Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4991 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Napoli il 03/07/1985 avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Lecce udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l’opposizione contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva ammesso NOME COGNOME all’esecuzione della pena nelle forme dell’affidamento in prova al servizio sociale in Napoli in relazione ad una condanna a 7 mesi di reclusione per il reato di ricettazione.
Il condannato chiedeva, in particolare, di poter scontare la pena in Germania, Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’opposizione, in quanto ha ritenuto che il titolo di reato non consentisse l’esecuzione all’estero.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Col primo motivo deduce illegittimità dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47 ord. pen., 10 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 e 10 del d.lgs. n. 38 del 15 dicembre 2016, con cui l’Italia ha recepito la predetta decisione quadro.
Col secondo motivo deduce l’illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’art. 125 c.p.p., avendo omesso di prendere posizione su quanto riportato nel provvedimento della Staatsanwaltschaft di Mannheim che riferiva che in astratto, e salva verifica nel caso di specie, era possibile l’esecuzione dell’affidamento in prova in Germania.
Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 677 c.p.p. e dell’art. 125 c.p.p., non avendo l’ordinanza impugnata riscontrato la eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di sorveglianza di Napoli, luogo di domicilio del condannato.
Col quarto motivo deduce violazione dell’art. 125 c.p.p., avendo omesso il giudice del merito di
riscontrare la questione di costituzionalità sollevata nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo con assorbimento del secondo e del quarto.
E’ infondato, invece, il terzo motivo, che deve essere affrontato preliminarmente in quanto concerne la competenza del Tribunale.
In base alla regola dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., ‘quando l’interessato non Ł detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di piø sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima’.
Nel caso in esame, il condannato Ł pacificamente residente in Germania, ed il criterio sussidiario del domicilio, che trova applicazione in mancanza di residenza anagrafica (Sez. 1, n. 22651 del 23/05/2012, dep. 11/06/2012, COGNOME, Rv. 253345; Sez. 1, n.3303 del 30/05/1995, dep. 17/07/1995, Confl. comp. mag. sorv. Viterbo e mag. sorv. Bologna in proc. COGNOME), non permette di radicare la competenza nel Tribunale di sorveglianza di Napoli ex art. 677 cod. proc. pen., atteso che, dalla stessa prospettazione del ricorso, emerge che il ricorrente vive a lavora stabilmente in Germania, e non ha quindi in Napoli ‘il luogo in cui (…) ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi un centro di interessi’ nel significato di cui all’art. 43 cod. civ., da intendersi implicitamente richiamato dall’art. 677 cod. proc. pen.
Si applica, pertanto, il criterio residuale previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 677 cod. proc. pen. che radica la competenza nel ‘tribunale o magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza’, atteso che la condanna in espiazione Ł stata pronunciata dal Tribunale di Lecce.
2. E’ fondato, però, il primo motivo.
E’ orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che «in tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, Ł consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338).
La Corte di legittimità ritiene, infatti, che «l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente (nella specie, Germania), qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento Ł assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e),
di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279144).
Pertanto, la richiesta di eseguire la misura alternativa in Germania, ove la persona condannata risiede stabilmente e svolge attività lavorativa, non trova in sØ impedimento sul piano normativo.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha escluso, invece, l’applicazione della disciplina del d.lgs. n. 38 del 2016 affermando che ‘il titolo di reato contenuto nella sentenza non consente l’espiazione della pena all’estero’ senza esplicitare, però, il percorso logico che ha determinato la decisione. Dalla decisione impugnata non si comprende, infatti, quale sia per il Tribunale la preclusione normativa sussistente nel caso in esame all’esecuzione della pena all’estero, che, infatti, la difesa del condannato nel ricorso si Ł limitata ad ipotizzare.
Il difetto di motivazione impone di annullare, pertanto, l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME