Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34941 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
CC – 17/09/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Della Repubblica presso il Tribunale di FORLI’
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2025 del Tribunale di Forlì
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che chiedeva l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Forlì, in qualità di giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sulla proposta di revoca RAGIONE_SOCIALEa sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a COGNOME NOME dallo stesso Tribunale con sentenza del 21 maggio 2020.
In ragione del fatto che il lavoro di pubblica utilità non aveva mai avuto avvio, veniva richiesta dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica la revoca RAGIONE_SOCIALEa sanzione sostitutiva, sul presupposto che l’ordine di esecuzione e la promozione RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 L. 689/81, avrebbero dovuto essere adottati direttamente dal tribunale, con trasmissione all’UEPE competente.
Pertanto, stante l’inerzia del Pubblico Ministero, che non aveva emesso l’ordine di esecuzione, il giudice non riteneva di potere imputare il mancato avvio RAGIONE_SOCIALEa pena sostitutiva al condannato e dunque non provvedeva.
Il provvedimento di condanna, come anche modificato dalla Corte di Appello, sarebbe, dunque, già idoneo all’immediata esecuzione.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa impugnata ordinanza.
L’art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 dispone che con la sentenza il giudice può applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 274/2000, con le modalità ivi previste.
L’art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che «le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa giustizia con decreto d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Una pronuncia precedente di questa Corte ha affermato in motivazione che le disposizioni ivi citate e qui richiamate ‘non disciplinano la sequenza procedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all’inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa. Tale sequenza, dal punto di vista logico, deve prevedere sia la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘ente presso
Tale soluzione era corretta nel panorama normativo vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di tale sentenza, ma oggi non lo Ł piø, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inserimento del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 661 cod. proc. pen.
Il richiamato art. 661 cod. proc. pen., che titola «esecuzione RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive» detta regole differenti a seconda che si debba applicare la pena sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa semilibertà e RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, ovvero del lavoro di pubblica utilità.
Il richiamo contenuto in tale norma Ł all’art. 63 L. 689/1981 che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, così come specularmente, il medesimo art. 661 comma 1 cod. proc. pen. per la detenzione domiciliare e la semilibertà richiama l’art. 62 L. 689/1981.
L’art. 63 d.lgs. 689/81 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo cha applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al RAGIONE_SOCIALE competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede.
NØ può richiamarsi l’art. 43 d.lgs. 274/2000 che riguarda l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive disposte dal giudice di pace, sia perchØ non vi Ł alcun esplicito rimando a tale norma, sia perchØ non trattasi di pena sostitutiva applicata dal giudice di pace, sia perchØ il legislatore ha previsto una disciplina esecutiva ad hoc per la pena sostitutiva disposta dal giudice che certamente trova anche nel caso di specie il suo naturale ambito applicativo.
Conseguentemente, l’ordinanza qui impugnata, che individua nel pubblico ministero l’organo deputato all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condanna ai lavori di pubblica utilità sostitutivo e che, conseguentemente, dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di revoca RAGIONE_SOCIALEa pena sostitutiva applicata al condannato in ragione di una inerzia RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, Ł errata e deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Forlì.
Così deciso, 17/09/2025
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME