Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigett – in relazione alla pena residua di un anno e tre mesi di reclusione, inf COGNOME per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, pena la esecuzione era stata sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. p le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliar eseguirsi nel Paese di residenza del condannato (la Romania).
A ragione della decisione il Tribunale poneva, con specifico riferimen all’affidamento in prova (la sola delle due misure alternative astrattam eseguibile in territorio estero europeo, a norma del d.lgs. n. 38 del 201 verificata impossibilità, nonostante i tentavi compiuti e il vano interessam delle strutture ministeriali competenti in materia di cooperazione giudizi internazionale, di delineare un concreto progetto di reinserimento sociale potesse avere corso in Romania e di ottenere, al riguardo, la collaborazione d Autorità rumene.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore d fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione delle legge penale, quan al diniego dell’affidamento in prova.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe, con la decisione assunta, disapplic gli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 38 del 2016, che ha dato attuazione alla d quadro 2008/947/GAI del Consiglio UE, relativa all’applicazione del principio de reciproco riconoscimento e della sorveglianza, in ambito europeo, dell sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, delle sanzio sostitutive e delle decisioni di liberazione condizionale, comunque denomina negli ordinamenti nazionali.
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’ordiname penitenziario italiano – in quanto rientrante, per pacifica giurispruden legittimità, nel novero delle misure contemplato dalla fonte sovranazional avrebbe dovuto avere senz’altro corso nel Paese di residenza del condannat conformemente alla richiesta da lui formulata e illegittimamente disattesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il giudice a quo non ha posto, invero, in discussione il principio generale, secondo cui l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può a luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, qual detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI de Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del recipro riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in v della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzi sostitutive, recepita in Italia con il d.lgs. n. 38 del 2016 (essendo l’affida questione assimilabile ad una «sanzione sostitutiva» ai sensi dell’art. 2, let tale decreto, quale sanzione che «impone obblighi ed impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituisc contenuto del trattamento alternativo al carcere: da ultimo, Sez. 1, n. 2097 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338-01).
Detto giudice, ferma la concedibilità in astratto della misura alternati territorio rumeno, avendo tale Paese dell’Unione dato attuazione alla decisi quadro, ha piuttosto rilevato l’impossibilità di dare corso in concreto, singolo caso, alla misura stessa, dopo avere constatato l’indisponibilità competenti Autorità rumene all’elaborazione di un efficace percorso reinserimento sociale in libertà, che coinvolgesse la persona del richiedente. mancata collaborazione ha fatto venir meno i presupposti di merito per l’accoglimento della domanda.
Erra il ricorrente, lì ove egli sembra assumere che il Tribunale sorveglianza avrebbe dovuto, comunque e “a prescindere”, disporre la misura alternativa; quasi si trattasse di un atto dovuto, implicato dall’esistenz decisione quadro e del decreto legislativo attuativo della medesima.
Queste fonti di diritto hanno ad oggetto l’eseguibilità delle misure altern alla detenzione in uno Stato estero europeo, ma compete pur sempre all magistratura di sorveglianza di esprimere il giudizio prognostico previsto dall 47 Ord. pen., in termini favorevoli o sfavorevoli (Sez. 1, n. 22242 27/04/2022, COGNOME); giudizio che, nei suoi contenuti, il ricorrente ha ign e non ha specificamente censurato.
4. Segue la reiezione del ricorso.
A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 29/02/2024