Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23720 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/06/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 14566/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILAZZO il 29/07/1976 avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di Messina
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato. Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha accolto l’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell’interesse di NOME COGNOME disponendone l’esecuzione in Italia, rilevando l’impossibilità di eseguirlo all’estero a causa del mancato pervenimento delle informazioni relative alla residenza e lavoro in Germania.
Ricorre NOME COGNOMEa mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 47 ord. pen., 10 decreto legislativo n. 38 del 2016, attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’unione europea, e il vizio della motivazione nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di misura alternativa all’estero per non essere pervenute le informazioni richieste.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Va premesso che:
il condannato avanzava istanza di affidamento in prova al servizio sociale in Italia, dichiarando di risiedere in Milazzo;
il condannato, successivamente, proponeva lo svolgimento di un’attività di volontariato in Barcellona Pozzo di Gotto, allegando la dichiarazione di disponibilità di un ente morale;
con ordinanza del 25 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza, letta la relazione dell’ufficio esecuzione penale esterna che riportava le dichiarazioni del condannato, il quale asseriva di vivere e lavorare in Germania, disponeva l’acquisizione, tramite il Ministero della giustizia, delle informazioni necessarie presso la competente Autorità tedesca;
il Ministero della giustizia veicolava la richiesta del Tribunale di sorveglianza al competente Ufficio di Stato di Francoforte;
l’Autorità tedesca rispondeva, con nota in data 9 febbraio 2024, assicurando la disponibilità e pregando di far pervenire il form di richiesta con compilazione del previsto ‘modello B’;
il Ministero della giustizia, con nota 16 agosto 2024, richiedeva, a seguito di sollecitazione del Tribunale di sorveglianza, all’Autorità tedesca l’ulteriore conferma della disponibilità, inviando gli atti necessari che erano stati acquisiti dal Tribunale di sorveglianza, il quale ribadiva la richiesta di informazioni sulla attività lavorativa e sulle condizioni personali del condannato;
l’Autorità tedesca, nel ribadire la disponibilità, chiedeva precisazioni in ordine agli ulteriori chiarimenti richiesti dall’autorità giudiziaria italiana;
con ordinanza in data 23 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza onerava la difesa di depositare documentazione relativa all’attività lavorativa e alla residenza in Germania e richiedeva all’Autorità tedesca informazioni sulle condizioni di vita, ove disponibili;
all’udienza del 10 febbraio 2025, la difesa chiedeva un rinvio per individuare un domicilio in Italia ove eseguire l’affidamento in prova al servizio sociale;
il successivo 11 marzo 2025, la difesa depositava la disponibilità del domicilio nella località di Milazzo;
all’udienza del 12 marzo 2025, la difesa chiedeva prioritariamente che fosse disposto l’affidamento in prova in Germania e in subordine a Milazzo;
con l’ordinanza impugnata, pronunciata il 12 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina, dato atto che non erano pervenute tutte le informazioni richieste, applicava l’affidamento in prova in Italia, individuando come domicilio quello di Milazzo.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, Ł consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338).
Proprio con riferimento a un caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente (nella specie, Germania), qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento Ł assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279144).
3.1. In questa prospettiva, la richiesta di eseguire la misura alternativa in Germania, ove il condannato ha, pur tardivamente, riferito di risiedere stabilmente, non trova alcun impedimento sul piano normativo.
La disciplina dettata dal d.lgs. n. 38 del 2016 prevede che, in ogni caso, la decisione da eseguire all’estero sia assunta dagli Organi dello Stato italiano, con successiva trasmissione del provvedimento applicativo a quelli dello Stato straniero nel quale la misura deve essere eseguita.
3.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, che ha esaminato l’istanza, ha effettivamente verificato la disponibilità delle Autorità dello Stato estero, che ha recepito la citata Decisione GAI, a dare corso alla misura alternativa; l’ottenuto assenso, tuttavia, non era correlato alle informazioni richieste che riguardavano proprio l’effettiva stabile dimora in Germania e lo
svolgimento in quel Paese dell’attività lavorativa che il condannato aveva riferito di svolgere.
Per ovviare a tale carenza di informazioni, il Tribunale di sorveglianza non Ł rimasto inerte, ma ha richiesto al condannato di dimostrare quanto dallo stesso asserito; egli, però, non produceva la documentazione richiesta della quale avrebbe dovuto disporre (attività lavorativa; residenza).
Del resto, la difesa, che avrebbe dovuto depositare detta documentazione ritenuta necessaria all’ammissione all’affidamento in prova all’estero, ha piuttosto indicato un domicilio in Italia ove seguire l’affidamento in prova, così palesando l’impossibilità di dimostrare quanto aveva asserito il condannato nei primi colloqui con l’UEPE.
3.3. Tanto premesso, risulta evidente che il Tribunale di sorveglianza si Ł visto costretto, nonostante l’attività istruttoria svolta anche per il tramite del Ministero della giustizia e dell’Autorità statale tedesca, a prendere atto dell’assenza, per mancata collaborazione del condannato, dei presupposti legali per disporre l’esecuzione della misura alternativa in un Paese straniero.
Il condannato non può, viceversa, riversare sugli organi amministrativi (italiani e stranieri) e giudiziari italiani i propri oneri di allegazione concernenti quagli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita e asserzioni, che consentano la delibazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell’istanza di esecuzione della misura alternativa all’estero.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME