piø recente adesione del detenuto al programma trattamentale.
Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
La legge 26 novembre 2010, n. 199, ha introdotto una speciale modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall’art. 27 Cost., rendendo possibile l’esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in modo da contrastare il sovraffollamento delle strutture penitenziarie.
L’istituto dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena detentiva presso il domicilio Ł applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall’art. 47 -ter RAGIONE_SOCIALE legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione RAGIONE_SOCIALE misura (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, Di Rocco, Rv. 282488 – 01).
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 199 del 2010, l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena detentiva presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.
Il successivo comma del medesimo articolo tipizza le cause ostative all’accesso al beneficio, tra cui la concreta possibilità, risultante da «specifiche e motivate ragioni», che il condannato commetta altri delitti.
Sulla prognosi negativa di recidivanza delittuosa, corroborata dai gravi episodi disciplinari che avevano connotato la condotta carceraria e dall’irrisolta dipendenza da sostanze stupefacenti, quale spinta criminogena, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente fondato il diniego del beneficio, con motivazione congrua e immune da fratture logiche, che resiste alle doglianze articolate in ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.