Esclusione Recidiva: Quando la Pericolosità Sociale Prevale sulle Condizioni Disagiate
L’istituto della recidiva nel diritto penale rappresenta un tema delicato, bilanciando la necessità di sanzionare più aspramente chi reitera i reati e la possibilità di valutare il percorso personale dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che impediscono l’esclusione recidiva, sottolineando come la manifesta pericolosità sociale prevalga su eventuali condizioni di disagio personale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente aveva richiesto l’esclusione dell’aggravante della recidiva, sostenendo che il reato commesso fosse una manifestazione delle sue difficili e disagiate condizioni di vita. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, motivando la propria decisione sulla base della biografia criminale dell’imputato e delle modalità specifiche del fatto commesso.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Esclusione Recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo del ricorso fosse generico, infondato e, soprattutto, una mera ripetizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte nel grado precedente. La Corte ha quindi confermato la validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, che aveva negato l’esclusione recidiva basandosi su elementi concreti che dimostravano una spiccata pericolosità del soggetto.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato la mancata esclusione della recidiva. La Corte d’Appello, con un’argomentazione definita ‘lineare e corretta’ dalla Cassazione, ha stabilito che il fatto non poteva essere qualificato come una semplice conseguenza del disagio del ricorrente. Al contrario, esso rappresentava l’ennesima dimostrazione di una ‘radicata propensione criminale’.
Un elemento decisivo è stato il comportamento tenuto dall’imputato: l’aver brandito due coltelli contro gli operatori delle forze dell’ordine è stato interpretato come un chiaro indicatore di una ‘perdurante e più accentuata pericolosità’. Questa violenza ha confermato, agli occhi dei giudici, che la personalità del soggetto era orientata al crimine, andando ben oltre una reazione a una situazione di difficoltà.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’esclusione recidiva non è un automatismo né un diritto acquisito. Il giudice ha il dovere di valutare attentamente non solo il passato criminale dell’imputato, ma anche la sua personalità e la gravità del reato commesso. Quando le azioni del reo, come in questo caso, dimostrano una spiccata e attuale pericolosità sociale, diventa impossibile concedere il beneficio. Questa decisione serve da monito: la giustificazione basata sul disagio sociale trova un limite invalicabile di fronte a comportamenti che rivelano una consolidata inclinazione a delinquere e una minaccia concreta per la collettività.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto si limitava a ripetere una censura già esaminata e respinta con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
Perché la Corte ha rifiutato l’esclusione della recidiva?
La Corte ha rifiutato l’esclusione della recidiva perché ha ritenuto che il reato non fosse una semplice manifestazione delle condizioni disagiate del ricorrente, ma un’ulteriore prova della sua radicata propensione criminale e della sua accentuata pericolosità, confermata dalla violenza usata contro gli agenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BAHRY YOUNES nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibi per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con congrua motivazione;
rilevato che con argomentazioni lineari e corrette la Corte di appello ha giustificat mancata esclusione della recidiva, ritenendo di non poter qualificare il fatto in esame com manifestazione delle disagiate condizioni del ricorrente, dovendo, piuttosto, considerarlo u ulteriore dimostrazione della radicata propensione criminale, risultante dai precedenti penali confermata dalla violenza posta in essere nei confronti degli operanti, brandendo due coltell dimostrativa di perdurante e più accentuata pericolosità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere’ estensore
Il Presidente